ART. 1
Allegato parte integrante
capitolato parte amministrativa
CAPITOLATO NORME AMMINISTRATIVE
Pag. 1 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S033-00204
ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
ED INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO
Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura, nuova di fabbrica, di una elisuperficie prefabbricata, ad elementi, smontabile, (chiamata in seguito “elisuperficie” o “piazzola”), trasportabile in container standard su autotreni ordinari (non sono consentiti trasporti eccezionali), montabile con il solo ausilio di gru (o autogru) anch’essa di dimensioni tali da non costituire trasporto eccezionale.
L’elisuperficie avrà le caratteristiche tecniche richiamate all’art. 2 (CARATTERISTICHE
TECNICHE).
Nell’oggetto del contratto sono compresi, inoltre:
• la posa in opera dell’elisuperficie (movimentazione dei pezzi con gru o autogru, assemblaggio sull’area predisposta dall’Amministrazione e attrezzata con gli elementi di appoggio della struttura portante, predisposti dall’Amministrazione sulla base delle indicazioni tecniche fornite dalla Ditta fornitrice) in località “cimitero” nel Comune di Pozza di Fassa (TN) – Italia;
• la completa realizzazione dell’impiantistica di piazzola (impianto luci, impianto di riscaldamento della superficie di atterraggio, strumentazione di ausilio alla navigazione, separatore di idrocarburi);
• limitatamente al bene fornito, la predisposizione e l’esecuzione delle modifiche eventualmente richieste da Ente Nazionale Aviazione Civile (d’ora in poi E. N. A. C) per il rilascio del nulla osta all’esercizio dell’elisuperficie di cui al successivo art. 2 (CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI ENAC);
• riparazioni, sostituzioni e assistenza tecnica “on site” per un periodo minimo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione della fornitura, da prestare secondo le modalità di cui al successivo art. 15 (RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI E ASSISTENZA TECNICA). La ditta può migliorare in offerta il periodo di validità della garanzia.
Restano esclusi dal contratto:
• la predisposizione dell’area in condizioni idonee per il montaggio dell’elisuperficie (piani livellati e/o terrapieni, punti di appoggio della struttura prefabbricata);
• la realizzazione della centrale termica (opere civili, idrauliche, elettriche);
• la predisposizione del quadro contatori (a valle del quale sarà installato il quadro elettrico dell’impianto, oggetto invece della presente fornitura);
• gli scavi, la posa tubazioni e i ripristini nel tratto compreso tra la centrale termica e il relativo pozzetto di allaccio realizzato a margine dell’elisuperficie;
• gli scavi la posa tubazioni e cavi, i ripristini nel tratto compreso tra il quadro contatori / quadro elettrico dell’impianto e il relativo pozzetto di allaccio realizzato a margine dell’elisuperficie;
• gli scavi e la posa delle tubazioni di collegamento tra il sistema di raccolta fluidi e il disoleatore e tra quest’ultimo e il recettore finale, la posa in opera del disoleatore.
Ai fini di una migliore comprensione del presente capitolato, si ricorda che per Stazione Appaltante, Amministrazione o Ente si intende la Provincia Autonoma di Trento, mentre per Impresa Appaltatrice o Ditta si intende la Ditta che concorre o si aggiudica la fornitura.
ART. 2
CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI ENAC
L’elisuperficie oggetto della fornitura dovrà possedere le caratteristiche tecniche riportate nell’elaborato denominato “Capitolato tecnico”, facente parte integrante del presente atto e i cui contenuti si intendono qui integralmente trasposti.
L’elisuperficie dovrà corrispondere ai requisiti delle norme aeronautiche e alle prescrizioni tecniche che l’ENAC potrà impartire per il rilascio del proprio nulla osta all’esercizio dell’elisuperficie.
L’onere di eventuali adeguamenti richiesti per uniformare la piazzola a quanto riportato nel precedente comma risultano totalmente a carico dell’Impresa Appaltatrice qualora attinenti alla struttura fornita e alla dotazione impiantistica della stessa.
ART. 3
SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, ad esclusione dell’I.V.A., relative al verbale di aggiudicazione e al contratto di appalto.
ART. 4
VALORE DEL CONTRATTO
L’importo presunto per l’acquisto dell’elisuperficie e per la sua posa in opera ammonta a Euro 350.000,00 (diconsi trecentocinquantamila/00) di cui Euro 4.042,42 (diconsi quattromilaquarantadue/42) per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre agli oneri fiscali (+ I.V.A.).
L’importo della fornitura è da intendersi quale prezzo totale offerto al netto di eventuali sconti e risulta comprensivo, oltre a quanto specificato nel capitolato tecnico di cui all’art. 2, delle spese di imballaggio, di carico, di trasporto e scarico nel luogo indicato dall’Amministrazione nonché delle spese necessarie per il montaggio in opera.
