Modalità di esecuzione dell’intervento Clausole campione

Modalità di esecuzione dell’intervento. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 115/08 e s.m.i., il Concessionario deve effettuare la costruzione della nuova R.S.A. mediante interventi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato e deve: - eseguire la diagnosi energetica e redigere il relativo progetto; - predisporre la certificazione energetica, esponendone il relativo attestato presso l’edificio in un luogo facilmente accessibile al pubblico. Il Concessionario, nella progettazione e realizzazione dell’intervento, ad integrazione delle previsioni di cui agli elaborati facenti parte del progetto definitivo, deve garantire: - la sicurezza contro la penetrazione di animali nocivi, rispettando le norme vigenti in materia; - la sicurezza contro le cadute accidentali, rispettando le norme vigenti in materia; - la sicurezza in caso di emergenza (evacuazione e soccorso), rispettando le norme vigenti in materia; - l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, rispettando le norme vigenti in materia; - la distribuzione di acqua potabile, con le caratteristiche di qualità di cui al D.P.R. n. 236/1988, anche con l’eventuale presenza di apparecchiature di trattamento; - la distribuzione di acqua calda nei bagni e nella cucina; - che tutte le colonne di scarico siano collegate alla copertura o comunque dotate di idoneo sistema di ventilazione; - che tutti gli apparecchi a combustione portino ben visibile una targa non asportabile, in cui siano indicati, in caratteri indelebili e in italiano:
Modalità di esecuzione dell’intervento. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 115/08 e s.m.i., il Concessionario deve effettuare la costruzione della nuova R.S.A. mediante interventi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato e deve: -eseguire la diagnosi energetica e redigere il relativo progetto; -predisporre la certificazione energetica, esponendone il relativo attestato presso l’edificio in un luogo facilmente accessibile al pubblico. Il Concessionario, nella progettazione e realizzazione dell’intervento, ad integrazione delle previsioni di cui agli elaborati facenti parte del progetto preliminare, deve garantire: -l'isolamento del fabbricato da eventuali infiltrazioni di liquidi provenienti dal terrapieno o dalle reti tecnologiche ad esso adiacenti; -l'osservanza della vigente normativa in materia di scarichi ed emissioni in genere (ad esempio: acqua, gas, rumori); -che tutti i materiali utilizzati per la costruzione e, in particolare, per l'impiantistica, per le coibentazioni, per le controsoffittature, per le protezioni, per le finiture e quant'altro, non contengano nessuna delle sostanze tossiche o nocive di cui all'elenco aggiornato del Centro Studi Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale del Ministero della Sanità. Il soddisfacimento di tale requisito deve risultare da apposita dichiarazione del progettista; - l'accessibilità, il dimensionamento, gli elementi costruttivi e di finitura, la dotazione di impianti e servizi dei locali tali da assicurare, per qualità e quantità, l'adeguato svolgimento delle attività umane previste; -che tutti i vani abbiano dimensioni e forma tali da consentirne un adeguato grado di arredabilità; -l’adeguato dimensionamento di tutti i vani, in funzione della categoria di destinazione d'uso prevista ed in funzione del numero degli ospiti; -che i locali accessori, quali unità igieniche, ripostigli, spogliatoi, ecc. e gli spazi sottostanti e soprastanti soppalchi senza permanenza di persone, abbiano altezze non inferiori a mt. 2,40; -i requisiti dimensionali e di dotazione dei servizi richiesti in relazione alle specifiche destinazioni dei locali; -che gli impianti siano progettati e realizzati in modo che risultino agevole la loro conduzione, la manutenzione e la sostituzione delle apparecchiature fondamentali; -che gli impianti siano progettati e realizzati in modo che, in condizioni normali, non immettano esalazioni, fumi e vibrazioni nell’edificio o nelle sue parti; -la sicurezza contro incendi, folgorazioni, scoppi e ...
