Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi di cui all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008. Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera), può trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabili. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal Nel presente capitolato rientra nelle ipotesi Appalto si prevede che le lavorazioni, essendo normalmente riferite a interventi puntuali di manutenzione da definire volta per volta in funzione delle esigenze dell'Amministrazione, non comportino, nella generalità dei casi, né installazione di cantieri di entità superiore a 200 uomini-giorno né rischi particolari di cui all’art.90 comma 3 all'Allegato II del D.Lgs.81/2008D. L.vo n°81/2008 e s.m.i. Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera), può trasmettere al Coordinatore In considerazione che il cantiere per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o in questione non rientra tra quelli previsti dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. l’impresa è tenuta a redigere a propria cura e spese, ed a trasmettere alla stazione appaltante prima della stipula del contratto il “Piano di modifica Sicurezza Sostitutivo” in base a quanto previsto al comma 2. lettera b) dell’art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; L’appaltatore dovrà nominare altresì, un Direttore Tecnico di cantiere quale responsabile del rispetto del piano ai sensi dell’art.100 comma 5 di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il Piano di sicurezza sostitutivo forma parte integrante del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto contratto d’appalto. L’impresa è comunque tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, contenute nella normativa vigente. Redatto a cura e la tutela spese della salute impresa ai sensi del comma 2. lettera c) dell’art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto dall'Impresa Appaltatrice, deve essere consegnato all'Amministrazione almeno 15 giorni prima della consegna lavori. La dichiarazione dì accettazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo ed il Piano Operativo di Sicurezza (con il piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori. L’Appaltatore entro ) dovrà essere consegnato e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dall’aggiudicazione dalla data del verbale di consegna degli stessi. L'eventuale mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza nonché la ripetuta inosservanza delle prescrizioni contenute in detti Piano di Sicurezza Sostitutivo e Piano Operativo di Sicurezza, può costituire motivo di rescissione anticipata del contratto in danno all'Appaltatore. In particolare, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Impresa è, inoltre, obbligata ad osservare quanto segue: • la documentazione d’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della stipula del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo entro dieci giorni dalla data di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008consegna dei lavori; • la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede d’emissione dei certificati di pagamento; • il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri delle misure per la sicurezza rimarranno invariabili. In nessun caso fisica dei lavoratori deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri e del Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi; • l'Appaltatore aggiornerà di volta in volta e coordinerà a sua cura il piano di sicurezza per tutte le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede Imprese operanti nel cantiere, al fine di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezzarendere compatibili tra loro e coerenti con il piano generale, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti specifici redatti dalle Imprese subappaltatrici; • nell'ipotesi d’associazione temporanea d’impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo; • il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte dell’Appaltatoredi tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. • ai sensi dell’Art. 4 del Capitolato Generale per gli appalti dei lavori pubblici, comunque accertateD.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., previa formale costituzione in moral’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, costituiscono causa di risoluzione per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'ImpresaL’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione comunale. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo del lavoro. Quando lo richieda, l’Amministrazione committente, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. Eventualmente il Direttore tecnico di cantiere può coincidere con il legale rappresentante dell’Appaltatore. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 - comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 - DPR 207/2010 l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulta di avere esaminato gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, è tenuta a nominaredi avere preso conoscenza delle condizioni locali della viabilità e delle aree verdi della città di Modugno, in qualità delle discariche autorizzate nonché di proprio rappresentante tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di preposto aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i xxxxxx congruenti al progetto e nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. Inoltre lo stesso Appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara di conoscere pienamente gli adempimenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le particolari limitazioni da rispettare in merito ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantieremezzi d'opera che potranno essere usati; dichiara inoltre di aver tenuto conto, nella persona formulazione dell'offerta, dei tempi contrattuali predeterminati per la consegna e di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il oneri particolari di cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori all'art. A.14 — Oneri ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellatoobblighi diversi a carico dell'appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Del Verde Pubblico Del Territorio Comunale Di Modugno Per La Durata Complessiva Di Anni 1 (Uno)

Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato Con la presentazione dell’offerta la Ditta aggiudicataria ha assunto l’onore completo a proprio Con la presentazione dell’offerta la Ditta aggiudicataria ha assunto l’onore completo a proprio carico di adottare, nell’esecuzione di tutti i sevizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevata l’Amministrazione comunale indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l’incidente. L’Appaltatore rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati,tutte le norme in materia antinfortunistica. L’Appaltatore è, tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/08 e, quindi, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare la propria valutazione dei rischi con relativo piano di sicurezza, nonché l’eventuale piano di coordinamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 81/08. Tali documenti, qualora ritenuti lacunosi da parte dell’Amministrazione comunale devono essere aggiornati senza alcun maggior onore per l’Amministrazione comunale. In caso di mancato adempimento di tale obbligo l’Amministrazione comunale potrà richiedere di risolvere il rapporto contrattuale. In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni l’Amministrazione comunale avverte che nell’esecuzione del servizio potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo): - movimentazioni o stoccaggi (DPI 81/08: scarpe di sicurezza con suola imperforabile), - manipolazioni di oggetti con spigoli vivi (DPI 81/08: bracciali), - lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavori (DPI 81/08: indumenti fosforescenti). Quanto previsto nel presente capitolato rientra nelle ipotesi articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’Aggiudicatario per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in subappalto od esecutore di cui all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera), può trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula forma parte integrante del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabili. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuatid’appalto. Le gravi e o ripetute violazioni dei piani suddetti del piano stesso da parte dell’Appaltatore, comunque accertatedell’appaltatore, previa formale costituzione in moramora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, Contenuti minimi del Piano di Sicurezza  Anagrafica dell’Impresa  Organigramma dell’Impresa sia sul versante funzionale sia per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute la prevenzione infortuni  Elenco del n. lavoratori dipendenti dell’Impresa e dedicati ai servizi di cui al presente  Capitolato e degli eventuali prestatori d’opera o subappaltatori  Elenco dei lavoratoridocumenti di competenza dell’Appaltatore inerenti la sicurezza, ai sensi le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc.  Dati inerenti l’organizzazione interna dell’Appaltatore in merito al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08;  Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui sono sottoposti i lavoratori nello svolgimento di servizi di igiene urbana;  Indicazione sulla gestione dei rifiuti da asportare  Indicazioni e procedure sulle emergenze previste durante l’esecuzione dei servizi  Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi  Indicazione sulla segnaletica di sicurezza da prevedere sugli automezzi  Indicazione sui requisiti tecnico-organizzativi subappaltati  Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D.Lgs.81/2008D. Lgs. 81/08 dei subappaltatori  Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti del Piano di Sicurezza  Elenco dei DPI specifici, un direttore unico del cantiere, nella persona oltre a quelli di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore normale uso per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellatolavorazioni specifiche.

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi di cui all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008. Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008D.Lgs. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente 494/96 e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto pianosuccessive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L’Appaltatore L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; – un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003 L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori (o ovvero in corso d’opera), può trasmettere le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratorilavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e comunque prima della stipula del contratto è obbligato onere dell’Appaltatore ottemperare a redigere e consegnare un piano operativo tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art.96 comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs.81/2008predetto D.Lgs. Il piano operativo 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltantedel lavoro, devono essere sottoscritti oltre ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che dallo stesso Appaltatore anche il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia - che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal Progettistasuddetto Committente, (ai sensi dell’art. Gli oneri 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48 Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : •verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza rimarranno invariabilie coordinamento; •verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; •adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; •organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; •sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; •controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. In nessun •Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: •segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; •a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso le eventuali modifiche in cui la Stazione Appaltante o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti il responsabile dei prezzi pattuiti in sede di garalavori non adottino alcun provvedimento, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’operasenza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di accertata inosservanza delle norme pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.D.P.R. 222/2003:

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per Danni E Responsabilità Civile Contro Terzi

Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi Limitatamente ai soli lavori classificabili di edilizia o ingegneria civile di cui all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008al D.Lgs 81/2008 - all. Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera)X, può trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresal’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della contestualmente alla stipula del contratto è obbligato a redigere d'appalto, la seguente documentazione: • Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e consegnare un piano operativo di sicurezza Coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008. Il piano operativo D.Lgs 81/08; • un Piano Operativo di sicurezza o Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabilirelative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti ordine al rischio di schiacciamento per ribaltamento l’Impresa esecutrice dei prezzi pattuiti in sede lavori è tenuta all’esclusivo utilizzo di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso mezzi dotati di accertata inosservanza delle norme di sicurezzadispositivi tipo FOPS e ROPS, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuatimezzi dovranno essere esclusivamente di tipo con cabina chiusa per proteggere l’operatore anche dall’esposizione a polveri e rumore. Le gravi e o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. L'ImpresaLa definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere. I piani di sicurezza messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, per tutta la durata al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi Prima della stipula del contratto l’Appaltatore redige e consegna al Comune il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), di cui all’art.90 comma 3 all’art. 28 del D.Lgs.81/2008D.Lgs. Il piano 81/2008. Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di sicurezza pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite, quanto più possibile, fuori dall’orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del DEC, con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari. Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in gestione ad altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), nonché presso giardini e parchi pubblici dovranno essere eseguite in assenza di coordinamento è stato redatto fruitori od in orari di minor utilizzo da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 parte degli utenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del D.Lgs.81/2008DEC. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei servizi di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto pianoretributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile (eventuale) e gli Enti assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera)è obbligato, può trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresaaltresì, sia per garantire il rispetto a prevedere l’osservanza delle norme per sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabili. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta realizzazione dell’opera presenta nelle varianti in corso d’operadiverse fasi. In caso di accertata inosservanza degli obblighi retributivi e contributivi, anche nei confronti dei dipendenti dell’/degli eventuale/i subappaltatore/i, si applica l’art.30 commi 5 e 6 del Codice. Tanto l’Impresa subappaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle norme di sicurezzastesse. L’Appaltatore sarà obbligato a segnalare al DEC entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del verificarsi dell’evento, i pagamenti eventuali infortuni occorsi ai propri dipendenti ed incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza avvenuti durante lo svolgimento delle relative somme non saranno effettuatiprestazioni. Le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti in materia di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono dell’Appaltatore costituiranno causa di risoluzione del contrattocontratto con le modalità di cui all’art. L'Impresa108, c. 3 del Codice. Il DEC e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato), ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei documenti della sicurezza. Gli oneri per tutta l’applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani sono stimati in € 3.544,88 e non sono soggetti a ribasso d’asta. Nel caso di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008, la durata Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei lavoripresupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è tenuta fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio degli interventi relativi all’ordinativo stesso, il piano operativo della sicurezza. L'affidatario è tenuto a nominare, in qualità curare il coordinamento di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del tutte le imprese operanti nel cantiere, nella persona al fine di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti rendere gli effetti gli ordini verbali o scritti specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellatopiano presentato dall'affidatario.

