Common use of PENALI PER IL RITARDO Clause in Contracts

PENALI PER IL RITARDO. Nel caso in cui l’intervento non avvenga entro i TMI sopra indicati o entro la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi e l’Iscritto, ma con l’espressa esclusione del caso di ritardo sui “giri periodici” –- quest’ultimo avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d’ora quantificate come riportato qui sotto, l’applicazione delle quali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa: Xxxxxx lavorativi di apertura di ritardo nell’effettuazione del servizio Quantificazione Penale EURO, per ogni giorno di ritardo (questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale) Le suddette penali sono satisfattive, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari a 5 giorni lavorativi di apertura del Centro di Raccolta: pertanto, a titolo di esempio, un ritardo di 3 giorni comporta una penale di 420 euro, un ritardo di 5 o più giorni comporta una penale di 900 euro. Qualora il servizio non sia effettuato entro il suddetto TMI l’Iscritto, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI (quindi oltre la data ultima di ritiro + 50% del TMI), avrà il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; l’Iscritto addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell’emissione di regolare fattura. Il Centro di Coordinamento mette a disposizione l’elenco degli impianti accreditati dei quali l’Iscritto potrà avvalersi.

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PENALI PER IL RITARDO. Ferme restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, l'appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte della Committente nei seguenti casi: Qualora intervenissero ritardi nella consegna, sarà applicata una penale nella misura di € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno solare di ritardo; Qualora il ritardo ecceda i 30 giorni solari, oltre i termini precedentemente specificati, la Committente sarà comunque libera di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione, e di procedere all'acquisizione di altra analoga fornitura in danno della Ditta Aggiudicataria, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni; Qualora si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del mezzo consegnato, non sanate entro i tempi previsti negli articoli del presente CSA (qualora le suddette non comportino la risoluzione del contratto) sarà applicata una penale del 3% dell'importo della fornitura; I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere, dal Fornitore, tempestivamente comunicati alla Committente. Sono considerati cause di forza maggiore soltanto gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o rendano impossibili i trasporti. Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell'eventuale applicazione di penalità. Ai fini della penale si considera come non avvenuta la consegna dei veicoli rifiutati in sede della verifica tecnica di conformità. Nel caso in cui l’intervento non avvenga entro i TMI sopra indicati o entro in sede di verifica di conformità definitiva siano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte dall’Appaltatore in sede di offerta, è data facoltà alla ditta Fornitrice di modificare, a propria cura e spese, il veicolo fornito per renderlo conforme e sottoporlo ad ulteriori verifiche di conformità, che saranno effettuate soltanto dopo l'adeguamento. Se l'esito delle successive verifiche di conformità è positivo tra: Il 5° giorno ed il successivo 10° giorno compresi dall'esito della 1° verifica di conformità negativa, la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi Committente si riserva di applicare una penale pari allo 0,2% dell'importo della fornitura e l’Iscrittoper ogni giorno; Il 11° giorno e il successivo 15° giorno compresi dall'esito della 1° verifica di conformità negativa, ma con l’espressa esclusione del la Committente si riserva di applicare una penale pari all’1% dell'importo della fornitura e per ogni giorno. Le penalità addebitabili in caso di ritardo sui “giri periodici” –- quest’ultimo avrà diritto alle penali, non rispetto delle clausole inerenti alla manutenzione del mezzo oggetto del presente Capitolato Speciali di Appalto sono le seguenti: Per ritardi nei confronti del Sistema Collettivo, fin d’ora quantificate come riportato qui sotto, l’applicazione delle quali è regolata ai sensi tempi di intervento per la manutenzione ordinaria e/o riparazioni che non comportino il fermo operativo della Convenzione Operativa: Xxxxxx lavorativi di apertura di ritardo nell’effettuazione del servizio Quantificazione Penale EURO, macchina – penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo ritardo; Ritardi nei tempi di intervento per la manutenzione ordinaria e/o riparazioni che comportino un fermo operativo della macchina – penale pari ad Euro 1.000,00 (questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscalemille/00) Le suddette penali sono satisfattive, cumulative per ogni giorno naturale e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari a 5 giorni lavorativi consecutivo di apertura del Centro di Raccolta: pertanto, a titolo di esempio, un ritardo di 3 giorni comporta una penale di 420 euro, un ritardo di 5 o più giorni comporta una penale di 900 euro. Qualora il servizio non sia effettuato entro il suddetto TMI l’Iscritto, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI (quindi oltre la data ultima di ritiro + 50% del TMI), avrà il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; l’Iscritto addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell’emissione di regolare fattura. Il Centro di Coordinamento mette a disposizione l’elenco degli impianti accreditati dei quali l’Iscritto potrà avvalersi.ritardo;

