Lavoro straordinario festivo Clausole campione

Lavoro straordinario festivo. 5. Si considera lavoro straordinario festivo:
Lavoro straordinario festivo. NOTTURNO‌
Lavoro straordinario festivo. Si considera lavoro straordinario festivo: - quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti festivi a norma dell’art. 27 (“Giorni Festivi”) del presente contratto, dal lavoratore addetto a mansioni per le quali il riposo cade di domenica. - quello compiuto in uno dei giorni considerati festivi a norma dell’art. 27 (“Giorni Festivi”) del presente contratto (escluse le domeniche in quanto solamente tali, eccezion fatta per la Pasqua) dal lavoratore addetto a lavori per i quali è consentito il riposo settimanale non di domenica. Ogni ora di lavoro straordinario festivo di cui sopra viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 30%.

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  • Lavoro straordinario, notturno e festivo Il lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e comunque nel limite di 70 ore pro capite annuo non troverà applicazione il principio generale della non obbligatorietà. Sono fatte salve le comprovate situazioni di obiettivo impedimento, già programmate prima della richiesta della prestazione straordinaria, derivanti dalle seguenti causali: - permessi ex L. 104/1992; - permessi per visite mediche; - eventuali necessità derivanti dall’assistenza ai figli minori in caso di genitore monoaffidatario, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito famigliare. L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti e occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge (manutenzione, ecc.). Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a: - esigenze eccezionali di mercato o legate ad ordini con vincolanti termini di consegna; - adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze; - completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all’azienda; - salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti; Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. Su richiesta della RSU l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato. Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6 del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di 1 ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti. Si richiamano le disposizioni di legge sul lavoro notturno delle donne e dei fanciulli. È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi, di cui all'art. 7. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:

  • Lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.

  • Manutenzione straordinaria La manutenzione straordinaria (extra Contratto di fornitura, a pagamento) comprende gli interventi per il ripristino delle apparecchiature che hanno riportato malfunzionamenti imputabili, per esempio, a: • Uso improprio dell’apparecchiatura da parte degli utenti; • Sbalzi di tensione accertati e comprovati da idonee dichiarazioni della PA o dell’Ente erogante l’energia elettrica; • Cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, ecc.. Per ogni intervento, il Fornitore dovrà produrre una nota tecnica contenente la descrizione del malfunzionamento e le motivazioni per cui si ritiene che debba essere eseguito un intervento “straordinario” ed, eventualmente, un preventivo di spesa. L’intervento “straordinario” potrà essere eseguito solo previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione. Analogamente agli interventi di manutenzione ordinaria, il ripristino della completa funzionalità dell’apparecchiatura tramite un intervento di manutenzione straordinaria, dovrà avvenire entro i termini di cui al paragrafo penalità, a decorrere dal momento (data e ora) di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Qualora i tempi di ripristino delle apparecchiature superino i termini suindicati, saranno calcolate e applicate le relative penali, salvo particolari accordi fra le parti. Al termine di ogni intervento, il Fornitore dovrà redigere una apposita nota, sottoscritta da un incaricato della SSD Tecnologie Sanitarie e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: • il numero dell’ordinativo di fornitura; • il numero dell’installazione; • il numero della richiesta; • l’ora ed il giorno della richiesta; • il numero dell’intervento; • l’ora ed il giorno di intervento; • l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento). • Tipo di attività effettuata; • Causa del guasto e attività svolta per il corretto ripristino dell’apparecchiatura; • Elenco degli elementi sostituiti; • Firma del responsabile della SSD Tecnologie Sanitarie della ARNAS X. Xxxxxx o di suo incaricato. La documentazione idonea a comprovare la corretta ed effettiva esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria, debitamente segnalato e autorizzato, dovrà essere allegata alle eventuali fatture afferenti i suddetti interventi. Il fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione secondo quanto previsto dall’art.266 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

  • Permessi straordinari Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straordinari nei seguenti casi:

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Sistema di relazioni sindacali Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.