CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT, A DESTINAZIONE COMMERCIALE, UBICATO IN VIA LOMBARDIA
CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT, A DESTINAZIONE COMMERCIALE, UBICATO IN VIA LOMBARDIA
L'anno duemila , addì del mese di ( / /20 ), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor , notaio in
si sono costituiti i Signori:
nat a
nat a
il
il
cod. fisc.
cod. fisc.
resident in ( ), via , , in qualità di titolar della proprietà dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di (provincia di ), individuata a mappal n. del foglio n. N.C.T.R., di mq ;
nat a
il
in qualità di
della società/ditta cod. fisc.
con sede in ( ), via , , quest’ultima titolare della proprietà esclusiva dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di (provincia di
), individuata a mappal n. del foglio n. N.C.T.R., di mq ; tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «proponenti», da una parte;
e il sig. , nato a il in qualità di
responsabile del pro tempore del Comune di , che qui
interviene in nome e per conto dello stesso Comune dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. in data e con la deliberazione del comunale n. in data
nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte,
PREMESSO
a) che i sopraindicati intervenuti proprietari proponenti dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
b) che gli immobili di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq 5.122,00 nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato definitivamente in data 26 dicembre 2012, con delibera consigliare n. 26. e pubblicato sul B.U.R.L. il 13 marzo 2013 sono destinate ad “Aree per attività terziarie sottoposte a pianificazione esecutiva”;
c) che quanto dichiarato alle precedenti lettere b), con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’articolo 30, commi 2 e 0, xxx x.X.X. 0 xxxxxx 0000, x. 000;
d) che sull’area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità;
e) che prima del riutilizzo dell’area dovranno essere effettuati accertamenti analitici che escludano le compromissioni delle matrici suolo ed acqua, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 242.
f) Il piano attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. del è stata integrata a seguito dell’istruttoria degli uffici in data….. prot…….;
g) Con la deliberazione della Giunta comunale n. del , esecutiva, è stato adottato il piano attuativo;
h) Che il piano attuativo, successivamente all’adozione è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi ed è stato possibile presentare osservazioni al piano nei 15 giorni successivi;
i) Che nel periodo a disposizione per presentare osservazioni sono/non sono pervenute osservazioni;
j) Con la deliberazione della Giunta comunale n. del , esecutiva, è stato approvato definitivamente il piano attuativo e controdedotte le (eventuali) osservazioni;
k) con nota prot. del il Comune ha comunicato ai proponenti l’avvenuta efficacia dei provvedimento di approvazione del piano attuativo, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione;
Visto l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto
1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OBBLIGO GENERALE
1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
2. E’ esclusa la prova dell’avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio di quest’ultimo;
3. Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione.
ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di ricevimento, da parte dei proponenti, della comunicazione di cui alla lettera l) delle premesse, con gli estremi dell’avvenuta approvazione definitiva del piano attuativo, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione. Rimane altresì confermata la validità dei termini di legge dei singoli provvedimenti edilizi (permessi di costruire o titoli equivalenti) necessari per l’avvio delle opere di urbanizzazione e di realizzazione dell’edificio oggetto della presente convenzione.
2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma purche’ gli stessi non superino i 4 (quattro) mesi.
3. L’asservimento delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula di atto notarile successivo alla presente convenzione stipulato entro 2 (due) mesi dalla comunicazione di fine lavori dell’opera stessa presso notaio designato a cura e spese della proponente.
4. la durata della presente convenzione è fissata in anni 5 dalla data di ricevimento, da parte dei proponenti, della comunicazione di cui alla lettera l) delle premesse, con gli estremi dell’avvenuta approvazione definitiva del piano attuativo, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione. Pertanto, la presente convenzione sarà valida fino al ……………
ART. 4 – INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI
1. I proponenti si impegnano, prima del rilascio del Permesso di Costruire o alla presentazione di titolo abilitativo equivalente, relativo alla realizzazione degli immobili presenti nel lotto della proponente, ad effettuare un’indagine ambientale preliminare del sito, ai sensi del D.Lgs. 152 del 2006, al fine di individuare nelle aree sede di una precedente attività i centri di pericolo del sito, le zone di deposito, di accumulo di sostanze in concentrazioni superiori ai limiti ammessi nella zona corrispondente alla destinazione urbanistica prevista.
2. In caso di contaminazione accertata, i proponenti si impegnano a procedere in collaborazione con ARPA alla messa in sicurezza d’emergenza dell’area, allo smaltimento dei materiali rinvenuti secondo quanto previsto dalla vigente normativa e, al termine dei lavori di demolizione, alla successiva predisposizione e presentazione del Piano di Caratterizzazione del sito e dell’eventuale Documento di Analisi del Rischio, redatto ai sensi dell’articolo 246 del D.Lgs. n. 152 del 2006, conforme alla colonna B (con soglie CSC conformi alla destinazione commerciale) dando corso alle eventuali operazioni di bonifica necessarie.