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PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto della Fondazione, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Fondazione il ritardo ascrivibile a tali ditte o imprese, affinché la Fondazione stessa possa farne contestazione. In ogni caso l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera dovuto a: - il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; - l’eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; - l’eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari all’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore di lavori; - il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione del subappalto che la Stazione Appaltante deve effettuare entro il termine di legge; - il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti; - il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente contratto; - l’eventuale approvazione di varianti migliorative approvate. Nel caso in cui l’intervento non avvenga entro i TMI sopra indicati o entro la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi e l’Iscritto, ma con l’espressa esclusione del caso di ritardo sui “giri periodici” –- quest’ultimo avrà diritto alle penalinell’ultimazione dell’opera si applica, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d’ora quantificate come riportato qui sotto, l’applicazione delle quali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa: Xxxxxx lavorativi di apertura di ritardo nell’effettuazione dell’art. 113-bis co. 2, del servizio Quantificazione Penale EUROD.lgs. n. 50/2016, una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo (questi valori naturale e consecutivo non sono assoggettati ad imposizione fiscale) Le suddette penali sono satisfattivegiustificato, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari a 5 giorni lavorativi di apertura del Centro di Raccolta: pertanto, a titolo di esempio, un ritardo di 3 giorni comporta una penale di 420 euro, un ritardo di 5 o più giorni comporta una penale di 900 euro. Qualora il servizio non sia effettuato entro il suddetto TMI l’Iscritto, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI (quindi oltre la data ultima di ritiro + 50% del TMI), avrà fatto salvo il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta della Fondazione al Sistema Collettivo di riferimento risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; l’Iscritto addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell’emissione di regolare fattura. Il Centro di Coordinamento mette a disposizione l’elenco degli impianti accreditati dei quali l’Iscritto potrà avvalersidello stato finale.

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PENALI PER IL RITARDO. Nel caso in cui l’intervento non avvenga entro i TMI sopra indicati o entro la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi e l’Iscrittoil Sottoscrittore, ma con l’espressa esclusione del caso di ritardo sui “giri periodici” –- quest’ultimo avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d’ora quantificate come riportato qui sotto, l’applicazione delle quali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa: Xxxxxx lavorativi di apertura di ritardo nell’effettuazione del servizio Quantificazione Penale EURO, per ogni giorno di ritardo (questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale) Le suddette penali sono satisfattive, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari a 5 giorni lavorativi di apertura del Centro di Raccolta: pertanto, a titolo di esempio, un ritardo di 3 giorni comporta una penale di 420 euro, un ritardo di 5 o più giorni comporta una penale di 900 euro. Qualora il servizio non sia effettuato entro il suddetto TMI l’Iscrittoil Sottoscrittore, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI (quindi oltre la data ultima di ritiro + 50% del TMI), avrà il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; l’Iscritto il Sottoscrittore addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell’emissione di regolare fattura. Il Centro di Coordinamento mette a disposizione l’elenco degli impianti accreditati dei quali l’Iscritto il Sottoscrittore potrà avvalersi.

