Common use of ORDINI DI SERVIZIO Clause in Contracts

ORDINI DI SERVIZIO. L’ordine di servizio, ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. 554/1999, è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore. L'ordine di servizio deve necessariamente essere impartito per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. L’appaltatore ha l’obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla Direzione Lavori con ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine. Laddove l’appaltatore non adempia entro i termini e nei modo prescritti, il Direttore lavori assegna un termine perentorio, e in caso di inadempimento, informa il Responsabile del procedimento per quanto di propria competenza. In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potrà essere intesa anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.136 del Codice.

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