Operazioni di importo esiguo Clausole campione

Operazioni di importo esiguo. Sono Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni con Parti Correlate di valore complessivo, per singola operazione, non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila).
Operazioni di importo esiguo. Le disposizioni del Regolamento Parti Correlate – e dunque, della presente Procedura – non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo. Nella logica di escludere le Operazioni con Parti Correlate che non comportano apprezzabili rischi per la tutela degli investitori, tenuto conto delle dimensioni delle voci patrimoniali, economiche e finanziarie di A2A e del Gruppo, la Società ha fissato le seguenti soglie di esiguità sulla base delle diverse categorie di Parti Correlate coinvolte: - Euro 1.000.000,00 per le operazioni concluse con soggetti diversi dalle persone fisiche; - Euro 50.000,00 per le operazioni concluse con persone fisiche. Le Operazioni di Importo Esiguo non sono considerate ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali previste per l’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Il responsabile della Funzione aziendale competente per l’operazione dovrà comunque segnalare tempestivamente al Presidio Unico qualsiasi operazione che, seppur qualificabile come Operazione di Importo Esiguo, appaia indicativa di una elusione dei presidi di correttezza prescritti dalla Procedura (ad esempio perché inquadrabile all’interno di un più ampio disegno unitario ricomprendente altre operazioni con le medesime parti correlate) e ferma, in ogni caso, l’autonoma attività di vigilanza da parte degli organi e delle strutture competenti sul rispetto della Procedura.
Operazioni di importo esiguo. F. Operazioni standard G. Operazioni di minore rilevanza
Operazioni di importo esiguo. Ai fini della individuazione della fattispecie di cui al presente Paragrafo 9.1, si considerano Operazioni di Importo Esiguo le singole operazioni compiute dalla Banca il cui controvalore risulti inferiore o pari ad euro 50.000, purché non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione e purché non rientranti tra le operazioni con esponenti bancari di cui al precedente Paragrafo 7.1. Resta ferma in ogni caso la facoltà dell’organo/soggetto competente a deliberare l’operazione - sulla base del sistema di deleghe e poteri della Banca –, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre l’operazione esentata alle cautele previste dal Regolamento.
Operazioni di importo esiguo. Come indicato nella parte generale, in un’ottica prudenziale, si ritiene di importo esiguo l’operazione, singolarmente considerata, il cui controvalore non superi l’importo di 500.000,00 Euro (cinquecentomila/00).
Operazioni di importo esiguo. 1. Per operazioni con parti correlate di importo esiguo si intendono tutte quelle operazioni con parti correlate che risultino di importo inferiore ad Euro 300.000 (trecentomila euro).
Operazioni di importo esiguo. Le operazioni di importo uguale o inferiore a € 250.000, che costituisce la soglia di esiguità valida ai fini della presente Direttiva.
Operazioni di importo esiguo. Alle operazioni con i soggetti del Perimetro di Gruppo per le quali l’importo dell’operazione sia inferiore o uguale ad € 250.000 o all’equivalente valore espresso in altra divisa, non si applicano i presidi autorizzativi e informativi. Fermi gli obblighi di reportistica periodica, le operazioni con soggetti del Perimetro di Gruppo poste in esse- re in esecuzione di Delibere Quadro sono escluse dall’applicazione dei presidi autorizzativi.
Operazioni di importo esiguo. Come indicato al paragrafo 1.3, si ritiene di importo esiguo l’operazione, singolarmente considerata, il cui controvalore non superi l’importo di €500.000. Il CEO & General Manager e il Group CFO, disgiuntamente fra loro sono delegati a sottoscrivere in nome e per conto della Società contratti con gli azionisti e con ogni parte correlata della società stessa, per importi per singolo contratto non superiori a €50.000 nel caso di nuovi contratti, e non superiori a €500.000 nel caso di rinnovi di contratti in essere, e di compiere allo scopo ogni atto necessario od opportuno, con obbligo di rendicontazione annuale al Consiglio di Amministrazione della Società. Nel caso di nuovi contratti superiori a €50.000 e inferiori a €500.000, pur rimanendo all’interno della definizione di operazioni di importo esiguo, l’approvazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.