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PENALI PER IL RITARDO. Nel caso in cui l’intervento La committente applicherà una penale pari al 5% del valore corrispondente al quantitativo non avvenga entro consegnato di ogni contratto applicativo, dopo i TMI sopra indicati o entro la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi e l’Iscritto, ma con l’espressa esclusione del caso primi 7 giorni di ritardo sui “giri periodici” –- quest’ultimo avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d’ora quantificate come riportato qui sotto, l’applicazione delle quali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa: Xxxxxx lavorativi di apertura di ritardo nell’effettuazione del servizio Quantificazione Penale EURO, ritardo; per ogni giorno di ulteriore ritardo (questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale) Le suddette penali sono satisfattive, cumulative e sono applicate fino viene applicata una penale aggiuntiva pari all’1% sino ad un ritardo massimo pari del 10% dell’importo contrattuale (dell’ordinazione), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali, de- terminate d’ufficio dalla committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da SISTEMA srl al fornitore stesso in occasione dei paga- menti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incapienti. Non dovrà a 5 giorni lavorativi tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di apertura del Centro conformità o il verbale di Raccolta: pertantoregolare esecuzione, a titolo di esempio, un ritardo di 3 giorni comporta una penale di 420 euro, un ritardo di 5 o più giorni comporta una penale di 900 europotendo operare la compensazione automaticamente ed immediatamente. Qualora il fornitore avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, sa- rà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. In ogni caso è fatto salvo a favore di SISTEMA srl il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico degli esecutori tutte le conse- guenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal loro inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'esecutore terrà SISSTEMA srl indenne da ogni danno e conseguentemente da ogni eventuale addebito an- che economico, che dovesse derivare da eventuali inidoneità o malfunzionamen- to dei beni forniti, ovvero anche dal mancato rispetto delle condizioni e dei ter- mini di esecuzione, e dunque anche dall'eventuale ritardo nelle consegne, ivi compresi e specialmente per i danni che dovessero subire in ipotesi il Comune di Grosseto e gli utenti, beneficiari del servizio pubblico reso da SISTEMA srl. In caso di grave danno conseguente a grave violazione di un esecutore, SISTEMA srl po- trà procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di det- to esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente ed immediatamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a det- to esecutore, senza dover attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da SISTEMA srl nuove procedure a invito, per ne ne sarà escluso in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza ac- certata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all’ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni. L'esecutore non sia effettuato entro il suddetto TMI l’Iscrittopuò sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da SISTEMA srl in nessun caso, al termine nemmeno quando siano in atto controversie con SISTEMA srl. Ove si verifi- casse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi persona- le/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e SISTEMA srl potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del periodo di ritardo pari al 50% del TMI (quindi oltre la data ultima di ritiro + 50% del TMI), avrà Contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di gestire SISTEMA srl al conseguente ri- sarcimento per i danni eventualmente subiti. In ogni caso di risoluzione o esecu- zione in proprio danno di un esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. L’applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l’esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico. La compensazione automatica fonderà il caricodiritto per SISTEMA srl di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; l’Iscritto addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinariaanche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, purché siano costi documentati e allineati a ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva. TASSO DI GUASTO I valori di mercatotasso di guasto (di seguito anche “Failure rate”) contenuti nella tabella n. 9 riportata nell’art 15 del Capitolato tecnico, a seguito dell’emissione integrato dall’offerta tecnica, so- no da intendersi come valore massimo cumulativo di regolare fatturaguasti per alimentatore e gruppo ottico da non superare nell’arco temporale previsto. Il Centro superamento del valore di Coordinamento mette a disposizione l’elenco degli impianti accreditati Failure rate offerto in sede di gara comporterà oltre al ristoro dei quali l’Iscritto potrà avvalersipezzi per la sostituzione dei componenti guasti. DEPOSITO IN GIACENZA Il fornitore per tutta la durata della garanzia tecnica del prodotto di cui al punto successivo del presente Contratto, per la risoluzione celere dei guasti che po- tranno occorrere, deve depositare in giacenza presso il magazzino indicato da Si- stema s.r.l. le quantità di apparecchi di illuminazione indicate nella tabella n. 10 articolo 15 del disciplinare tecnico.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Accordo Quadro, Della Durata Di 48 Mesi, Per La Fornitura Di Apparecchi Di Illuminazione Con Sorgente a Led. Cig 75035350f8

PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinchè l’Università stessa possa farne contestazione. In ogni caso l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera dovuto a: - Il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; - L’eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; - L’eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari all’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore di lavori; - Il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione del subappalto che la Stazione Appaltante deve effettuare entro il termine di legge; - Il tempo necessario per l’esecuzione d prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti; - Il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di contratto; - L’eventuale approvazione di varianti migliorative approvate. Nel caso in cui l’intervento non avvenga entro i TMI sopra indicati o entro la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi e l’Iscritto, ma con l’espressa esclusione del caso di ritardo sui “giri periodici” –- quest’ultimo avrà diritto alle penalinell’ultimazione dell’opera si applica, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d’ora quantificate come riportato qui sotto, l’applicazione delle quali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa: Xxxxxx lavorativi di apertura di ritardo nell’effettuazione dell’art. 113-bis co. 2 del servizio Quantificazione Penale EUROD.Lgs. n. 50/2016, una penale parti all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo (questi valori naturale e consecutivo non sono assoggettati ad imposizione fiscale) Le suddette penali sono satisfattivegiustificato, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari a 5 giorni lavorativi di apertura del Centro di Raccolta: pertanto, a titolo di esempio, un ritardo di 3 giorni comporta una penale di 420 euro, un ritardo di 5 o più giorni comporta una penale di 900 euro. Qualora il servizio non sia effettuato entro il suddetto TMI l’Iscritto, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI (quindi oltre la data ultima di ritiro + 50% del TMI), avrà fatto salvo il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta dell’Università al Sistema Collettivo di riferimento risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; l’Iscritto addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell’emissione di regolare fattura. Il Centro di Coordinamento mette a disposizione l’elenco degli impianti accreditati dei quali l’Iscritto potrà avvalersidello stato finale.

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Samples: Contratto Di Appalto