3. In assenza di contaminazione, i proponenti, al termine dei lavori di demolizione, si impegnano a completare l’indagine preliminare sulle aree non indagate e, nell’eventuale presenza di contaminazione, a procedere secondo quanto previsto dal precedente comma.
4. In ogni caso, i proponenti dovranno predisporre, al termine della indagine ambientale e dell’eventuale bonifica, apposita attestazione che certifichi la destinazione d’uso commerciale prevista dal Piano attuativo
5. I proponenti si impegnano, inoltre, a trattare i materiali derivanti dalla demolizione degli edifici esistenti nonché a gestire i materiali derivanti dall’attività di scavo e gli eventuali manufatti in amianto presenti nell’area, secondo le disposizioni vigenti in materia, dando successiva comunicazione agli uffici competenti dell’avvenuto smaltimento e/o recupero dei materiali stessi.
ART. 5- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. Il comparto risulta già urbanizzato a meno del verde primario e dei parcheggi a servizio del costruendo edificio commerciale. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto d’intervento. Quelle esterne consistono nella mera esecuzione di adeguamento della segnaletica stradale, orizzontale, verticale ed eventualmente luminosa, per favorire le manovre di accesso al comparto da viale Lombardia. Dette opere saranno realizzate ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005 e dell’articolo 16, comma 2-bis, del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità ai progetti evidenziati sugli elaborati del progetto di piano attuativo;
2. Le opere di urbanizzazione interne, verde primario e parcheggi, sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore e, in ogni caso:
a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all’articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e degli articoli 34 e seguenti della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26 e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal Comune e) o dai gestori dei pubblici srvizi;
b) le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 73 a 105, e agli allegati 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme attuative da questo richiamate.
ART. 6 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi, ivi compresi la realizzazione, il potenziamento o l’eventuale estensione delle dorsali, delle connessioni e delle attrezzature intermedie (cabine di trasformazione, eventuali stazioni di pompaggio ecc.) delle infrastrutture a rete di cui all’articolo 5, così come evidenziate sugli elaborati del piano attuativo.
ART. 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Lo strumento urbanistico generale non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
ART. 8 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE
1. Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui all’ articolo 5 integrante il piano attuativo e approvato unitamente a questo.
2. Le opere di urbanizzazione esterne al comparto d’intervento saranno eseguite in conformità ad un progetto a livello esecutivo, redatto da un progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti e a spese di questi ultimi.
3. Il progetto di cui al comma 2 sarà corredato da un capitolato prestazionale e descrittivo che individui compiutamente le opere da realizzare, per quanto non desumibile direttamente dal progetto preliminare.
4. la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione esterna al comparto, prima dell’inizio dei lavori per la costruzione degli immobili privati, dovrà essere presentata al Comune per l’ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui agli articoli 38 o 42 della legge regionale n. 12 del 2005 o, in alternativa, con la procedura di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del
d.P.R. n. 380 del 2001.
5. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 4 devono essere forniti al Comune sia su
supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.
6. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione esterne al comparto d’intervento devono essere comunicati al Comune al momento della comunicazione di avvio dei lavori di esecuzione delle stesse;
7. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione esterne al comparto d’intervento devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e al relativo regolamento di attuazione.
8. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per la direzione dei lavori è direttamente a carico dei proponenti.
9. Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione.
ART. 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. Le opere di urbanizzazione interne al comparto d’intervento sono eseguite direttamente dai proponenti, a propria cura e spese, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005 e dell’articolo 16, comma 2-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità ai progetti di cui all’articolo 10, comma 2.
2. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione interne al comparto d’intervento devono essere comunicati al Comune al momento della comunicazione di avvio dei lavori di esecuzione delle stesse,
3. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione interne al comparto d’intervento devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 50/2016 e al relativo regolamento di attuazione.
4. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per la direzione dei lavori è direttamente a carico dei proponenti.
5. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti.
ART. 10 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
1. Ai sensi del Piano delle Regole del PGT cosi come approvato con il P.A., le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo, sono così quantificate:
Destinazione commerciale
Superficie territoriale (S.t.) = Superficie fondiaria (S.f.)
SLP commerciale edificabile in progetto
Fabbisogno aree a parcheggio e verde 100 % SLP in progetto
mq 5.122,00
mq
mq
2.100,00
2.100,00
2. In relazione all’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze manifestate con l’adozione e l’approvazione del piano attuativo, all’interno di quest’ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta di 2.173,00 Mq, maggiore del fabbisogno necessario, così come dimostrato nella tavola ….. Del piano attuativo da cui si evince una dotazione parcheggi asservita ad uso pubblico per mq 1.668,00 e per verde di mq 505,00.
