MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT): Clausole campione

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):. Il Punteggio (Ca) attribuito a ciascuna offerta è determinato da: dove: n = numero dei criteri Wi = peso o punteggio attribuito al criterio i;
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):. Il punteggio massimo attribuibile è di 70 punti. Il punteggio relativo all’offerta tecnica si ottiene applicando la seguente formula: PT(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] Dove: PT(a) = punteggio totale attribuito all’offerta (a) n = numero totale dei “criteri di valutazione” Wi = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo. V(a)i = valore del coefficiente attribuito all’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione variabile tra 0 e 1 Σn = sommatoria Alle caratteristiche e ai requisiti espressi nell’offerta tecnica verrà attribuito un punteggio determinato in base ai criteri contenuti nella seguente Tabella: ID TIPO Criterio Wi 1 Q Impostazione generale della proposta: valutazione della proposta nel suo complesso in termini di organicità, chiarezza e conoscenza del contesto di riferimento 8 2 Q Adeguatezza della proposta: valutazione della proposta in termini di coerenza con gli obiettivi del Piano di valutazione ed efficacia delle attività e dell’organizzazione delle risorse 13 3 Q Metodologia e strumenti proposti: appropriatezza della/e metodologia/e proposta/e e degli strumenti di analisi degli oggetti di valutazione e delle domande valutative, incluso il riferimento alle fonti di dati (disponibili e da acquisire) proposte per la realizzazione delle indagini valutative 15 4 Q Supporto all’implementazione del Piano di Valutazione: valutazione delle modalità e degli strumenti proposti per il supporto all’AdG nell’attuazione del Piano di Valutazione 6 5 Q Modalità di raccordo: valutazione delle modalità e degli strumenti di interlocuzione con il committente, tenuto conto della governance prevista dal Piano Regionale Unitario delle Valutazioni e del Piano di Valutazione del POR FSE 6 Gruppo di lavoro Valutazione qualitativa in termini di esperienze e competenze sulle tematiche oggetto di gara. Curricula vitae delle figure professionali che si intende impiegare per esperire le suddette attività: 6 Q Un coordinatore di progetto con almeno 10 anni di documentata esperienza sui temi della programmazione e della valutazione dei programmi finanziati in tutto o in parte dai Fondi SIE. 3 7 Q Due esperti senior con almeno 7 anni di documentata esperienza di valutazione di programmi finanziati in tutto o in parte dai Fondi SIE. 2 8 Q Un esperto senior con almeno 7 anni di documentata esperienza di programmazione e monitoraggio di Programmi finanziati in tutto o in parte dai Fondi SIE. 2 9 Q Un esperto statistico/ecometrico a supporto delle attività di valutazione con al...
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):. Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, alle offerte tecniche verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri di valutazione:
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):. Con riferimento al criterio del punteggio tecnico per tutti i lotti di gara, le offerte saranno valutate sulla base del punteggio attribuito alle caratteristiche tecniche migliorative di seguito indicate. Il Punteggio Tecnico preliminare (Ca) attribuito a ciascuna offerta è determinato da: n C(a) = ∑(Wi * V(a) i ) i=1 C(a) = punteggio preliminare di valutazione tecnica per l’offerta “a”; Wi = punteggio massimo attribuibile all’elemento “i”; V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) relativo all’elemento “i" variabile fra 0 e 1; n = numero totale degli elementi. L’attribuzione dei punteggi qualitativi avverrà sulla base dei seguenti criteri:
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):. Elementi di giudizio Parametro Punteggi o relativo Punteggi o massimo Criterio Note Giudizio tecnico e clinico - caratteristich e tecniche Numero di misure delle protesi Da 5 a 6 1 punto 6 Tabellare Uguale o Maggiore di 7 3 punti Qualità dello strumentario Semplicità uso + ergonomia 1 punto Possibilità di navigazione 2 punti Follow up impianti e riferimenti in letteratura Evidenze cliniche documentate riferite al prodotto offerto presenti su riviste internazionali. Deve essere fornito abstract anche senza traduzione da 1 a 10 5 punti 10 Tabellare oltre 10 10 punti
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):. Il Punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta è determinato da: Dove: n Pt = ∑(Wi * V(a) i ) i=1 n = numero totale dei criteri di valutazione Wi = punteggio massimo attribuito al criterio (i-esimo) V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a), rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno.

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  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

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  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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