Perdita pigioni Clausole campione

Perdita pigioni. Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa. La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni”.
Perdita pigioni. Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa. La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni”.
Perdita pigioni. La perdita del canone di locazione nel caso in cui l'Ufficio Assicurato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino. Limiti Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione
Perdita pigioni. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell’Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l’Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Perdita pigioni. Se i fabbricati assicurati sona colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda dell’art. 1 sezione 5 sotto la voce “Perdita pigioni” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., anche quella parte di xxxxxxx e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato-Proprietarioche vengono compresi in garanzia per I’importo della pigione presunta ad essi relativa. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabilitinell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “Perdita pigioni”.
Perdita pigioni. La società indennizza i danni che derivano dalla perdita di pigioni o dal mancato godimento del Fabbricato assicurato conseguenti ad eventi in garanzia, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. Per i locali abitati dall’assicurato, il danno verrà calcolato in base alla relativa pigione presumibile. La garanzia opera in deroga a quanto previsto nell’art 2.3 – Esclusioni comuni - lettera i).
Perdita pigioni. La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.
Perdita pigioni. La perdita del canone di locazione nel caso in cui l’Abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino.
Perdita pigioni. La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato/detenuto dal Contraente proprietario o da altri rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa; la garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno, ed il risarcimento relativo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse, sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa di Euro 258.000,00 La garanzia verrà prestata nelle modalità previste dal punto d) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Perdita pigioni a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 41 lettera e), nel caso in cui il fabbricato assicurato sia locato a terzi, la garanzia prestata per il fabbricato comprende, fermo quanto previsto all’Art. 17, le somme rimaste a carico dell’Assicurato per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di polizza, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.