PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE Clausole campione

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il Premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile, dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Se tuttavia il Contraente non paga entro 60 giorni dalla scadenza una rata di premio successiva alla prima, l’assicurazione riprende effetto a decorrere dalle ore 24 dal 60° giorno successivo a quello del pagamento per le malattie a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile. Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente (“mandato SDD”) fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere diretto “SDD” sul conto corrente del Contraente. effettuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto “SDD”, resta convenuto che: • le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all’atto della sottoscrizione; • l’ SDD sarà attivato dalla quarta mensilità. quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 Codice Civile. Il Contraente dovrà, Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con “mandato SDD” saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l’addebito SDD è sospeso. alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è interamente dovuto per l’annualità in c...
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di addebito del Premio sulla Carta di Credito o PayPal associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx. In caso di mancato addebito del Premio, per qualsiasi causa occorsa, l'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di effettivo addebito. Se il Contraente non paga i premi successivi, od in caso di mancato addebito, da qualsiasi causa occorsa, dei premi successivi sulla Carta di Credito o PayPal associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx, l'Assicurazione si risolve dalle ore 24 (ventiquattro) del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE. Salvo quanto previsto all’Art. 8.4 - Decorrenza della garanzia - della Sezione Tutela Legale, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della So- cietà al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Dire- zione della Società.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero (compreso il caso di cessazione di Rischio a seguito di Sinistro), anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. I Premi devono essere pagati all'Intermediario (o ufficio, o sportello bancario) alla quale è assegnato il contratto, oppure alla Direzione dell'Impresa.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta in ogni caso fermo il periodo di aspettativa, o la diversa decorrenza della garanzia così come eventualmente indicato negli articoli delle Condizioni di Assicurazione. Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Se il Contraente non paga entro 60 giorni dalla scadenza una rata di premio successiva alla prima, della rata arretrata per le malattie, l’assicurazione riprende effetto a decorrere dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello del pagamento a parziale deroga dell’articolo 1910 del C.C. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento della rata arretrata il contratto è risoluto di diritto.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Direzione dell’Impresa od alla filiale presso cui è assegnata la polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C..
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nelle Condizioni Particolari di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di addebito del premio sulla Carta di Credito associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx. In caso di mancato addebito del premio, per qualsiasi causa occorsa, l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di effettivo addebito. Se il Contraente non paga i premi successivi, od in caso di mancato addebito, da qualsiasi causa occorsa, dei premi successivi sulla Carta di Credito associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento/addebito, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..