Guasti Macchine Clausole campione

Guasti Macchine. A deroga di quanto previsto al punto 2.4. dell’art. 2.2 - Esclusioni della presente Sezione, la Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati da guasti meccanici e da fenomeni elettrici. Quanto previsto al punto 7 dell’art. 2.4 – Delimitazioni si intende abrogato e sostituito da quanto riportato nel presente articolo. La presente estensione opera alle condizioni tutte di polizza, integrate da quanto segue, per le cose che rientrano nella definizione di Macchinario, con esclusione delle Apparecchiature elettroniche. - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio; - dovuti ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; - verificatisi in occasione di trasporti, traslazioni, spostamenti e trasferimenti; Sono altresì esclusi i danni: - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori); - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; - i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice. Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 15 di
Guasti Macchine. La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni ai Macchinari, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere. Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
Guasti Macchine. La Società, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’Art. 1.2) punto 6) e fermi restando gli altri punti, indennizza, nei limiti della Somma Assicurata, i danni materiali e diretti al Macchinario, se Assicurato, collaudato e pronto all’uso da: • rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, allentamento delle parti, sollecitazioni imprevedibili, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, ostruzione o introduzione di corpi estranei; • imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra, errori di montaggio o smontaggio connessi a lavori di pulitura e manutenzione, rovesciamento di liquidi in genere; • mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o segnalazione; • errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione sempre che siano trascorsi 18 mesi dalla data di acquisto del bene e sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore. • incendio, fulmine, esplosione e scoppio; • apparecchiature elettriche ed elettroniche da fenomeno elettrico; • difetti di cui il Contraente o l’Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza; • cause per le quali deve rispondere per legge o per Contratto il costruttore o il fornitore dei beni assicurati; • inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore relative all’utilizzo e la manutenzione del Macchinario Assicurato; • esperimenti, prove ed azioni che provochino sovraccarichi meccanici, strutturali, termici, elettrici, idraulici, di lavoro; • tubi e valvole elettronici, lampade e fonti di luce; • nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni verificatisi ad altre parti dei macchinari assicurati; • Deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, natura estetica che non compromettano la funzionalità del Macchinario Assicurato; • Montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; • Utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, matrici, stampi nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, rivestimenti, organi di ...
Guasti Macchine. A parziale deroga del disposto del punto 2) dell’Art.3 Sez.3 La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali sia diretti che consequenziali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da guasto accidentale alle macchine ivi comprese le macchine elettroniche. La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:
Guasti Macchine. La Società risponde di tutti i danni ai macchinari, alle attrezzature ed agli impianti, anche se di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione. Si intendono esclusi i danni ai beni elettronici ricompresi con apposita clausola. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Guasti Macchine. Se dal contratto risulta attivata la Sezione Guasti Macchine la garanzia di cui all’art.8.1 punto 6) azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, di cui alla sezione Incendio non è operante.
Guasti Macchine. Oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da guasto accidentale alle macchine.
Guasti Macchine. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:
Guasti Macchine. Si intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici e simili, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio. A titolo esemplificativo ma non limitativo, si precisa che per guasti meccanici ed elettrici si intende:
Guasti Macchine. La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti o rotture ai Beni ed Enti assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti elettrici ed elettronici. I guasti possono avvenire mentre i Beni sono in funzione o sono fermi, ovvero quando sono smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione. Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni: - dovuti a funzionamento improprio, ad esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo; - a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene; - dovuti ad inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore; Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella successiva tabella. Alla presente assicurazione non si applica la precedente garanzia perdita pigioni.