Superamento delle barriere architettoniche Clausole campione

Superamento delle barriere architettoniche. In attuazione dell'art. 24 della legge n. 104/92 le singole aziende cooperative valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.
Superamento delle barriere architettoniche. I progetti finalizzati all’attuazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche a livello di singolo Ente o istituzione saranno conformi alla l. 5 febbraio 1992 n.104 e successive modifiche o integrazioni.
Superamento delle barriere architettoniche. Art.26 – Tutela della salute e ambiente di lavoro Art.27 – Divise e indumenti di servizio
Superamento delle barriere architettoniche. In attuazione dell’art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i singoli Enti illustreranno alle rappresentanze sindacali, entro 1 anno dalla firma del presente CCNL, i progetti conformi alla normativa e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, comprensivi della previsione dei tempi di attuazione che dovranno essere realizzati entro un ulteriore anno.
Superamento delle barriere architettoniche. Art. 73: Tutela della salute e ambiente di lavoro.
Superamento delle barriere architettoniche. In attuazione dell’art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i singoli Istituti valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Superamento delle barriere architettoniche. Art. 27 - TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO Art. 28 -
Superamento delle barriere architettoniche. 3. Impianto di condizionamento e/o impianto di antifurto
Superamento delle barriere architettoniche. In attuazione dell'art. 24 della legge 5 Febbraio 1992 n.104 le singole AVIS valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.
Superamento delle barriere architettoniche. In attuazione dell'art. 24 della legge n. 104/1992 le singole aziende cooperative valuteranno con le Rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia. Per l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto tra le XX.XX. CGIL-CISL-UIL e le Associazioni cooperative LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI in data 5 ottobre 1995 allegato al presente c.c.n.l.