L’importo della fornitura comprende altresì i costi per le riparazioni le sostituzioni e l’assistenza tecnica durante il periodo di validità della garanzia (si veda l’art. 15 RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI E ASSISTENZA TECNICA): minimo 24 mesi, migliorabile dall’Impresa, in sede di offerta.
ART. 5 VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerente potrà svincolarsi in caso di mancata stipula del contratto entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell’offerta.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione può chiedere alla Ditta il differimento di detto termine.
ART. 6
CAUZIONE PROVVISORIA DI CUI ALL’ART. 75 DEL D.LGS N. 163/2006
L’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ais ensi dell’articolo 75 del D.lgs 12 aprile 2066, n. 163 e xx.xx. .
ART. 7 REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi sono fissi e invariabili, è ammessa la revisione dei prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
ART. 8
TEMPI DI FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO
Il tempo utile per la consegna dell’elisuperficie nel luogo indicato dalla Stazione appaltante (si veda l’art. 10 MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA) è stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
E’ prevista la possibilità, per l’Impresa, di migliorare il tempo di fornitura.
Il montaggio della struttura in opera avverrà, di norma, nei giorni immediatamente seguenti il trasporto sul luogo di montaggio e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’ordine di montaggio impartito dal Direttore dei lavori.
La durata complessiva del contratto comprende anche tutto il periodo di garanzia al termine del quale sarà svincolata la cauzione relativa al periodo di garanzia.
ART. 9 AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 previa valutazione delle offerte anomale.
Qualora due o più offerte raggiungano lo stesso punteggio complessivo utile ai fini dell’assegnazione, questa sarà effettuata per estrazione a sorte.
Ai fini dell’aggiudicazione del contratto, le offerte saranno valutate secondo i criteri di cui all’allegato “P” del DPR 207/2010 che saranno esplicitati nel Modulo di avvio della procedura.
La Stazione Appaltante si ritiene libera di non aggiudicare l’appalto di fornitura dell’elisuperficie qualora nessuna delle offerte valide pervenute fosse ritenuta idonea a suo insindacabile giudizio.
ART10
MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA
L’elisuperficie deve essere consegnata e montata, a spese e cura della Ditta, presso il Comune di Pozza di Fassa (TN) – Italia, in località “cimitero”, completo della relativa documentazione progettuale e di montaggio, nel termine indicato all’art. 8 (TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA DEL CONTRATTO).
Ad avvenutata aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto, la Ditta fornirà subito alla stazione appaltante pianta, sezioni tipo e caratteristiche degli elementi di appoggio a terra della struttura, con particolare riferimento agli interassi, alle quote e ai carichi gravanti, in modo tale da consentire la predisposizione planoaltimetrica dell’area interessata dalle fondazioni.
All’atto dell’avvenuto completo montaggio, ai fini del pagamento della prima rata di cui al successivo art. 11, verrà redatto un apposito verbale da sottoscriversi congiuntamente da parte della Ditta e dal Direttore dei lavori.
Il montaggio dell’elisuperficie non solleva l’Impresa dalla responsabilità circa la presenza e la corrispondenza di tutti gli elementi consegnati allo schema di montaggio e non costituisce accettazione della fornitura da parte della stazione appaltante.
L’accettazione della fornitura avverrà solo dopo l’emissione nulla osta aereonautico da parte dell’ E.N.A.C.
Sono nulle le clausole presenti nei documenti di consegna della fornitura che vincolino all’osservanza di “condizioni generali di vendita” eventualmente previste dall’Impresa.
ART. 11 PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo viene disposto dalla Stazione Appaltante con le seguenti modalità:
- 60% dell’importo contrattuale entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuto montaggio in opera;
- 30% dell’importo contrattuale entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione della struttura montata in opera;
- la liquidazione del saldo avverrà entro 30 giorni dal rilascio, da parte di ENAC, del nulla osta aeronautico.
ART. 12 SUBAPPALTO
In conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% dell’importo complessivo indicato nell’offerta.
Ai sensi dell’articolo 118 D.lgs 163/06 e s.m. il concorrente indica in offerta le parti di appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. L’impresa aggiudicataria dell’appalto, all’atto del deposito del contratto di subappalto, dovrà produrre il DURC della subappaltatrice.
L’affidamento in subappalto potrà aver seguito solo se attuatto nel rispetto delle condizioni e presupposti stabiliti dall’articolo 118 del Dlgs. 163/06.
L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Secondo quanto disposto dallo stesso articolo 118, comma 6, e s.m., l’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
ART. 13
COLLAUDO STATICO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il collaudo statico sarà effettuato al termine del montaggio dell’elisuperficie, sotto la diretta supervisione della Ditta.