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato Con la presentazione dell’offerta la Ditta aggiudicataria ha assunto l’onore completo a proprio carico di adottare, nell’esecuzione di tutti i sevizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevata l’Amministrazione comunale indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l’incidente. L’Appaltatore rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati,tutte le norme in materia antinfortunistica. L’Appaltatore è, tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/08 e, quindi, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare la propria valutazione dei rischi con relativo piano di sicurezza, nonché l’eventuale piano di coordinamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 81/08. Tali documenti, qualora ritenuti lacunosi da parte dell’Amministrazione comunale devono essere aggiornati senza alcun maggior onore per l’Amministrazione comunale. In caso di mancato adempimento di tale obbligo l’Amministrazione comunale potrà richiedere di risolvere il rapporto contrattuale. In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni l’Amministrazione comunale avverte che nell’esecuzione del servizio potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo): - movimentazioni o stoccaggi (DPI 81/08: scarpe di sicurezza con suola imperforabile), - manipolazioni di oggetti con spigoli vivi (DPI 81/08: bracciali), - lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavori (DPI 81/08: indumenti fosforescenti). Quanto previsto nel presente capitolato rientra nelle ipotesi articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’Aggiudicatario per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in subappalto od esecutore di cui all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera), può trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula forma parte integrante del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabili. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuatid’appalto. Le gravi e o ripetute violazioni dei piani suddetti del piano stesso da parte dell’Appaltatore, comunque accertatedell’appaltatore, previa formale costituzione in moramora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, Contenuti minimi del Piano di Sicurezza ▪ Anagrafica dell’Impresa ▪ Organigramma dell’Impresa sia sul versante funzionale sia per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute la prevenzione infortuni ▪ Elenco del n. lavoratori dipendenti dell’Impresa e dedicati ai servizi di cui al presente ▪ Capitolato e degli eventuali prestatori d’opera o subappaltatori ▪ Elenco dei lavoratoridocumenti di competenza dell’Appaltatore inerenti la sicurezza, ai sensi le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. ▪ Dati inerenti l’organizzazione interna dell’Appaltatore in merito al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08; ▪ Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui sono sottoposti i lavoratori nello svolgimento di servizi di igiene urbana;9999 ▪ Indicazione sulla gestione dei rifiuti da asportare ▪ Indicazioni e procedure sulle emergenze previste durante l’esecuzione dei servizi ▪ Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi ▪ Indicazione sulla segnaletica di sicurezza da prevedere sugli automezzi ▪ Indicazione sui requisiti tecnico-organizzativi subappaltati ▪ Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D.Lgs.81/2008D. Lgs. 81/08 dei subappaltatori ▪ Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti del Piano di Sicurezza ▪ Elenco dei DPI specifici, un direttore unico del cantiere, nella persona oltre a quelli di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore normale uso per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellatolavorazioni specifiche.

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi I lavori appaltati e regolati da singoli contratti attuativi devono prevedere la redazione del Piano di cui all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008Sicurezza e Coordinamento. Il L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, provvederà a trasmettere al CSE e al RUP il Piano Operativo di Xxxxxxxxx redatto in aderenza al PSC, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare. Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera), può trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabili. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in moramora dell’interessato, costituiscono causa motivo di risoluzione del contratto. L'ImpresaL’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico dovrà redigere e consegnare all’Amministrazione, all’atto di stipula di ciascun contratto attuativo, il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto in conformità all’allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia, per tutta la durata quanto attiene le scelte autonome dell’Appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori che costituiscono oggetto dei contratti di Appalto specifici. Se questo obbligo non viene rispettato, l’Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l’Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’Amministrazione affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria. Successivamente, all’atto di stipula di ciascun contratto di Appalto specifico, e comunque prima dell’inizio delle attività ivi previste, l’Appaltatore provvederà ad aggiornare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, complementare e di dettaglio al PSC, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa al singolo contratto di Appalto specifico. La vigilanza sull’osservanza dei Piani di Sicurezza è affidata al CSE. L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico può, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, presentare al CSE proposte di modificazioni o integrazioni al PSC. L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico si impegna ad adeguare il proprio POS alle prescrizioni imposte dal CSE, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, è tenuta a nominareinsufficienze di qualunque genere del Piano stesso, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellatol’Amministrazione.

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Piani di sicurezza. Il L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione (ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L’Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi interessato, da considerare come piano complementare di cui all’art.90 comma 3 dettaglio del D.Lgs.81/2008. Il piano di sicurezza sopra menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del "Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di coordinamento Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Nei casi in cui è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 prevista la redazione del D.Lgs.81/2008. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente Piano di Sicurezza e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori (o ovvero in corso d’opera), può trasmettere le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative di modificazioni o integrazioni al Piano di modifica Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga fine di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratorilavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e comunque prima della stipula del contratto è obbligato onere dell’Appaltatore ottemperare a redigere e consegnare un piano operativo tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi dell’art.96 del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: • che il committente è Consorzio Industriale Provinciale Oristanese e per esso in forza delle competenze attribuitegli il Presidente Pro tempore; • che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx • che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; • che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; • che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; • di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 1 3 del D.Lgs.81/2008D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., assommano all’importo di Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il piano operativo di sicurezza Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le eventuali proposte integrative presentate inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabili. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’operaASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezzapericolo grave ed imminente, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuatidirettamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Le gravi L’Appaltatore è altresì obbligato,., a redigere e ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.consegnare:

