Common use of OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO Clause in Contracts

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso: - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito/respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata. L’obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell’ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

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Samples: www.comune.vicenza.it, www.comune.vicenza.it

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, : entro 60 giorni dal termine di ogni ciascuna annualità assicurativa, entro 180 giorni prima della antecedenti la scadenza finale del contratto e contratto, nonché, in tutti i casi ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio (data sinistrodei sinistri, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 i 60 giorni precedenti, dei così articolato: sinistri denunciati così suddiviso: - denunciati; sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito/; sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa; rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiederechiedere ed ottenere, e ottenere dalla con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata. L’obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell’ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

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Samples: Polizza Responsabilita’ Civile Patrimoniale

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al alla Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 60 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso: - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito/respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al alla Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata. L’obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell’ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

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Samples: docs.univr.it