PENALI PER IL RITARDO Clausole campione

PENALI PER IL RITARDO. Nel caso in cui l’intervento non avvenga entro i TMI sopra indicati o entro la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi e l’Iscritto, ma con l’espressa esclusione del caso di ritardo sui “giri periodici” –- quest’ultimo avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d’ora quantificate come riportato qui sotto, l’applicazione delle quali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa: Xxxxxx lavorativi di apertura di ritardo nell’effettuazione del servizio Quantificazione Penale EURO, per ogni giorno di ritardo (questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale) Le suddette penali sono satisfattive, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari a 5 giorni lavorativi di apertura del Centro di Raccolta: pertanto, a titolo di esempio, un ritardo di 3 giorni comporta una penale di 420 euro, un ritardo di 5 o più giorni comporta una penale di 900 euro. Qualora il servizio non sia effettuato entro il suddetto TMI l’Iscritto, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI (quindi oltre la data ultima di ritiro + 50% del TMI), avrà il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; l’Iscritto addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell’emissione di regolare fattura. Il Centro di Coordinamento mette a disposizione l’elenco degli impianti accreditati dei quali l’Iscritto potrà avvalersi.
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto dei tempi stabiliti e comunicati dalla Direzione Lavori. Saranno applicate penali per il ritardo nei casi e con le modalità che sono descritte nel Capitolato Speciale a cui si rimanda. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo dell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione. In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a:
PENALI PER IL RITARDO. In caso di ritardo nella ultimazione degli interventi di manutenzione rispetto alla data indicata nell’ordine di lavoro, ovvero rispetto alla data successivamente concordata, come indicato all’art. 3.3., verrà applicata una penale di importo pari a euro 50,00. Qualora la somma delle penali irrogate sia superiore a dieci, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto e conseguentemente dell’Accordo Quadro.
PENALI PER IL RITARDO. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione delle singole lavorazione oggetto di ordine di servizio è prevista una penalità giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, fino a un massimo di penalità applicabile pari al 10% dell’importo contrattuale. Le penali verranno applicate al termine di esecuzione dei singoli ordini di servizio. Salva la facoltà dell’Amministrazione, nei casi d’urgenza, di far eseguire i lavori da altra impresa addebitandone i relativi costi all’appaltatore. Qualora gli ordini di servizio del Direttore dei Lavori non siano iniziati entro 5 giorni dal loro ricevimento, verrà applicata una penale di €. 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. Per interruzione dei lavori per cause imputabili all’Impresa (mancanza di mano d’opera, di mezzi, materiali, ecc.) verrà applicata la penale di €. 100,00 (cento) per ogni giorno di interruzione.
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione tipo edile, fabbro, falegname, elettrico nel rispetto dei tempi stabiliti nel presente Capitolato. Saranno applicate penali per il ritardo nei casi e con le modalità in appresso descritte. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Facoltà di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo dell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione. In caso di ritardo nella ultimazione degli interventi di manutenzione tipo edile, fabbro, falegname, elettrico rispetto alla data indicata nell’ordine di lavoro, verrà applicata una penale di importo pari a euro 50,00 giornaliere. Qualora la somma complessiva delle penali irrogate durante la durata del contratto sia superiore al 10% (diecipercento), il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii per la risoluzione del contratto e conseguentemente dell’Accordo Quadro È escluso il ricorso al subappalto.
PENALI PER IL RITARDO. 1) Per ogni giorno di ritardo nella presa in consegna del servizio a far data dal termine indicato nell’Art. 2 del presente Capitolato sarà applicata dall’Università una penale pari a €. 1.000,00 (Euro Mille/00).
PENALI PER IL RITARDO. Per ogni ritardo negli adempimenti contrattuali è prevista la penalità nella misura di € (corrispondente all’1 per mille dell’importo netto contrattuale) per ogni giorno di ritardo. In particolare la penale verrà applicata per i ritardi registrati rispetto ai termini indicati all’art.8. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone al responsabile del servizio la risoluzione del contratto per grave inadempimento nel rispetto delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
PENALI PER IL RITARDO. Per ogni ritardo negli adempimenti contrattuali si rimanda alla applicazione delle penali secondo a quanto disposto all’art. 26 del Capitolato d’oneri (descrittivo e prestazionale). Qualora si dia corso all’applicazione di n. 3 penali, il Comune si riserva il diritto di risolvere “ipso facto e de iure” il contratto; in tal caso il responsabile del procedimento propone al responsabile dell’Area la risoluzione del contratto per grave inadempimento nel rispetto delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
PENALI PER IL RITARDO. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di consegna di cui all’ art. 9 di ciascuna fornitura è prevista la penalità pecuniaria di EURO 100,00 (Cento,00 Euro). In ogni caso l'importo della penale da applicarsi non potrà superare il 10% dell'importo dell'ordine. L'importo complessivo delle penali verrà detratto in sede di primo pagamento. E' fatta salva la risarcibilità di eventuali danni ulteriori.