Il collaudo sarà eseguito, entro 45 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di montaggio, nel rispetto della normativa tecnica vigente in Italia, da un tecnico ingegnere scelto dalla stazione Appaltante tra i professionisti iscritti all’albo dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Trento.
Se il collaudo statico non da esito positivo, ancorché la relazione di collaudo indichi la possibilità di sostituire e/o rinforzare gli elementi strutturali che non sono risultati idonei, l’Amministrazione ha comunque la facoltà di risolvere il contratto e porre a disposizione della Ditta la struttura rifiutata, perché venga smontata e ritirata a cura e spese dell’Impresa nel più breve tempo possibile.
Qualora invece la stazione appaltante ritenga di accettare la struttura a seguito della sostituzione e/o il rinforzo degli elementi giudicati inidonei dal collaudatore, il tempo contrattuale di cui all’art. 8 (TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA DEL CONTRATTO) continua a decorrere fino alla data della successiva prova di collaudo.
Le spese per lo smontaggio e il successivo rimontaggio dell’elisuperficie nella configurazione di secondo collaudo sono sostenuti direttamente dall’Impresa.
Il certificato di regolare esecuzione della fornitura sarà rilasciato entro 60 giorni dal termine delle operazioni di montaggio previa verifica della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva, previo rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti e ad avvenuto collaudo statico.
La fornitura e posa in opera si intende completata ad avvenuto rilascio del nulla osta aeronautico da parte di ENAC.
ART. 14 PENALI
Qualora intervengano ritardi rispetto al termine di consegna stabilito all’art. 8 (TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA
DEL CONTRATTO), salvo casi di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno percento) dell’importo di contratto per ogni giorno solare di ritardo.
La penale complessiva non potrà comunque risultare superiore al 10% (dieci percento) dell’importo di contratto. In caso contrario l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, a spese della Ditta stessa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni patiti.
ART. 15
RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI E ASSISTENZA TECNICA
La Ditta dovrà garantire per tutto il periodo di validità della garanzia (minimo 24 mesi migliorabile in sede di offerta) decorrente dalla data del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 13, la disponibilità immediata di pezzi di ricambio a magazzino.
La Ditta si impegna ad assumersi - per il periodo di validità della garanzia - le spese relative alla manodopera, alle trasferte, ai mezzi, ai pezzi di ricambio, per l’esecuzione di interventi di riparazione imputabili a vizi di progettazione, di costruzione, di imperfezione dei materiali impiegati.
La garanzia non comprende le spese per riparazioni, la sostituzione di parti o l’eliminazione di difetti causati dal naturale logoramento della struttura, da caso fortuito, forza maggiore o improprio utilizzo. L’onere della prova, in tali casi, è a carico dell’Impresa.
Fermo restando la responsabilità dell’Impresa per vizi della cosa nell’ambito della disciplina dettata dal codice civile, l’Impresa si impegna per il periodo di validità della garanzia, a decorrere dalla data del verbale di collaudo, a garantire la disponibilità di un tecnico specializzato, che intervenga entro settantadue ore dall’inoltro della richiesta di assistenza a mezzo fax o telegramma.
La mancata disponibilità di pezzi di ricambio a magazzino, la omessa o tardiva prestazione di riparazione in garanzia, la omessa o tardiva assistenza tecnica comportano l’esecuzione della prestazione richiesta in danno all’Impresa con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all’art. 16 (GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE).
ART. 16
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria di importo corrispondente a quanto previsto dall’articolo 113 , comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La garanzia fideiussoria, in qualunque forma prestato, deve coprire il periodo contrattuale fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione e deve essere prestata in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente applicabile in materia di contratti di cui è parte la P. A.
La garanzia fideiussoria deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve altresì prevedere le seguenti clausole:
- la garanzia prestata ha efficacia fino a quando la Provincia non avrà disposto la liberazione dell'obbligato principale mediante restituzione dell'originale della garanzia medesima con allegato apposito ordine di svincolo;
- l'eventuale mancato pagamento delle commissioni/premi pattuite/i per il rilascio della presente garanzia non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia;
- imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia;
- il garante è obbligato a versare, a semplice richiesta della Provincia e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente garanzia, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del Codice civile.
- il pagamento sarà eseguito dal garante entro quindici giorni dalla richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.
- qualora il garante non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di 15 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuto a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
- restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
- il garante rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma e all’eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del Codice civile .
- il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Provincia per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della stessa.
- NB: solo nel caso in cui la garanzia fideiussoria stabilisca l'obbligo per il soggetto stipulante di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte del garante dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:
La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora nel corso di esecuzione del contratto sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dall’Amministrazione.
A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera dell’elisuperficie, lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla costituzione di uno specifico deposito cauzionale relativo al periodo di assistenza tecnica in garanzia risultante
dall’offerta, di importo minimo pari a Euro 5.000,00, aumentato di Euro 500,00 per ciascun ulteriore anno - o frazione di anno - di garanzia prestata.
ART. 17
PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART. 18
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera
h) del D.Lgs. n.81 del 2008 e all’art.131 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
ART. 19
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANO DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 20
SEGRETO D’UFFICIO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
La Ditta e i suoi dipendenti sono tenuti all’osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti la Provincia. La Ditta è tenuta a rendere edotti di tale obbligo i propri dipendenti.
Per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza circa i dati personali di cui si venga eventualmente a conoscenza, si richiama l’Impresa al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
ART. 21
BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità qualora la Ditta si sia avvalsa, nell’esecuzione della fornitura, di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
La Ditta solleverà l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi, incluso le spese legali, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di qualsiasi marchio, italiani o stranieri, derivante o che si pretendessero di derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso del ponte oggetto di fornitura.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi questione rispetto alla quale possa rendersi operante la suddetta manleva e di cui la parte che ne ha data avviso venga a conoscenza. Qualora la Ditta riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per le quali sia tenuta essa stessa a sollevare da responsabilità la Stazione Appaltante, è tenuta a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, l’Amministrazione contro tali azioni o rivendicazioni e pagherà i costi, i danni e le spese legali poste a carico dell’Amministrazione in qualsiasi di tali azioni o rivendicazioni, fermo restando che l’ Impresa avrà il diritto di essere sentita circa l’eventuale transazione di tutte le azioni o rivendicazioni.
La Stazione Appaltante assumerà tutti i provvedimenti o comportamenti a spese della Ditta, che potranno essere ragionevolmente richiesti dalla Ditta in relazione a tali transazioni o difese.
Se si otterrà una sentenza provvisoria o definitiva contro l’uso da parte della Stazione Appaltante del ponte oggetto di fornitura a causa di qualsiasi pretesa violazione, ovvero se a parere della Ditta vi siano possibilità che il ponte sia oggetto di rivendicazione per violazione, la Ditta, a sua scelta e sue spese, potrà:
a) modificare il ponte oggetto di fornitura in modo tale da eliminare la violazione;
b) ottenere per l’Amministrazione il diritto di continuarne l’uso senza alcuna limitazione;
c) sostituire il ponte con un altro avente le stesse caratteristiche e che, in ogni caso, soddisfi le esigenze della Stazione Appaltante, garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con esso sino alla data in cui verranno esercitate tali rivendicazioni, secondo la soluzione meno impegnativa;
d) ritirare il ponte oggetto di fornitura e rifondere le somme versate all’ Impresa, salvo una adeguata riduzione per l’uso, i danni e l’obsolescenza.
ART. 22
PERSONALE- ONERI ED OBBLIGHI-
La Ditta è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo di Lavoro vigente per la categoria nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali e assicurativi competenti, una certificazione attestante l’avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali e assicurativi relativamente all’osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
ART. 23
DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE
Nel caso in cui la Ditta, senza giustificati motivi, non ottemperi:
• nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Amministrazione all’obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste;
• nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Amministrazione, alla sottoscrizione del contratto;
• al pagamento delle spese contrattuali a suo carico,
viene dichiarata decaduta e viene incamerata la cauzione provvisoria.
La decadenza fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare l’appalto alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria.
Sono a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non esime la Ditta da eventuali responsabilità civili.
La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l’appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.
ART. 24
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FALLIMENTO
Fermo restando quando previsto dall’articolo 1453 del codice civile, l’Amministrazione può disporre d’ufficio la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; in questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione della Stazione Appaltante, lo svincolo della cauzione ai sensi della normativa vigente.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore si applica il comma 1 dell’articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 13.
ART. 25
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall’articolo 1453, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. le seguenti fattispecie:
a) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività di impresa;
c) impiego di personale non dipendente dalla Ditta;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
e) revoca delle licenze o qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
f) frode o grave inadempimento nell’adempimento degli obblighi contrattuali.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 1456 c.c, ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l’Amministrazione committente dichiara alla Ditta che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Amministrazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Ai sensi dell’articolo 1454 del x.x., xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, l’Amministrazione accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale la Ditta si deve conformare alle prescrizioni richiesta. La diffida contiene la dichiarazione, che trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l’esecuzione della fornitura affidando l’appalto alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
ART. 26
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e la Ditta, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti dalla Impresa saranno raccolti presso il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali della Provincia autonoma di Trento, per la finalità di gestione della gara d’appalto e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 28
DISPOSIZIONI REGOLANTI LA FORNITURA
L’esecuzione della fornitura viene regolata da:
- il contratto di fornitura che sarà stipulato;
- le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto;
- le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico allegato;
- la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le norme tecniche e aeronautiche richiamate nell’allegato 1 “Capitolato tecnico”.