Mancato freddo Clausole campione

Mancato freddo. Se acquistato l’Incendio del Contenuto, la Società copre i danni materiali e diretti alle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, compresi anche i danni causati da fuoriuscita del liquido frigorigeno. Limite 750 euro per anno assicurativo Franchigia 100 euro
Mancato freddo. La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da man- cata od anormale produzione o distribu- zione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno alle provviste contenute in fri- goriferi e congelatori. Questa garanzia è prestata a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto a seconda della forma scelta per il Contenuto. La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 1.000,00 per sinistro.
Mancato freddo. I danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
Mancato freddo. L’Assicuratore risponde dei danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica. La garanzia opera fino al limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo (o minor periodo).
Mancato freddo. La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
Mancato freddo. L’Impresa indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata nel pro- spetto di polizza, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: – mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; – fuoriuscita del fluido frigorigero; xxxxxxxxxxx – ai “Rischi assicurati” all’ articolo 13; – all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di addu- zione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica dell’esercizio. L’assicurazione ha effetto solo se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. La presente garanzia è prestata previa detrazione di un importo di € 150,00 per singolo sinistro.
Mancato freddo. (9.g) .. .. .. ..
Mancato freddo. Limitatamente ai danni subiti dalle cose assicurate in refrigerazione, la Società risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per evento, derivante da:
Mancato freddo. Art 10 lett w) ====== ====== € 5.000,00 € 15.000,00 per sinistro e per anno Evento sismico e bradisismo Art 10 lett. x) Scoperto 5% col minimo di € 5.000,00 ====== 50% delle somme assicu- rate relativamente a cia- scuna ubicazione colpita da sinistro, con il limite massimo di € 15.000.000,00 per sini- stro e per anno.
Mancato freddo. La Società risponde dei danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica. La garanzia opera fino al limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno.