CERTIFICAZIONE ENERGETICA Clausole campione

CERTIFICAZIONE ENERGETICA. La legge di documentazione energetica (EAVG 2012) prevede che il locatore (l’affittuario/il concedente) in caso di affitto o locazione di un edificio o di un immobile fornisca al conduttore (locatario/inquilino) con sufficiente anticipo prima della consegna del contratto una certificazione energetica rilasciata al massimo dieci anni prima e consegnarla a quest’ultimo entro 14 giorni dalla stipula del contratto. Se ciò non dovesse avvenire, l’acquirente ha diritto, in seguito a un eventuale tentativo senza successo di sollecito del locatore, di richiedere lui stesso una certificazione energetica e di rivendicare in tribunale entro tre anni i costi ad essa relativi, o di rivendicare direttamente la consegna della certificazione stessa. Dal momento dell’entrata in vigore del EAVG del 2012, 1.12.2012 il fabbisogno energetico (HWB) e il fattore di rendimento energetico (fGEE) devono essere indicati in formato cartaceo ed elettronico. Tale obbligo riguarda sia il venditore che l’agente immobiliare da lui incaricato. Certificazioni energetiche prodotte prima dell’entrata in vigore dell’EAVG 2012 sono da considerarsi valide per dieci anni dalla data di rilascio anche se contenenti ”solo” i parametri sul fabbisogno energetico (HWB) e non il rendimento energetico (fGEE). Nel caso in cui per un edificio sia valida tale certificazione energetica, nell’inserzione andrà riportato solo l’HWB (riferito alla zona di pertinenza). Il venditore ha la facoltà di scegliere la tipologia di certificazione energetica da rilasciare: documentazione sul fattore di rendimento energetico dell’immobile in questione, di un immobile simile nello stesso edificio o una certificazione relativa a tutto l’edificio. Per abitazioni monofamiliari si può adempiere all’obbligo di consegna di certificazione e documentazione energetica anche mediante il rilascio di una certificazione relativa ad un edificio simile, la quale dovrà essere però validata dal fornitore della certificazione energetica stessa. La certificazione energetica deve essere prodotta seguendo le normative regionali vigenti e deve contenere informazioni in merito al “normale consumo energetico” di un immobile. Il calcolo dell’indice energetico si basa su valori indipendenti dall’utilizzo su condizioni generali predefinite, ragione per la quale si potrebbero riscontrare considerevoli differenze a seconda dell’uso effettivo. In caso di mancato rilascio di certificazioni energetiche, sono validi almeno i valori di rendimento energetico...
CERTIFICAZIONE ENERGETICA. 28.1) Ai sensi del Decreto‐Legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modifica- zioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43) e della Legge Re- gionale n. 26/2012 la Conduttrice dichiara di aver ricevuto, in data prot. n. , le informazioni e la documentazione relativa all’attestazione della prestazio- ne energetica degli edifici; comprensiva dell'Attestato di certificazione energetica. Il presente contratto, redatto in duplice originale, si compone di articoli e Letto ed approvato dalle Parti viene oggi così sottoscritto. Aosta lì, . ALLEGATI:
CERTIFICAZIONE ENERGETICA. V. Basi della provvigione dell’intermediario
CERTIFICAZIONE ENERGETICA. 10.1 L’Acquirente dichiara, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 192/2005 e del D.lgs. n. 28/2011 nonché della relativa normativa regionale, di aver ricevuto prima d’ora le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell’Unità e di aver esaminato copia dell’attestato di qualificazione energetica che, in copia, viene allegato sub I al presente Contratto.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA. In relazione alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di qualificazione energetica, dichiara di essere a conoscenza del contenuto e degli obblighi previsti dalla legislazione regionale (essendo materia delegata per competenza), in particolare degli obblighi di dotazione e consegna e dei relativi obbligati. In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 192/2005, si obbliga a rilasciare idonea dichiarazione di aver ricevuto dalla parte venditrice le informazioni e la documentazione relative a tale certificazione.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA. Il Locatore fornisce l’attestato di prestazione energetica dei locali di cui al D.L.63/2013, in corso di validità. il Conduttore dichiara di averlo ricevuto, unitamente alle informazioni tecniche del caso, impegnandosi ad aggiornarlo qualora lo richieda la natura degli interventi manutentivi che saranno eseguiti nell’immobile.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA. 6.1 Il Conduttore garantisce, pena l’immediata risoluzione del contratto e fatti salvi eventuali danni, che l’attività che verrà effettuata nel locale affittato rispetterà le leggi antinquinamento nonché i regolamenti e le prescrizioni dell’Ufficio d’Igiene. In particolare sono vietate le immissioni nell’atmosfera di sostanze nocive e pericolose o generanti cattivi odori (polveri, fumi, gas, ecc.).
