OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO Clausole campione

OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO. Il presente articolo è redatto ai sensi dell’articolo n. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m. i. al fine di: • informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamate ad operare; • informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale; • coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti; • eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara . Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso la stazione Appaltante, il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità delle Ditta, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera la Ditta dalle sua responsabilità per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone. La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.
OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO. Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, vista la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n.3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto: − viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza.
OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO. Il presente articolo è redatto ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. al fine di: - informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamate ad operare; - informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale; - coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti; - eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara. Si precisa che nel presente caso è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per la sicurezza, e pertanto: • viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; • non sussistendo rischi interferenti da valutare gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO. L’impresa è tenuta all’osservanza della Legislazione sulla Sicurezza e sul Lavoro ai sensi dell’articolo n. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i. Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la sola fornitura di protesi ortopediche di cui alla CND P09, senza attività di installazione, come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 3/2008, è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per la sicurezza, e pertanto: • viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; • non sussistendo rischi interferenti da valutare gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso la Stazione Appaltante, Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità delle Ditta, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera la Ditta dalle sua responsabilità per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.
OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO. Art. 22 - Elezioni di Xxxxxxxxx
OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI relativamente a tutti i lotti: La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza del cantiere, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all’interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, …). I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati, nelle 18 schede allegate, che fanno parte integrante del presente C.S.A. ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI). del DVR dell’AOUI), avendole consultate sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla voce “bandi di gara – Servizio Provveditorato – normative” e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto, come richiesto dall’art. 26 comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. 81/08 s.i.m. e di disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari. Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell’area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi relativi alla sicurezza propri della ditta appaltatrice e connessi alla presente procedura di gara dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell’offerta economica. Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell’AOUI (tel. 045/0000000, mail: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO. ART 4 -GARANZIA PROVVISORIA
OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO. Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un appalto avente ad oggetto una mera fornitura l’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00, per la mancanza di costi da interferenza. Tale circostanza, come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 3/2008, esonera anche dalla predisposizione del D.U.V.R.I.. Pertanto: • viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; • non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà segnalare le necessarie misure di sicurezza. I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).