Modalità di esecuzione dell’intervento. Tutti gli interventi sugli impianti, migliorativi della funzione di gestione e/o che comportano intrinsecamente un risparmio energetico sono a carico esclusivo dell’Appaltatore che dovrà comunque relazionare la tipologia d’intervento preventivamente informare l'Amministrazione per l’esecuzione degli stessi. Tutti gli interventi connessi agli impianti ed agli immobili rimarranno di proprietà dell’Amministrazione, senza che con ciò l'Appaltatore abbia nulla a pretendere essendo i medesimi ricompresi nel presente appalto. Sono oggetto del servizio, come dettagliate nel Capitolato, anche le prestazioni connesse alla Conduzione, Manutenzione e Terzo Responsabile. Lo scopo è di assicurare, per i periodi previsti per legge e specificati dalla Amministrazione, il mantenimento delle condizioni di comfort negli edifici, nel rispetto di leggi e regolamenti e di quanto altro specificato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. L’Appaltatore è tenuto pertanto: • al mantenimento delle condizioni di comfort negli edifici secondo quanto riportato dal presente capitolato speciale d'Appalto e relativi allegati; • Alla tempestiva variazione della programmazione dei calendari e orari di riscaldamento secondo quanto disposto dall'Amministrazione e/o suoi delegati; • All’uso razionale dell'energia e la tutela dell'ambiente; • al continuo controllo dell’impianto per garantirne la corretta funzionalità e sicurezza; • Alle attività di rilievo e censimento alla consegna dell’impianto di un dossier Edificio/Impianto per permettere il controllo relativo alla conformità normativa delle apparecchiature e dei locali ad uso impiantistico, oltre che a definire uno stato di fatto iniziale; • Al miglioramento del processo di trasformazione/risparmio energetico, favorendo, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica il ricorso a fonti rinnovabili o assimilate; • Alla compilazione dei Registri e delle procedure previste dalla Vigente Normativa perla manutenzione ordinaria sugli Impianti Termici; • A tutte le incombenze previste dalle norme per il “Terzo Responsabile” ivi compreso la redazione dei modelli e di tutte le procedure previste dalla Vigente Xxxxxxxxx assumendosene tutti gli oneri e le responsabilità conseguenti; • Al rispetto di tutta la normativa vigente in tema d'impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria come definite nel Capitolato Tecnico; • All’ esecuzione di tutte le attività di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, come definite nel Capitolato te...
Modalità di esecuzione dell’intervento. 74 Art. 82. Fasi lavorative 75 Ricoprimento e compattazione dell’area interessata dall’incendio 75 Specifiche tecniche per l’effettuazione delle perforazioni nel corpo rifiuti 75 Modalità per l’effettuazione delle iniezioni nel corpo rifiuti 76 Disposizione geometrica dei fori e sequenza d’esecuzione 79 Posa in opera e compattazione di uno strato di argilla 79 CAPO IV. GESTIONE DEL PERCOLATO 80
Modalità di esecuzione dell’intervento. Un ulteriore elemento critico riscontrato è derivato dalla combustione interna al corpo rifiuti che interessa la parte nord-est di “Cava X”. In particolare, come citato anche dalla relazione di sopralluogo effettuato presso la discarica ex Resit da parte dei tecnici dell’ARPA Campania in data 24/05/2012, le fumarole provenienti dal corpo della discarica sono causate da fenomeni di combustione dei rifiuti sottostanti, addebitabili verosimilmente ad un aumento di temperatura dovuto alle reazioni di degradazione delle sostanze organiche. L’estinzione della combustione si ottiene interrompendo la reazione in atto. Tale operazione è possibile rompendo il cosiddetto “triangolo del fuoco”, ossia eliminando uno dei tre fattori indispensabili allo sviluppo della combustione: il combustibile, il comburente e la temperatura. In particolare, la tecnica di estinzione prescelta combina il soffocamento con l’inibizione chimica ed il raffreddamento, mediante l’esecuzione delle seguenti operazioni:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;