Common use of Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito Clause in Contracts

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

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Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplinanel Regolamento, il GME, nello svolgimento delle attività di cui al presente Contrattonella prestazione del Servizio, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest’ultimo quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

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Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nello svolgimento delle attività di cui al presente Contrattonella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

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Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplinanel Regolamento, il GME, nello svolgimento delle attività di cui al presente Contrattonella prestazione del Servizio, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

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Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il Il GME, nello svolgimento delle attività di cui al presente Contrattonella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione stipula del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto Il Contraente riconosce che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i eventuali danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

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