3. La dotazione di standard urbanistici, dimostrata rispetto alla capacità edificatoria complessiva, nel caso di attuazione per fasi, dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione dei progetti per ottenere i titoli abilitativi per costruire gli immobili privati. L’eventuale insufficiente dotazione di aree a standard comporterà la monetizzazione delle minori dotazioni al valore unitario stabilito con apposita delibera del consiglio comunale vigente.
ART. 11 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti in applicazione delle tariffe comunali vigenti al momento dell'approvazione del progetto di permesso di costruire, sono i seguenti:
— oneri di urbanizzazione primaria: 139,96 €/mq
— oneri di urbanizzazione secondaria: 131,18 €/mq
Gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono fissi e invariabili solo nel caso in cui il titolo abilitativo a costruire sia perfezionato entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione. Nel caso in cui il titolo abilitativo venisse perfezionato successivamente si applicheranno gli oneri tabellari vigenti al momento del rilascio.
Il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondari e contributo commisurato al costo di costruzione) sarà determinato al momento del rilascio del permesso di costruire in coerenza con le disposizioni normative vigenti in materia e sempre secondo le disposizioni comunali ed in proporzione alle superfici oggetto di costruzione, nel caso si proceda per fasi successive,
L'inottemperanza della presente pattuizione non consente al proponente e suoi aventi causa la presentazione dell'istanza per il rilascio del relativo certificato di agibilità e/o l'assunzione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 380/01.
ART. 13 - IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1.L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti, comprensive degli oneri accessori, ammonta
a euro ………………………. ( euro ……………………./…..) come risulta dal quadro economico integrante il progetto di cui all’articolo 9, comma 1, e approvato unitamente al piano attuativo, comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo (separatamente per i lavori e per gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008), I.V.A., spese tecniche per direzione lavori e collaudo, nonché ogni altra obbligazione avente contenuto economico patrimoniale.
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proponenti prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) della somma degli importi del comma 1, mediante
garanzia fideiussoria bancaria n. emessa da
consegnata dal proponente al Comune alla stipula della presente convenzione per euro ………………………. ( euro ……………………./…..) con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 17, comma 4 oppure comma 6.
4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei proponenti, quando essi abbiano assolto uno o più d’uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all’articolo 7 e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l’esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati.
5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento.
6. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti di cui all’articolo 23, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
7. La garanzia si estingue per il 50,00 % ( cinquanta/00 per cento) del suo importo all’approvazione del collaudo favorevole o in caso di manca di esso per inadempienza del collaudatore entro 4 (quattro) mesi dalla comunicazione di fine lavori delle opere di urbanizzazione previste all’interno del comparto.
Si estingue per la parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi o loro aventi causa a qualsiasi titolo, e comunque trascorsi 3 ( tre ) mesi dal predetto collaudo favorevole e comunque entro 6 (sei) mesi
dalla data di comunicazione di fine lavori delle opere di urbanizzazione.
8. L’importo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo; la documentazione dovrà avere carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, mediante fatturazione e tracciabilità bancaria dei pagamenti, nonché mediante esibizione dei documenti attestanti la regolarità contributiva dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere.
9. Ai sensi del successivo art. 17, a garanzia della corretta manutenzione e conservazione delle aree asservite ad uso pubblico, i proponenti ed i loro aventi causa dovranno depositare una garanzia pari al 10 % del valore delle opere di urbanizzazione primaria interne al comparto il cui importo risulta dal quadro economico di cui al precedente primo comma.
ART. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Il presente Piano Attuativo definisce le dotazioni urbanistiche minime e massime da reperire, che regolano l’attuazione degli interventi edilizi futuri mediante Permesso di Costruire o titolo equipollente.
Il presente Piano Attuativo attribuisce al comparto oggetto d’intervento un indice edificatorio pari a 0,75 mq/mq, ed una conseguente SUL massima realizzabile di mq 3.841,50 (tremilaottocentoquarantuno/50 mq). La suddetta capacità edificatoria è ammessa a condizione che vengano garantite tutte le dotazioni a parcheggi e standard in proporzione ad essa e secondo le quantità definite dalle Norme Tecniche del PGT vigente (anche mediante parziale monetizzazione delle dotazioni, cosi come definito al precedente art. ……..), e potrà essere sviluppata all’interno dell’area di galleggiamento cosi come indicata negli elaborati grafici costituenti il Piano Attuativo.
È altresì consentita l’attuazione della suddetta SUL in più fasi temporali distinte attraverso la presentazione di idoneo titolo edilizio, con la condizione che ad ogni fase corrisponda il reperimento delle dotazioni previste dalle norme vigenti in proporzione alla SUL sviluppata.
2. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i proponenti possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire o titolo equipollente per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
3. L’efficacia dei permessi di costruire o titolo equipollente, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità previste dalla normativa comunale e nella misura in vigore al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire o titolo equipollente, purché completa della documentazione prevista dalla disciplina vigente, così come precisato
nel precedente articolo 11.
4. Le parti danno atto che, una volta attuato il Piano Attuativo di cui si tratta, la capacità edificatoria attribuita all'area, non s'intenderà esaurita, qualora sulla base dei titoli edilizi rilasciati in forza del P.A., risultasse volumetria residuale non sfruttata, fatte salve eventuali nuove e diverse previsioni in base al Piano di Governo del Territorio intervenute successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 3 ed il reperimento delle dotazioni minime a standard e parcheggi.
ART. 15 - VARIANTI
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali a condizione che siano conformi con le prescrizioni planivolumetriche di cui alla tavola…. ;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3.
ART. 16 - ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE AL COMUNE
1. Le aree per le attrezzature e servizi pubblici dovute in proporzione alla SUL sviluppata con i futuri titoli edilizi, saranno asservite all’uso pubblico in forma gratuita al Comune con atto unilaterale di asservimento all’uso pubblico stipulato entro 2 (due) mesi dalla comunicazione di fine lavori dell’opera stessa presso notaio designato a cura e spese della proponente.
2. Le aree di cui al presente articolo saranno individuate nelle planimetrie allegate ai futuri titoli edilizi, per farne parte integrante e sostanziale.
2-bis. Le stesse aree di cui al comma 2, saranno identificate nel frazionamento catastale, redatto da tecnico incaricato e approvato dall’Agenzia del Territorio.
3. Le aree saranno asservite all’uso pubblico libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
4. Sulle aree asservite ad uso pubblico il Comune si obbliga a non apporre impianti pubblicitari o manufatti che possano ostacolare la visibilità degli edifici del proponente.
5. I proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree asservire all’uso pubblico, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
ART. 17 - MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, resta a carico dei proponenti che assumono a loro carico tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati restano a carico dei proponenti; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all’articolo 13.
ART. 18 – CONDIZIONI PARTICOLARI
1. Il parcheggio asservito ad uso pubblico sarà aperto al pubblico solo durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale.
2. Il vincolo di asservimento di uso pubblico decadrà qualora dovesse cambiare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto di realizzazione e saranno dovuti diversi standard urbanistici.
3. Al fine di garantire la corretta utilizzazione del parcheggio il Proponente si riserva le più opportune modalità di gestione, potendo anche individuare formule di temporizzazione della permanenza per disincentivare la sosta a tempo indeterminato e favorire quella a rotazione, da concordarsi preventivamente con il Comune, oltre a dotarlo di apposita segnaletica verticale indicante il parcheggio pubblico. L’eventuale introduzione di applicazione tariffe orarie del parcheggio dovrà prevedere un canone a favore del Comune di Rozzano.
ART. 19 - CONTROVERSIE
1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di Milano.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora la controversia attenga a diritti soggettivi, la competenza è devoluta ad un collegio arbitrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
ART. 20 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Il progetto di piano attuativo è composto da:
1) Inquadramento territoriale_Immagine satellitare - Estratto Carta Tecnica Regionale – Mappa catastale
2) Inquadramento urbanistico - Estratto Piano delle Regole ed Estratto Piano dei Servizi
3) Rilievo aerofotogrammetrico - celerimetrico
4) Individuazione proprietà_Sovrapposizione Mappa catastale/rilievo/proposta progettuale
5) Planivolumetrico prescrittivo
6) Planivolumetrico descrittivo
7) Planimetria delle finiture aree esterne
8) Planimetria generale reti tecnologiche
9) Verifiche planivolumetriche - Individuazione superficie territoriale/fondiaria
10) Verifiche planivolumetriche - Individuazione sup. esterna a parcheggi e verde
11) Profili – stato di fatto
12) Profili – stato di progetto
a) Delega della Proprietà per la presentazione dell’istanza
b) Documento identità Richiedente
c) Documento identità Tecnico progettista
d) Relazione tecnica circa i caratteri dell’intervento
e) Scheda di riepilogo della verifica degli indici plani-volumetrici
f) Bozza di Convenzione Urbanistica
g) Documentazione fotografica dello stato di fatto
h) Preventivo sommario di spesa opere di riqualificazione della viabilità esterna al comparto d’intervento
i) Esame dell’Impatto Paesistico del progetto in conformità alla DGR n. 7/11045 del 2002
j) Quadro economico degli oneri concessori dovuti
2. Il progetto di piano attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla
convenzione.
ART. 21 - SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti.
ART. 22 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I proponenti autorizzano il signor Xxxxxxxxxxxx dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Letto, confermato e sottoscritto, lì
I Proponenti per il Comune