Organo di controllo Clausole campione

Organo di controllo. Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di dati personali, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.
Organo di controllo. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui un Presidente, e due membri supplenti, aventi requisiti di legge, ed è nominato dall’Assemblea degli Azionisti. I Sindaci durano in carica tre anni, scadono alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro permanenza in carica, e possono essere rieletti. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al fine di adempiere alla predetta attività istituzionale, attiva una serie di incontri con i responsabili varie delle funzioni aziendali e, in maniera particolare, quelle adibite ai controlli interni, nonché con la Società di Revisione e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli Azionisti.
Organo di controllo. 1. Il Socio Pubblico ha diritto di nominare l’Organo di Controllo e Revisione.
Organo di controllo. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Organo di controllo. Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall’art. 2403 cod. civ. e si compone di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, in carica per 3 esercizi. Il Collegio Sindacale della SICAF è stato nominato in data 9 febbraio 2021 e rimane in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. I membri del Collegio Sindacale attualmente in carica sono indicati nella tabella che segue: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Presidente Ivrea (TO), 28 settembre 1976 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx effettivo Milano (MI), 17 luglio 1976 Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo Ginevra (Svizzera), 9 aprile 1980 Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx supplente Bologna (BO), 28 dicembre 1957 Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx supplente Treviso (TV), 9 ottobre 1964 I componenti del Collegio Sindacale sono tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale. Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 cod. civ.. Di seguito è riportato un breve curriculum vitae di ciascun membro del Collegio Sindacale. Sin dall’inizio della sua carriera ha fatto parte di studi legali in ambito tributario e oggi ricopre il ruolo di Partner presso lo studio legale Pavia e Xxxxxxx, occupandosi di assistenza di clientela nazionale ed internazionale, sia nella consulenza tributaria di carattere ordinario sia nella consulenza tributaria di carattere straordinario. È altresì autore di numerose pubblicazioni in campo tributario.
Organo di controllo. La società può nominare alternativamente un Sindaco unico o un Collegio sindacale, quale organo di controllo. All'organo di controllo, ove nominato, anche monocratico, si applicheranno le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Società per azioni; si applicano in ogni caso le di- sposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile. Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale, lo stesso è com- posto da un Presidente, da due membri effettivi e da due mem- bri supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'ap- posito registro. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rie- leggibile. Il collegio sindacale o, se nominato, il sindaco unico eser- cita la revisione legale dei conti a norma dell'art. 2409 bis del Codice Civile.
Organo di controllo. 1. L'esecuzione e gli obblighi derivanti dal seguente contratto in capo a Anco- nambiente sono soggetti al controllo da parte di un organo definito “Organo di controllo” composto da:
Organo di controllo. 1. L'esecuzione e gli obblighi per la Società affidataria derivanti dal seguente contratto sono soggetti al controllo da parte di un organo definito “Organo di Controllo". Esso è composto da:
Organo di controllo. 9.1. Prima di convocare l’assemblea dei soci i Comuni, attraverso il Comitato di indirizzo e controllo, e Cogeser Spa decidono se l’organo di controllo deve essere formato da un sindaco unico o un revisore oppure dal collegio sindacale.
Organo di controllo. 20.1Il controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile può essere affidato ad un collegio sindacale o ad un revisore contabile.