Common use of Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali Clause in Contracts

Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali. Le parti, con il presente accordo si propongono di attuare le disposizioni contenute nella Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero. Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore, attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle norme sopraccitate. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto. Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla Legge n.146/90 e successive modificazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente

Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali. Premessa Le parti, con il presente accordo si propongono di attuare le disposizioni contenute nella Legge 12 l2 giugno 1990l990, n.146n.l46, come modificata dalla Legge 11 ll aprile 2000, n.83 e s.m.i in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero. Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore, attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle norme sopraccitate. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto. Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla Legge n.146/90 n.l46/90, come modificata dalla Legge ll aprile 2000, n.83 e successive modificazionis.m.i.

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