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi L’appaltatore ha l’obbligo di cui all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008. Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera), può trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008Dlgs 81/2008.di sicurezza. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1 dell’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all’art. 49, previsto dall’art. 131, comma 2, lettera b), del DLgs 163/2006. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. elaborando di concerto con gli uffici della Fondazione E.N.P.A.I.A. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze DUVRI . Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 26 impone al Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o le eventuali proposte integrative presentate forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno di luoghi di lavoro di cui sia responsabile, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabilipropria attività. In nessun questo caso i datori di lavoro interessati dovranno cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, coordinando informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare / ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il Datore di lavoro committente promuoverà la cooperazione ed il coordinamento sopraccitato, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le eventuali modifiche misure adottate per eliminare / ridurre le interferenze (DUVRI). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.

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Samples: Disciplinare Tecnico Per L’esecuzione Del Servizio

Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi di cui all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008. Il piano di sicurezza e di coordinamento che farà parte integrante del contratto allegato al progetto, è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale predisposto ai sensi dell'art.100 dell’art. 100 del D.Lgs.81/2008D.Lgs 81/2008 dal coordinatore della progettazione nominato dal Committente e potrà essere adeguato: ‐ prima dell’esecuzione dei lavori su proposta dell’impresa appaltatrice. L’Appaltatore In nessun caso da eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; ‐ durante l’esecuzione dei lavori su proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti a: ‐ attuare quanto previsto dai piani di sicurezza ‐ mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori il piano della sicurezza ed adempiere a quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs 81/2008. Per i cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89, del decreto legislativo n. 81/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici Xxx X.xxx Xxxxx x.00 00000 Xxxxxxxxx (XX) Tel.Fax 0000.000000 – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel suddetto pianocorso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4‐bis, e 5, comma 1‐bis, del D.Lgs 494/96 testo attualmente in vigore. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque In entrambi i casi, infine, prima dell’inizio dei lavori, i datori di lavoro delle imprese esecutrici redigono il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione dei lavori (o e nell’organizzazione del cantiere di cui all’art. 2, comma 1 lettera f. ‐ ter del D.Lgs.528/99,testo attualmente in corso d’operavigore e lo trasmettono al direttore dei lavori ed al coordinatore per l’esecuzione. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto e la redazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza operativi costituiscono, limitatamente al cantiere interessato, adempimento delle disposizioni di cui all’art. 4 commi 1, 2 e 7 e dell’art. 7, comma 1, lettera b), può trasmettere al Coordinatore del D.Lgs 626/94,testo attualmente in vigore. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o di modifica al nominato dal Committente, procede alla verifica dell’applicazione del piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008. Il piano operativo attraverso moduli di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltanteprogrammazione dell’attività di cantiere e appositi giornalieri e sospende, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabili. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezzapericolo grave ed imminente, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto le singole lavorazioni fino alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra L’Impresa si obbliga a presentare alla Stazione Appaltante contestualmente al progetto esecutivo il Piano di Coordinamento e Sicurezza redatto nel rispetto delle prime indicazioni contenute nello specifico allegato al Progetto Preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante, tenendo conto delle particolari tecniche produttive o costruttive nonché dallo sviluppo delle lavorazioni e delle ditte - subappaltatrici e non – impiegate nelle ipotesi varie fasi di lavorazione. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 131 c. 2 lettera c) del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, anche il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art.90 comma 3 all’art. 89 c. 1 lettera h) D.Lgs. 81 del D.Lgs.81/20082008 e successive modifiche ed integrazioni e, prima della consegna dei Lavori può presentare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento è stato e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) devono predisporre il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008con riferimento allo specifico cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori. L’Appaltatore è obbligato L’appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto pianoil piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione 81 del 2008 e comunque prima dell’inizio dei lavori (successive e modifiche ed integrazioni. Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte motivate di modificazioni o in corso d’opera), può trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o di modifica integrazioni al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 di sicurezza di coordinamento, ove ritenga ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresaesperienza, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni anche in seguito alla consultazione obbligatoria e la tutela della salute preventiva dei lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri rappresentanti per la sicurezza rimarranno invariabilidei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. In nessun caso le eventuali modifiche merito all’accoglimento o al rigetto delle proposte presentate, il coordinatore si pronuncia tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni possono non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede pattuiti, né maggiorazioni di garaalcun genere del corrispettivo. Prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’operai quali devono fornire esplicita accettazione del piano stesso. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di accertata inosservanza delle norme associazione temporanea o di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuaticonsorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e o ripetute violazioni dei piani suddetti Piani da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in moramora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi Entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di cui all’art.90 comma 3 al precedente art. 1.2.3 e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione: - eventuali proposte integrative del D.Lgs.81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento e dell’eventuale piano generale di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008sicurezza così come previsto dall’art. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano131, c. 2, lett. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’operaa), può trasmettere del Codice; - in assenza del documento di cui al Coordinatore punto a), il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui all’articolo 131 c. 2 del D.Lgs . n. 163/06, contenente gli stessi elementi del PSC (allegato XXxxx X.Xxx. n. 81/08), con esclusione della stima dei costi della sicurezza piano di sicurezza e coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza. Il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 dello stesso Decreto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. I piani di sicurezza di cui al c. 1 sono costituiti da relazioni tecniche, grafici e prescrizioni operative in relazione alle fasi critiche del processo di costruzione e, comunque, redatti almeno in conformità D. Lgs. n 81/08. Essi devono riportare le procedure esecutive e le attrezzature atte a garantire, per l’esecuzione tutta la durata dei lavori proposte integrative o di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresalavori, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. I piani di sicurezza di cui al c. 1 devono tenere conto anche dell’eventuale affidamento di opere in subappalto. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione dovrà curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e comunque prima della stipula coerenti con i piani di sicurezza presentati. Prima dell’inizio dei lavori, come specificato nel presente Capitolato d’Oneri, l’Appaltatore comunica al Responsabile del contratto è obbligato a redigere procedimento e consegnare un al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico di cantiere. Il Direttore dei lavori ovvero il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione qualora nominato vigilerà sull’osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. A pena di nullità del contratto, il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 saranno allegati e formeranno parte integrante del D.Lgs.81/2008contratto stesso. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri L’Appaltatore può presentare direttamente al Coordinatore per la sicurezza rimarranno invariabiliin esecuzione proposte motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire condizioni di igiene e sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione preventiva obbligatoria dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare L’Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento ovvero sul rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione sono vincolanti per l’Appaltatore. L’eventuale accoglimento delle proposte presentate non giustificherà variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’operae del corrispettivo pattuiti. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e Gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in moramora dell’interessato, costituiscono costituiranno causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato rientra nelle ipotesi articolo si applicano le norme vigenti in materia di cui all’art.90 comma 3 sicurezza dei lavoratori ed in particolare il D.L.vo 494/96, il D.L.vo 626/94, il D.P.R. 222/03.e la L.R. 27/94 e loro successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art.131 del D.Lgs.81/2008Codice dei contratti, l'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione, entro 30 gg. Il dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale coordinamento, ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008D.Lvo. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente 494/96; – un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell'Appaltatore e senza riserve o eccezioni le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. L’Impresa, ai sensi di quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione disposto al comma 5 dell’art.12 del D.Lvo 494/96 e comunque dal comma 4 dell’art.131 del Codice dei contratti, potrà presentare, prima dell’inizio dei lavori (o in nel corso d’opera)degli stessi, può trasmettere al Coordinatore coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative eventuale proposta di modificazione o di modifica integrazione al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 di sicurezza e coordinamento fornito dall'Amministrazione ove ritenga di poter potere meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia e con riferimento a particolari modalità esecutive, all’impiego di maestranze specializzate, alle tipologie di macchine operatrici, attrezzature, strumentazioni che potranno utilizzarsi per adeguarne l’esecuzione dei lavori, nonché per quanto altro fosse ritenuto utile per adeguare i contenuti del piano alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia dell’Impresa e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratorilavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo Le eventuali variazioni proposte dall’Impresa al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, assumeranno efficacia solo previa accettazione da parte di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabiliquest’ultimo. In nessun caso caso, le eventuali modifiche e/o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti variazione dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’operanel contratto. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezzaAi sensi ed agli effetti del comma 3 dell’art.131 del Codice dei contratti, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le piani di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto e le gravi e o ripetute violazioni dei piani suddetti stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertatedell’Impresa, previa formale costituzione in mora, costituiscono costituiranno causa di risoluzione del contratto. L'ImpresaLa vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Ai sensi del c.1 lett. b) dell’art. 5 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna ad uniformare le proprie lavorazioni alle prescrizioni imposte dal coordinatore per tutta la durata l’esecuzione dei lavori, qualora questo rilevi la necessità di adeguare i piani di sicurezza alle modifiche intervenute, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione. In caso di subappalto il coordinatore per l’esecuzione dei lavori verificherà le interferenze di fasi lavorative eseguite dalle diverse Imprese ovvero da lavoratori autonomi presenti simultaneamente sul cantiere e l’utilizzo comune di impianti, attrezzature, infrastrutture, mezzi logistici, dispositivi di protezione collettiva, ecc. Sulla base della verifica disporrà le misure di coordinamento e cooperazione fra le Imprese al fine della prevenzione dai rischi risultanti dalla loro presenza simultanea. L’Impresa durante l’esecuzione dell’opera, oltre al rispetto di quanto disposto nei piani di sicurezza, è tenuta a nominare, in qualità obbligata all’applicazione delle misure generali di proprio rappresentante tutela dai rischi indicati all’art.8 del D.Lgs. 494/96 ed agli ulteriori obblighi di cui all’art. 9 dello stesso decreto. L’Impresa non può ritenersi “mero esecutore” delle opere ed è quindi ritenuta corresponsabile di tutti i contenuti dei piani di sicurezza e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed diretti nel caso in cui, accertata l’eventuale presenza di rischi non contemplati nei piani, prosegua nell’esecuzione delle fasi di lavoro senza darne comunicazione al Coordinatore coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi l’esecuzione dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso tramite il proprio rappresentante della Direzione Lavori questi possa essere interpellatosicurezza dei lavoratori.

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Samples: Accordo Bonario

Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi Piano di cui all’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008. Il piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori Coordinamento (o in corso d’operaPSC), può trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o nei casi in cui è previsto, e i l Piano Operativo di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 Sicurezza (POS), sono parte integrante del D.Lgs.81/2008 ove ritenga contratto di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base appalto. L'Appaltatore, entro il termine di 30 giorni dalla data della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresacomunicazione dell’aggiudicazione definitiva, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto è obbligato a redigere e consegnare un piano operativo contratto, deve presentare all’ Istituto: - il Piano Operativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 Sicurezza; - copia del D.Lgs.81/2008Piano di lavoro per bonifica di amianto già presentato all’ASL per l’approvazione corredato di prova dell’avvenuta presentazione. Il piano operativo L’appaltatore nel Piano Operativo della Sicurezza dovrà indicare il nominativo del Direttore tecnico di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabili. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico abilitato e iscritto al proprio Albo professionale. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il Piano di provata esperienzaSicurezza e di Coordinamento alle eventuali imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza all’ Impresa appaltatrice la quale, previa verifica della congruenza rispetto al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed proprio P.O.S., lo trasmette per l’approvazione al Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione ai sensi l’Esecuzione. Entro 15 (quindici) giorni il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione provvederà ad approvare gli elaborati o ad inviare all’appaltatore le dovute osservazioni e richieste di modifica, se necessarie. I lavori avranno inizio dopo l’approvazione del D.Lgs.81/2008Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità Le rimozione dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa materiali contenenti amianto non potrà avvenire prima dell’approvazione del relativo piano di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellatolavoro da parte dell’ASL.

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi L'Appaltatore, ha depositato presso il Committente il proprio Piano operativo di sicurezza di cui all’art.90 all'articolo 96, comma 3 1, lettera g) del D.Lgs.81/2008Testo Unico Sicurezza, per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità, nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, che formerà parte integrante del presente contratto d’appalto. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Nella stesura di tale piano l’Appaltatore tiene conto della particolare situazione del cantiere inserito all’interno di sicurezza strutture occupate, prevedendo pertanto tutti quegli accorgimenti e precauzioni necessari per evitare di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008arrecare danni, disturbi o disagi al regolare svolgimento delle normali attività che dovranno proseguire senza intralci di alcun genere anche durante le fasi dei lavori. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008 e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto piano. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e comunque prima dell’inizio dei lavori (o in corso d’opera), può trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte integrative o agli adempimenti descritti nell'allegato XIII “Prescrizioni di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga sicurezza e di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme salute per la prevenzione degli infortuni logistica di cantiere” del medesimo d.lgs. 81/2008 e la tutela della salute dei lavoratori. s.m.i.. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto è obbligato tenuto a redigere e consegnare un piano operativo curare il coordinamento di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008. Il piano operativo tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabili. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’operarendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro con il proprio POS. In caso di accertata inosservanza delle norme Raggruppamento Temporaneo o di sicurezzaConsorzio di Imprese, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuatidetto obbligo incombe rispettivamente sull’Impresa mandataria capogruppo e sul Consorzio. Le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, per tutta la durata tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.

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Piani di sicurezza. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientra nelle ipotesi E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza di cui all’art.90 all’art. 89 comma 3 1 lett. h) del D.Lgs.81/2008d.lgs. 81/2008 s.m.i.. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs 81/2008 s.m.i., successive modifiche ed integrazioni, e contiene inoltre le notizie di cui allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano di sicurezza in fase di progettazione, predisposto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i cantieri nei quali intervengono più imprese, anche non contemporaneamente, costituisce elaborato contrattuale a disposizione dell’impresa aggiudicataria. Per i cantieri nei quali è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare i relativi dati, ai soggetti indicati dalla stazione appaltante, con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi, utilizzando lo schema riportato nell’allegato A “FAC-SIMILE mail sicurezza”. In presenza di interventi urgenti od urgentissimi, la ditta aggiudicataria deve intervenire, nei tempi previsti, per le relative attività, con propri dipendenti, segnalando se necessario, con il citato modello A, i dati riferiti alla presenza anche non contemporanea di ulteriori imprese, con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi. L’Appaltatore dovrà uniformarsi, armonizzando il proprio piano operativo di sicurezza al piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.100 di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs.81/2008d.lgs. 81/2008 s.m.i. ove previsto. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel suddetto pianoil piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio 81/2008 s.m.i.. Prima dell'inizio dei lavori (o in corso d’opera), può trasmettere l’Appaltatore trasmette il piano di cui al Coordinatore per l’esecuzione comma 2 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori proposte integrative o di modifica al piano ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs.81/2008 ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire ciascuna impresa esecutrice trasmette il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto è obbligato a redigere e consegnare un proprio piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art.96 comma 1 del D.Lgs.81/2008all'Appaltatore, il quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. Il I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. L’Appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltantedi coordinamento, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Progettista. Gli oneri per la sicurezza rimarranno invariabili. In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara, salvo espressa previsione eventualmente contenuta nelle varianti in corso d’opera. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa, per tutta la durata dei lavori, è tenuta a nominare, in qualità di proprio rappresentante e di preposto alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un direttore unico del cantiere, nella persona di un tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008. In particolare il suddetto direttore, il cui nominativo e recapito dovranno comparire in modo chiaro nei cartelli indicanti i lavori, apposti alle estremità dei cantieri, dovrà essere sempre presente sui luoghi dei lavori stessi o comunque rendersi reperibile, salvo nomina espressa di un sostituto, in modo che, anche in occasione di visite senza preavviso della Direzione Lavori questi possa essere interpellato.seguenti casi:

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