PATTI SPECIALI Clausole campione

PATTI SPECIALI. Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge ed ai provvedimenti già citati in pre- messa, nonché al Regolamento Urbanistico Edilizio ed alle norme di attua- zione del Piano Operativo Comunale vigenti nel Comune di Ozzano dell'E- milia, nonché a quanto pattuito nell'accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 rep. 606/2011 da intendersi qui integralmente richiamato Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, che comunque si riferisca alla interpretazione ed alla esecuzione degli impegni assunti con la presen- te convenzione, le parti si rimettono sin d'ora al giudizio di un collegio arbi- trale che opererà in modo virtuale, composto da tre arbitri di cui due nomi- nati dalle parti ed uno nominato di comune accordo tra i due. Detto collegio arbitrale deciderà secondo diritto. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente territorialmente.
PATTI SPECIALI. Comune di Magliano di Tenna Il Cliente
PATTI SPECIALI. Si precisa che la presente convenzione è stipulata dal soggetto attuatore oltre che in proprio altresì in rappresentanza degli aventi causa della società, quanto alle entità immobiliari edificate sull'area di cui al mappale 10361 di C.T. del Comune amministrativo e censuario di Luino, sez.Luino, giusta mandato con rappresentanza conferito nei rispettivi rogiti di acquisto.
PATTI SPECIALI. Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico r i ferimento alle disposizioni di legge ed ai provvedimenti già citati in premessa, nonché al Regolamento Urbanistico Edilizio ed alle norme di attuazione del Piano Operativo Comunale vigenti nel Comune di Ozzano dell' Xxxxxx, nonché a quanto pattuito nell' accordo ex art. 18 L. R. 20 / 2000 rep. 792 / 2017 da intendersi qui integralmente richiamato. Per la r i soluzione di ogni eventuale con- troversia, che comunque s i riferisca alla interpretazione ed alla esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti s i r imettono s in d’ ora al giudizio del Tribunale Amministrativo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, in sedi di giurisdizione esclusiva.
PATTI SPECIALI. Per la realizzazione di quanto dedotto in contatto, a perfezionamento degli accordi convenuti, le parti, per quanto di loro spettanza, si dichiarano edotte e si obbligano a quanto segue: Per quanto concerne il materiale attualmente presente e depositato sull'area di proprietà della società "Costruzioni Edili Xxxxxxx Xx Xxx X.x.x." sopra identificata catastalmente al foglio 23 (ventitré) col mappale 1036 (milletrentasei) e trasferita al Comune di Ozzano dell'Xxxxxx, le predette parti hanno convenuto che questo potrà permanere per il termine massimo di anni 2 (due) a far data da oggi. Entro il termine dei due anni l'area dovrà essere completamente liberata a cura e spese della società "Costruzioni Edili Xxxxxxx Xx Xxx X.x.x.". La società "CMRE S.r.l." si impegna a programmare la realizzazione delle opere di urbanizzazione localizzate sulla predetta area ad avvenuta liberazione della stessa. Fino alla completa liberazione dell'area, che sarà accertata dal Responsabile Comunale con apposito verbale, la società "Costruzioni Xxxxx Xxxxxxx Xx Leo S.r.l." dovrà mantenere in custodia l'area e assicurarsi affinchè dalla stessa non derivi alcun pericolo per la pubblica incolumità, assumendosi ogni e conseguente responsabilità derivante da detto deposito e sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. Qualora al termine dei due anni, la società "Costruzioni Edili Xxxxxxx Xx Xxx X.x.x." non avesse provveduto a liberare l'area, l'Amministrazione agirà direttamente portando a smaltimento tutto il materiale presente nell'area con spese a carico del soggetto occupante. Qualora la società "Costruzioni Edili Xxxxxxx Xx Xxx S.r.l." non provvedesse a rimborsare l'Amministrazione Comunale dei costi sostenuti per la rimozione del materiale, l'Amministrazione Comunale provvederà alla parziale escussione della fidejussione di cui all'art. 8 che dovrà essere prestata anche per questo specifico adempimento. I soggetti proprietari dei lotti B1, B2 e B3 si obbligano a realizzare le opere comuni ai predetti lotti tra cui la strada privata di accesso ai lotti con relativi parcheggi, verde e opere a rete e quant'altro necessario, il cui tracciato viene esattamente riportato nella mappa dimostrativa, che si allega al presente atto sotto lettera "G", a cui le parti fanno espresso rimando per ogni specificazione. I relativi costi di progettazione realizzazione, collaudo, compresi oneri tecnici e conseguenti regolazioni catastali e quant'altro necessario e conseguente la realizzazione di...
PATTI SPECIALI il Comune di Delebio consegna l’immobile in concessione d’uso con l’arredo, gli impianti, le attrezzature ed il materiale presente all’inizio dell’attività, utilizzati dalla precedente gestione di asilo nido comunale.
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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: