Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, regolato dall’art. 100 e dall’ Allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008, messo a disposizione da parte della stazione appaltante all’Impresa, la quale ha facoltà dopo la negoziazione dell’affidamento e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Direttore dei lavori proposte di integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L’Impresa Appaltatrice deve inoltre consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Tale piano sarà considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. I piani di sicurezza formano parte integrante del presente contratto di appalto. La violazione del piano di sicurezza, se ripetuta e grave, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Si rimanda comunque agli art. 40, 41, 42, 43, 44, 45 del CSA.

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Piani di sicurezza. L’Impresa appaltatrice Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è tenuta ad attuare quanto previsto nel piano fatto obbligo all’appaltatore di sicurezza e coordinamentopredisporre, regolato dall’art. 100 e dall’ Allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008, messo a disposizione da parte della stazione appaltante all’Impresa, la quale ha facoltà dopo la negoziazione dell’affidamento entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione Comunale. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, può presentare al Direttore dei lavori coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L’Impresa Appaltatrice deve inoltre consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Tale piano sarà considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. I piani di sicurezza formano parte integrante del presente contratto di appalto. La violazione del piano di sicurezza, se ripetuta e grave, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Si rimanda comunque agli art. 40, 41, 42, 43, 44, 45 del CSA.coordinamento nei seguenti casi:

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Piani di sicurezza. L’Impresa appaltatrice Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è tenuta ad attuare quanto previsto nel piano fatto obbligo all’appaltatore di sicurezza e coordinamentopredisporre, regolato dall’art. 100 e dall’ Allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008, messo a disposizione da parte della stazione appaltante all’Impresa, la quale ha facoltà dopo la negoziazione dell’affidamento entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato all'Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, può presentare al Direttore dei lavori coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L’Impresa Appaltatrice deve inoltre consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Tale piano sarà considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. I piani di sicurezza formano parte integrante del presente contratto di appalto. La violazione del piano di sicurezza, se ripetuta e grave, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Si rimanda comunque agli art. 40, 41, 42, 43, 44, 45 del CSA.coordinamento nei seguenti casi:

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Piani di sicurezza. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad attuare quanto previsto nel piano 1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di sicurezza e coordinamentocui all'art. 90, regolato dall’art. 100 e dall’ Allegato XV del comma 3, decreto legislativo n. 81/200881/2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, messo a disposizione da parte della stazione appaltante all’Impresa, la quale ha facoltà dopo la negoziazione dell’affidamento entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di presentare controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al Direttore dei lavori proposte fine di integrazioni al rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L’Impresa Appaltatrice deve inoltre consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e relative responsabilità nell’organizzazione 92, comma 2, del cantiere decreto legislativo n. 81/2008 e nell’esecuzione dei lavori. Tale piano sarà considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. I piani di sicurezza formano parte integrante del presente contratto di appalto. La violazione del piano di sicurezza, se ripetuta e grave, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Si rimanda comunque agli art. 40, 41, 42, 43, 44, 45 del CSAsuccessive modificazioni ed integrazioni.

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Piani di sicurezza. L’Impresa appaltatrice L’Appaltatore è tenuta obbligato ad attuare quanto previsto nel piano osservare con scrupolosità e senza riserve od eccezioni il Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamentodi Coordinamento (PSC), regolato dall’art. 100 ove predisposto in sede di progetto e dall’ Allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008, messo posto a disposizione da dall’Amministrazione ai sensi del D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (13); ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte della stazione appaltante all’Impresa, la quale ha facoltà dopo la negoziazione dell’affidamento e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Direttore dei lavori proposte di integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L’Impresa Appaltatrice deve inoltre consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Tale piano sarà considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. I piani di sicurezza formano parte integrante del presente contratto di appalto. La violazione del piano di sicurezza, se ripetuta Le gravi e graveripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in moramora dell’interessato, costituiscono costituiranno causa di risoluzione del presente contratto. Si rimanda comunque agli art. 40L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, 41ovvero in corso d’opera, 42potrà presentare all’Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, 43sia per esigenze di adeguamento tecnico, 44, 45 del CSAche di (12) Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo salvo l’anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante.

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