Limitazione delle prestazioni Clausole campione

Limitazione delle prestazioni. In caso di evidente fatturazione maggiorata l’assicuratore può ridurre di conseguenza le proprie prestazioni o vincolare il proprio pagamento alla ces- sione della richiesta di riduzione.
Limitazione delle prestazioni. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Società non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore. Ogni prestazione su abitazioni di terzi e/o su parti di Proprietà comune dell’edificio sarà effettuata solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte del terzo proprietario, dell’Amministrazione e/o dell’Autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, la Centrale Operativa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l’intero importo dell’intervento. Il diritto alle Prestazioni fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro. Ciascuna prestazione di cui punti a), b), c), d),e), dell’art. 66 può essere richiesta per un massimo di tre volte nel periodo di assicurazione in corso.
Limitazione delle prestazioni. La Banca può limitare, rifiutare o terminare la possibilità di disporre di servizi e prodotti, qualora tale restrizione sia necessaria per adempiere a obblighi di diligenza legali o normativi e ottemperare a disposizioni di autorità, organismi o enti svizzeri o esteri. Lo può fare (in particolare ma non solo) relativamente a operazioni in contanti, in strumenti finan- ziari o correlate a divieti imposti da sanzioni e/o embarghi di carattere nazionale o internazionale. La Banca non assume alcuna responsabili- tà per eventuali danni subiti dal cliente.
Limitazione delle prestazioni. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 24 mesi dalla Data di Decor- renza del contratto, la Compagnia corrisponderà una somma pari al 95% del premio versato al netto delle rate di rendita già erogate. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.
Limitazione delle prestazioni. Le prestazioni possono essere ridotte:
Limitazione delle prestazioni. La Banca può limitare temporaneamente la possibilità di disporre di servizi e prodotti, qualora tale restrizione sia necessaria per adempiere a obblighi di diligenza legali o normativi e ottemperare a disposizioni delle autorità. In particolare la Banca può rifiutare operazioni in contan- ti. La Banca non assume alcuna responsabilità per eventuali danni su- biti dal cliente.
Limitazione delle prestazioni. D1.3.1 Le prestazioni di AXA per tutte le pretese sono limitate alla somma assicurata stabilita nella polizza – compresi interessi di danno, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, di mediazione, di prevenzione e altre spese, come le indennità processuali o ripetibili alla controparte. Per singoli rischi inclusi nell’assicura- zione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assi- curata), debitamente specificato nella polizza. In caso di ricorso ai mezzi legali o di appello contro le sentenze di singole istanze, AXA può rifiutare le presta- zioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole. Se l’assicurato promuove il procedimento a proprio ri- schio, in caso di successo (ad es. di assoluzione) AXA risarcisce le spese d’avvocato e procedurali sostenute. Eventuali indennità ripetibili riconosciute all’assicurato spettano ad AXA fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate. Fanno eccezione i risarcimenti per le pre- stazioni e le spese personali sostenute dall’assicurato, nonché le indennità per danni economici e per la ripara- zione morale. La mera riduzione delle sanzioni penali o amministrative decise dall’istanza precedente, come pene o misure disciplinari, non viene considerata come successo.
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: