Commorienza Clausole campione

Commorienza. Qualora lo stesso evento provochi la morte, oltre che dell’Assicurato, anche del coniuge e risultino beneficiari dell’Assicurazione figli di minore età o comunque studenti in regolare corso del piano di studi, l’indennizzo ad essi spettante si intende raddoppiato. Il maggiore esborso a carico della Società per effetto della presente estensione di garanzia non potrà comunque superare € 500.000,00.
Commorienza. Se a causa di Infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte dell’Assicurato e del coniuge, non separato, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni – se conviventi ed in quanto beneficiari – sarà aumentata del 50%(cinquanta per cento). Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66%(sessantasei per cento) della totale. Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico della Società, per tale titolo, non potrà superare l’importo di € 50.000,00 (cinquantamila) e che l’applicazione della presente Condizione Aggiuntiva rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte.
Commorienza. Qualora tra i Beneficiari designati o aventi diritto figurino figli minori ovvero maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, la quota parte dell’Indennizzo a loro spettante verrà raddoppiata nel caso in cui, in conseguenza diretta ed esclusiva dello stesso Infortunio, si verifichi il decesso dell’Assicurato e del co- niuge con lo stesso convivente o del convivente more uxorio. Resta inteso che l’importo del maggior Indennizzo, qualunque sia il numero degli aventi diritto, non potrà mai superare la somma complessiva di € 400.000,00. In caso di commorienza in assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, vale quanto indicato all’Art. 33.
Commorienza. Fermo quanto stabilito dal precedente punto 3.1 "Morte", in caso di morte, anche se non contemporanea, di entrambi i genitori assicurati in Polizza per il caso morte e se questa è avvenuta in conseguenza di un medesimo evento indennizzabile a termini di contratto, le quote di Indennità spettanti ai figli minorenni o a figli portatori di handicap conviventi, anche non assicurati, per la morte dei genitori stessi verranno corrisposte con maggiorazione al 100%. Resta però inteso che il maggiore esborso della Società per il raddoppio delle quote di Indennità non potrà superare l’importo complessivo di € 200.000, qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni.
Commorienza. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza determinato da un medesimo evento consegua la morte di entrambi i genitori almeno uno dei quali assicurato, la Società corrisponde ai loro figli minori, ovvero a quelli maggiorenni portatori di handicap superiore al 66%, l'indennizzo spettante per il caso morte aumentato del 50% (fino ad un importo massimo - per l’indennizzo aggiuntivo - di € 100.000).
Commorienza. Qualora il coniuge convivente dell'Assicurato muoia a seguito dello stesso infortunio nel quale è deceduto l’Assicurato, la Società corrisponderà il doppio del capitale assicurato per il caso Morte con il massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila).
Commorienza. Se il medesimo infortunio provoca la morte dell’assicurato e del suo coniuge non separato e se i loro figli minorenni conviventi, risultano unici beneficiari dell’assicurazione, la Società paga la somma convenuta per il caso di morte, aumentata del 100% ma entro il limite di ulteriori €100.000,00. La presente estensione di garanzia non è valida per il rischio volo.
Commorienza. Se il medesimo evento indennizzabile a ter- mini di polizza, esclusa in ogni caso l’ipotesi prevista al punto 1.2 del presente settore (ri- schio volo), provoca la morte dell’Assicurato e del coniuge, la quota parte spettante ai figli handicappati (intendendosi per tali le perso- ne riconosciute invalidi civili nella misura pari o superiore al 75%) o minori, alla data del sinistro, viene raddoppiata. Il cumulo delle somme pagate a tale titolo non potrà superare l’importo di € 260.000,00 per ogni soggetto assicurato.
Commorienza. Se a causa di Infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte dell'Assicurato e del coniuge, non separato, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni — se conviventi ed in quanto beneficiari — sarà aumentata del 50%(cinquanta per cento). Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66%(sessantasei per cento) della totale. Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico della Società, per tale titolo, non potrà superare !'importo di € 50.000,00 (cinquantamila) e che l'applicazione della presente Condizione Aggiuntiva rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte. Tale garanzia non opera in caso di infortuni occorsi durante la pratica di Attività Temerarie, Rischi Sportivi e Guida di Mezzi Speciali. RISCHIO GUERRA L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca in conseguenza di atti di guerra al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Citta del Vaticano, della Repubblica di San Marino o del Paese di Residenza Principale dell'Assicurato.
Commorienza. Qualora il medesimo infortunio, entro due anni dal giorno dell’evento, provochi la morte dell'assicurato e del suo coniuge non legalmente separato, la Società liquida ai figli minori un ulteriore importo pari al 100% della somma spettante per il caso di morte. Il maggiore esborso della Società in relazione alla presente norma non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per ogni evento, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti. La presente norma non è operante per il rischio volo.