CERTIFICAZIONE ENERGETICA. L’Assuntore dovrà garantire alla Amministrazione Contraente la produzione di un Allegato di Certificazione Energetica (ACE), per ognuno degli edifici costituenti l’Unità di Gestione secondo quanto previsto al D.Lgs.115/08, articolo 18, comma 6, secondo le Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici (Decreto 26 giugno del 2009) e secondo le modalità definite dalla normativa cogente a livello regionale al momento della sottoscrizione dell’Ordinativo Principale di Fornitura. Tale ACE verrà allegata all’Ordinativo Principale di Fornitura e si provvederà ad effettuare nuova Certificazione secondo quanto previsto al paragrafo 7.1.7 del presente Capitolato; Nello specifico, l’Assuntore si impegna comunque ad aggiornare l’attestato di certificazione energetica, nel corso della durata del contratto, secondo i termini di aggiornamento previsti dalla normativa vigente. Con riferimento, ai requisiti di indipendenza e imparzialità, di cui al D.Lgs. 115/08, titolo III, allegato III, articolo 2, comma 3 e s.m.i, si ricorda che l’esecutore della certificazione, in genere denominato “Certificatore” dovrà rispondere ai requisiti regionali, compresa l’iscrizione agli albi regionali della regione in cui insistono gli edifici, e che dovrà poi produrre la dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interesse ove dichiara la non presenza di uno dei motivi di esclusione (a solo titolo esemplificativo: aver progettato gli impianti termici o parte di essi) Il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti dovrà essere eseguito secondo le norme tecniche regionali; in caso di assenza di specifiche norme regionali il certificatore, comunque accreditato in uno degli elenchi regionali, deve svolgere il calcolo secondo le norme nazionali di riferimento indicate dal D.Lgs. 115/08, titolo III, allegato III, articolo 1, comma 1 e s.m.i. In caso di assenza di specifiche norme regionali L’Assuntore dovrà comunicare, alla Amministrazione Contraente, il software utilizzato per la stesura dell’ACE e dare evidenza della rispondenza ai requisiti richiesti per lo stesso. Il nome del software utilizzato, la relativa versione e la eventuale percentuale di scostamento (compresa nei limiti indicati dal D.Lgs. 115/08, titolo III, allegato III, articolo 1, comma 2) del valore dell’indice di prestazione energetica calcolato con il software utilizzato, dal corrispondente valore calcolato con lo strumento nazionale di riferimento, dovranno essere sempre i...
CERTIFICAZIONE ENERGETICA. Il locatore consegna al conduttore, contestualmente alla firma del presente contratto, copia l’attestato di prestazione energetica codice identificativo 85675 emesso in data 12.9.2017, dal quale si evince che l'immobile locato è in classe “D”.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA. L’immobile è escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e da tutta la normativa inerente la certificazione energetica degli edifici, in quanto trattasi di fabbricato isolato con superficie utile totale inferiore a 50 mq., rif. Art. 3 comma 3 lettera d).