REGIONE UMBRIA
XXXXXXX XXXXXX
Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
Durata:
dalle ore 24.00 del 30/04/2016
alle ore 24.00 del 30/04/2019
CIG:________________
Tra: Regione Umbria
Partita I.V.A./C.F.:
con sede in :
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: ______________________________________
si stipula la presente:
POLIZZA Numero ………….
Contraente: Regione Umbria
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Sede Legale:
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 30/04/2016
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 30/04/2019
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30/04
Frazionamento: annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
-
Assicuratori / la Società
L’Impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori
Assicurato
l'Ente contraente - Regione Umbria etutti coloro che con essa hanno unrapporto di dipendenza, di servizio o di mandato o che partecipi alle attività.
Il soggetto il cui interesse è tutelatodall'assicurazione con Assicurato congiunto il Consiglio Regionale/Assemblea Legislativa in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa e pertanto la Regione Umbria, Giunta Regionale e Consiglio Regionale/Assemblea Legislativa (Ente contraente) e tutti coloro che con essa hanno un rapporto di dipendenza, di servizio o di mandato o che partecipi alle attività.
Tutti gli aventi diritto alla presente garanzia in virtù dei vigenti C.C.N.L. o di disposizioni di legge, ivi compresi i soggetti che prestano la propria attività per conto della Regione Umbria anche presso altre strutture.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Beni
Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione, ovvero la Regione Giunta Regionale
Xxxxx
Xxxxxxxxx pregiudizio suscettibile di valutazione economica
Danni Materiali
I pregiudizi economici conseguente al danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
Danni Corporali
I pregiudizi economici conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
Danni Patrimoniali
I pregiudizi economici che non siano conseguenza di Danni Materiali
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx
Dipendente
qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di servizio. Si intendono compresi il Segretario i Direttori ed i Dirigenti;
Dipendente Tecnico:
qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o/esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica;
Amministratore
qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso;
Dipendente Legale:
qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;
Massimale
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro
Perdite Patrimoniali
Ogni danno immateriale (intendendosi per tale danno il subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali
Periodo di assicurazione
Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Polizza
Il documento che prova l'assicurazione
Premio
La somma dovuta dalla Contraente agli Assicuratori
Pubblica Amministrazione
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Responsabilità Civile
La responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’articolo 2043 e seguenti del Codice Civile e dell’articolo 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa
La responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
Responsabilità
Amministrativa-Contabile
La responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
Retribuzioni Lorde
l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte al personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL), ai lavoratori parasubordinati in genere, nonché le remunerazioni erogate agli Amministratori e al Segretario Generale.
Richiesta di risarcimento
Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata all’Assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell’avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui l’Assicurato ne venga per la prima volta conoscenza con comunicazione scritta
Scoperto
La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato
Sinistro
Si configura un sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali Danni, oppure riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa
Sinistro in Serie
Più richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Durata dell’Assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/04/2016,anche nelle more degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, e scadrà alle ore 24 del 30/04/2019, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.
E’ facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 150 giorni prima della scadenza annuale.
É facoltà della Amministrazione notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centoottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza al fine di completare l’espletamento della procedura di gara, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Alla scadenza è, altresì, facoltà della Amministrazione richiedere alla Società il rinnovo dei servizi per una durata di un ulteriore anno, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.
Art. 2 Pagamento del Premio
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretto.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 3 Gestione della Polizza
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Xxxxxx Italia S.p.A.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3a) Gestione della Polizza in presenza di Lloyd’s Correspondent ( clausola alternativa )
Con la sottoscrizione della presente polizza l’Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Xxxxxx Italia S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza.
Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società……………….(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.
Pertanto :
a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dai Sottoscrittori
Art. 4 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Altre Assicurazioni
L’Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1910 c.c. sono esonerati dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.). inesatte
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva
Art. 7Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 8Tracciabilità dei pagamenti
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qual-siasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fi-scale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le dero-ghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge
Art. 9 Trattamento dei Dati
Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm.ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art.10Legittimazione
Si prende atto che, la Contraente nella sua qualità Ente della Pubblica Amministrazione stipula la presente polizza esclusivamente nell’interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto
Art. 11Coassicurazione e Delega
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’Assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici
Art. 12 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 13 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 1 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza oppure al broker entro 30 giorni da quando il settore o l’Ufficio competente è venuto a conoscenza di una delle seguenti circostanze:
ricevimento di informazione di garanzia;
formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)
Art. 2 Rinuncia alla facoltà di recesso a seguito di sinistro
Fermo restando la facoltà di recesso annuale prevista in favore di entrambe le parti, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro
Art. 3 Gestione delle vertenze legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Art. 4 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società:
entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
sinistri denunciati;
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri senza seguito;
sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 5 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato.
Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.LGS. 28 2010 e ss.mm.ii., per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa.
Art. 6 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante alla Contraente/Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere, a fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell’Assicurato stesso.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile, penale e amministrativa, ovvero per decisioni di organi arbitrali.
L’assicurazione è prestata anche per i danni patrimoniali derivanti all’Assicurato in conseguenza di un pregiudizio economico determinato dall’azione diretta della Corte dei Conti, per danni erariali, nei confronti di uno o più Dipendenti dell’Assicurato e che, per effetto dell’esercizio del potereriduttivo da parte della stessa Corte dei conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale accertato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico dei dipendenti responsabili, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale sulla sussistenza o meno della Responsabilità Civile dell’Assicurato o della Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-contabile di uno o più dipendenti.
L’assicurazione comprende anche i danni derivanti da:
- Perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti o titoli non al portatore purchè non dovuti a furto o incendio;
- Multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi o sopportate dalla Regione a seguito di errori professionali.
Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.P.R.3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato),
- il diritto di surrogazione spettante all’Assicuratore ai sensi dell’art. 1916 C.C.
nei confronti dei soggetti responsabili.
La surrogazione dell’Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.
Art. 2 Estensioni di Copertura
A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione ed alla gestione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale.
Limitatamente a tali perdite l’assicurazione opera, alla luce della natura privatistica del rapporto di lavoro, anche per la responsabilità contrattuale derivante da un provvedimento dichiarato illegittimo. Il massimale per sinistro e per Assicurato costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato.
Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti.
Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii
A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di: Datore di lavoro; Dirigente; Preposto; Responsabile ed Addetto del servizio di prevenzione e protezione; Coordinatore della gestione delle Emergenze; Addetto alla Gestione delle Emergenze, all’evacuazione, all’antincendio, al primo soccorso; Committente; Responsabile dei lavori; Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall’Assicurato, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.
Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall’Ente a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 C.C., e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 C.C..
L’Assicurazione non vale:
- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Ente Assicurato o alle persone del cui fatto
l’Ente debba rispondere.
Acquisizioni in economia
Premesso che l’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta o procedura di “cottimo fiduciario”, l’assicurazione si intende estesa entro il limite di € 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo per ciascun assicurato, alla responsabilità civile derivante all’Assicurato stesso in conseguenza di danni patrimoniali puri o perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, cagionati a terzi.
Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge
Ai sensi dell’art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro e per Assicurato, con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo per tutti gli Assicurati e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 2.500,00.
Art. 3 Limiti d’Indennizzo – Franchigia
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro di Euro 5.000.000,00 ed in aggregato annuo di € 10.000.000,00. I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati senza applicazione di alcuna franchigia.
Art. 4 Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’Ente stesso;
la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo o colpa grave accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell’inizio della presente polizza;
derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
Indebitamenti operati da Enti Pubblici, compreso l’Ente di Appartenenza, per ripianare deficit finanziari da spese correnti ;
Art. 5 Validità temporale dell’Assicurazione – Inizio e termine della garanzia – (Forma Claims Made)
La copertura assicurativa è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto o dal 31.12.2004, dei quali l’Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta e ne abbia fatto denuncia all’Assicuratore nel periodo di durata del contratto o nei 5 anni immediatamente successivi alla sua scadenza
Nel caso di pensionamento dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria della Regione Umbria così come identificati nelle definizioni, o di cessazione da parte degli stessi dell'attività (compresa quindi la variazione di mansione) per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Assicurato, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo.
Il periodo di efficacia della postuma cesserà immediatamente nel caso in cui l’Assicurato stipuli durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.
Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria della Regione Umbria così come identificati nelle definizioni, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti degli stessi si trasferiscono ai propri eredi.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. la Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione.
Art. 6 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, compresi X. Xxxxxx e la Città del Vaticano.
Art. 7 Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante della Contraente e le Società da quest’ultimo controllate.
Art. 8 Vincolo di solidarietà
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 9 Sinistri in serie
In caso di sinistro in serie, la data della prima Richiesta di Risarcimento sarà considerata come data di Sinistro di tutte le eventuali successive richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 10 Conteggio del Premio
Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione del tasso imponibile, indicato nel modello di scheda offerta economica, all’ammontare delle Retribuzioni Annue Lorde corrisposte dal Contraente nel periodo di assicurazione di riferimento.
RETRIBUZIONI ANNUE PREVENTIVATE: €45.000.000,00,
COSÌ SUDDIVISI
GIUNTA REGIONALE: € 41.000.000,00
CONSIGLIO REGIONALE/ASSEMBLEA LEGISLATIVA: € 4.000.000,00
XXXXX IMPONIBILE: …………………….
IMPOSTE GOVERNATIVE: 22,25 %
PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO da considerarsi minimo comunque acquisito: €………………………
Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione, si procederà al calcolo del premio di regolazione come di seguito regolamentato.
Art. 11 Clausola di regolazione premio
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè le retribuzioni complessivamente erogate, così come definite, nel periodo di riferimento.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, ritenuta formalmente corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale:
Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Art. 5 - Altre assicurazioni.
Art. 4 -(norme che regolano l’assicurazione) Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 5 – (norme che regolano l’assicurazione)Validità temporale dell’Assicurazione - Inizio e termine della garanzia - (Forma Claims Made)
Art. 7 - (norme che regolano l’assicurazione) Persone non considerate terzi
CONDIZIONI
ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE
ALL’ESTENSIONE DI
COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE PER LE
ATTIVITA’ TECNICHE
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
Le garanzie della presente polizza sono estese alla responsabilità professionale, derivante all’Assicurato per:
Le perdite patrimoniali ed i danni materiali involontariamente cagionati a terzi commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
progettista;
direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere; - collaudatore;
responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
responsabile dei lavori ai sensi X.Xxx. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
coordinatore per la progettazione ai sensi X.Xxx. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi X.Xxx. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
dipendente tecnico.
le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente.
le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
l'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
l'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell’attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
l'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, “Committente” “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 Rischi esclusi dell’Assicurazione
L’assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
dolo dell’Assicurato e/o delle persone di cui l’assicurato deve rispondere;
inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
calunnia, ingiuria, diffamazione;
il possesso, la custodia o l’uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209 del 2005;
derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell’assicurazione
Inoltre l’assicurazione non è operante:
per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
per le attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori;
Art. 3 Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell’opera
A parziale deroga dell’articolo 2 “Rischi esclusi dall’Assicurazione” l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 1.000.000,00= (un milione) e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% (dieci per cento) dell’indennizzo col massimo di € 1.000,00 (mille).
Art. 4 Ultimazione dei lavori e delle opere
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
sottoscrizione del verbale di ultimazione dell’opera o dei lavori o rilascio del certificato di collaudo provvisorio;
consegna anche provvisoria delle opere o dei lavori al committente;
utilizzo/uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Art. 5 Danni alle opere
A parziale deroga dell’articolo 2 “Rischi esclusi dall’Assicurazione”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
rovina totale o parziale delle opere stesse;
gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 1.000.000,00= (un milione) e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% (dieci per cento) dell’indennizzo col massimo di € 1.000,00 (mille).
Art. 6 Xxxxx a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori
A parziale deroga dell’articolo 2 “Rischi esclusi dall’Assicurazione”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 1.000.000,00= (un milione) e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% (dieci per cento) dell’indennizzo col massimo di € 1.000,00 (mille).
Art. 7 Estensione relativa all’attività di progettazione
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.lgs 163/06, relativa all’attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo dicui al D.M. 123/04. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendente della Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
RELATIVE ALLA SEZIONE “ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ TECNICHE”
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile per Danni Patrimoniale dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione:
Art. 2 - Rischi esclusi dall’Assicurazione.
SCHEMA
DI COPERTURA DEL DIPENDENTE
INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE(AI
SENSI DELLO SCHEMA MINISTERIALE)
DEFINIZIONI
Assicurato |
le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi |
Assicurazione |
Tipo il contratto di assicurazione |
Azione di Terzi |
qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti) |
Contraente |
il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione |
Controllore Tecnico |
l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721; |
Direttore dei Lavori |
il soggetto così definito dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali in materia di appalti e concessioni di lavori pubblici; |
Decreto |
il presente provvedimento |
Esecutore dei lavori |
il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori |
Forza maggiore |
eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile |
Franchigia |
la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato |
Gravi difetti costruttivi |
quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente |
Indennizzo/risarcimento |
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Lavori |
le attività di cui all’art. 2, comma 7 e 8 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii |
Legge |
il D.Lgs 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni |
Luogo di esecuzione delle opere |
il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate |
Manutenzione |
periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento |
Opere |
le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica; |
Opere Preesistenti |
opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati |
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata |
le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche |
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata |
le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile |
Premio |
la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione |
Progettisti dei lavori |
Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e ss.mm.ii, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs163/2006 e ss.mm.ii, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare. |
Regolamento |
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e ss.mm.ii |
Responsabile del procedimento |
Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo |
Scheda Tecnica |
la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura |
Schema Tipo |
lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004 e ss.mm.ii. |
Scoperto |
la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato |
Sinistro |
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
Assicuratori/Società |
l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa |
Somma assicurata o massimale |
l’importo massimo della copertura assicurativa |
Stazione appaltante o Committente |
le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art.2, commi 25 e 29, della Legge, committenti dei lavori |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii (art. 25, comma 1, Legg 109/1994) resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
Art. 2 Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 17 delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per larealizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 Rischi esclusi dall’assicurazione
L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 17, primo comma delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 (dodici) mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.
Art. 8 Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali in materia di appalti e concessioni di lavori pubblici e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 1 .
Detto massimale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell’opera progettata.
L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 9 Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 11 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 13 Altre Assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 14 Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. a), sempre che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. b).
Art. 15 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni altra riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 21 Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.LGS. 28 2010 e ss.mm.ii., per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa.
Art. 22 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE” (ai sensi dello Schema Ministeriale)
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano lo “Schema di Copertura del Dipendente incaricato della Progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)”:
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
Art. 5 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Art. 12 – Dichiarazioni
SCHEDA
TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI
RESPONSABILITA’
CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO
INCARICATO DELLA
PROGETTAZIONE
La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui allo Schema Tipo 2.1 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo
1 |
Contraente (Ente): |
……………………………………………..
CF/PI:…………………………………..
Città/via/cap:………………………….. |
2 |
Assicurato (progettista dipendente/I pubblico/i) |
……………………………………………..
Codice fiscale:…………………………………. |
3 |
StazioneAppaltante: |
………………………………………………..
Sede: ………………………………………… |
4 |
Descrizione Opera: |
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... |
5 |
Luogo di esecuzione:
|
|
6 |
Data previstainiziolavori:
|
|
|
Data prevista fine lavori:
|
|
|
Costocomplessivoprevistodell’opera: |
|
|
Somma assicurata (10% costo complessivo previsto dell’opera): |
|
|
Data inizio copertura assicurativa: |
|
|
Data cessazione copertura assicurativa: |
|
SCHEMA
DI COPERTURA DEL DIPENDENTE
VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE
APPALTANTE
(CONDIZIONI
CONTRATTUALI APPLICABILI ALLE EVENTUALI RICHIESTE DI COPERTURA
ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE PROFESSIONALE DEL
VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL’ART.
112 COMMA 4-BIS DEL
D.LGS N. 163/2006 E SS.MM.II
E DELL’ART. 57 DEL D.P.R. N. 207/2010 E SS.MM.II
)
DEFINIZIONI
Assicurazione |
il contratto di assicurazione |
Contraente |
soggetto che stipula l’Assicurazione |
Assicurato |
La persona fisica indicata nella Scheda Tecnica |
Franchigia |
la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato |
Indennizzo |
la somma dovuta dagli/dalla Assicuratori /Società in caso di sinistro |
Opera |
l’ opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta nella Scheda Tecnica |
Luogo di esecuzione delle Opere |
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’opera per cui è prestata l’attività di verifica oggetto dell’Assicurazione |
Scheda tecnica |
Il documento, allegato alla polizza, in cui vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della copertura e dell’Opera |
Sinistro |
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
Assicuratori/Società |
l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa |
Somma assicurata o massimale |
l’importo massimo dell’indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori/Società |
Stazione appaltante |
L’ Amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all’art. 3 commi 25, 29, 31 e 32 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii o qualsiasi altro soggetto di cui all’Art. 32 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii committente dell’Opera |
Verificatore |
Il soggetto di cui all’art. 47 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 incaricato dell’attività di verifica, così come disciplinata dal’Art. 112 del D.Lgs n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, Parte II, Capo II, Titolo II |
Premio |
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione |
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica così come disciplinata
dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Art. 2 Inizio e termine della garanzia “Claims made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto
alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
Art. 3 Massimale
La garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica ed in accordo alle disposizioni di cui all’Art. 57 del D.P.R. 207/2010, ossia:
non inferiore al 5% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’Art. 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessità può essere richieste un massimale superiore ad Euro 1.500.000,00= fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00=
Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato.
Art. 4 Dichiarazioni
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per
l’affidamento della progettazione dell’Opera;l’attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze
professionali dell’Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 5 Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori
indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel certificato.
Art. 7 Scadenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Essa è rinnovabile e/o
prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le Parti.
Art. 8 Rischi esclusi
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:
Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento odeviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
Art. 9 Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato
Art. 10 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
Art. 11 Altre Assicurazioni
L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 C.C., sono esonerati dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni
per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri
Art. 12 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico della Contraente
Art. 13 Foro Competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede la Contraente
Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.LGS. 28 2010 e ss.mm.ii., per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo
che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima
provincia della Stessa.
Art. 14 Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 15 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 16 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. n. 207/2010 parte VI
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE VERIFICATORE INTERNO”
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano lo “Schema di Copertura del Dipendente incaricato della Validazione”:
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 4 - Dichiarazioni
Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente
Art. 8 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
SCHEDA
TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI
RESPONSABILITA’
CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO
VERIFICATORE
INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui all’art. 57 del D.P.R. n. 207/2010; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione
1 |
Contraente (Ente): |
……………………………………………..
CF/PI:…………………………………..
Città/via/cap:………………………….. |
2 |
Assicurato (verificatore dipendente/I pubblico/i) |
……………………………………………..
Codice fiscale:…………………………………. |
3 |
StazioneAppaltante: |
………………………………………………..
Sede: ………………………………………… |
4 |
Descrizione Opera: |
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... |
5 |
Luogo di esecuzione:
|
|
6 |
Data previstainiziolavori:
|
|
|
Data prevista fine lavori:
|
|
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Costocomplessivoprevistodell’opera: |
|
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Somma assicurata (10% costo complessivo previsto dell’opera): |
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SCHEDA RIEPILOGATIVA CONDIZIONI DI COPERTURA
ASSICURATORI: _______________________________________________
CONTRENTE/ASSICURATO: Regione Umbria
MASSIMALE PER SINISTRO E PER ANNO: € 5.000.000,00
MASSIMALE AGGREGATO: € 10.000.000,00
FRANCHIGIA PER SINISTRO: nessuna
DATA DI RETROATTIVITA’: dal 31.12.2004
POSTUMA: 5 anni
SOTTOLIMITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLE ESTENSIONI DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA’ CIVIE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ TENCICHE:
Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell’opera: € 1.000.000,00
Danni alle opere: € 1.000.000,00
Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori: € 1.000.000,00
CALCOLO DEL PREMIO ANNUO IMPONIBILE:
Retribuzioni annue preventivate: €45.000.000,00, così suddivisi
Giunta regionale: € 41.000.000,00
Consiglio Regionale/Assemblea Legislativa: € 4.000.000,00
Tanno annuo lordo promille: _______________________________________________
Premio annuo lordo anticipato da considerarsi minimo comunque acquisito: ___________________________________
TASSI RELATIVI ALLO SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (SCHEMA MINISTERIALE)
Tassi lordi per l’intera durata dei lavori da applicare sul valore delle opere di importo non superiore ad € 25.000.000:
Tasso lordo promille da applicarsi sul valore dell’opera e per durata fino a 12 mesi: ______
Tasso lordo promille da applicarsi sul valore dell’opera e per durata fino a 24 mesi: ______
Tasso lordo promille da applicarsi sul valore dell’opera e per durata fino a 36 mesi: ______
TASSI RELATIVI ALLO SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE VERIFICATORE INTERNO:
Tassi lordi per l’intera durata dei lavori da applicare sul valore delle opere di importo non superiore ad € 25.000.000:
Tasso lordo promille da applicarsi sul valore dell’opera e per durata fino a 12 mesi: ______
Tasso lordo promille da applicarsi sul valore dell’opera e per durata fino a 24 mesi: ______
Tasso lordo promille da applicarsi sul valore dell’opera e per durata fino a 36 mesi: ______
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