Lavoro domenicale e festivo Clausole campione

Lavoro domenicale e festivo. L’EOC può impiegare il medico capoclinica la domenica e nei giorni festivi.
Lavoro domenicale e festivo. IKEA effettua l’apertura delle proprie U.O. nelle festività e nelle domeniche. Al fine di contemperare le esigenze dei consumatori con quelle dei Lavoratori/trici, le Parti convengono che, attraverso la programmazione annuale dell’orario di lavoro (relativa ad ogni F.Y.), le prestazioni lavorative individuali nelle domeniche non superino, per ciascun Lavoratore, le: • 39 domeniche lavorative annue; • 10 domeniche lavorative consecutive; Tali limiti non si applicano ai Lavoratori/trici: • studenti con contratto Part Time Week End che svolgeranno la prestazione di lavoro in tutte le domeniche previste dal proprio contratto individuale; • disponibili a prestazioni lavorative per un maggior numero di domeniche lavorate (ferma restante la facoltà discrezionale dell’Azienda d’accogliere, in tutto o in parte, tale disponibilità). I limiti di cui sopra, fatte salve eventuali migliori condizioni di fatto applicate ai Lavoratori/trici o previste da Accordi Sindacali stipulati a livello di singola U.O. in vigore alla data di sottoscrizione del presente Contratto, saranno gradualmente raggiunti, entro il Settembre 2008, e applicati ai Lavoratori/trici interessati, subordinatamente alla disponibilità a modificare l’orario individuale di lavoro in modo funzionale alle esigenze organizzativo-produttive. Le Parti riconfermano la validità d’applicazione di tutto quanto previsto dal Verbale di Accordo del 21 settembre 2000, per le U.O. in esso indicate; per le altre U.O. esistenti e di futura apertura si conviene che, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, in considerazione degli orari di apertura dei Negozi ed al conseguente orario di lavoro settimanale comprendente oltre alle Festività anche le Domeniche, l’attività lavorativa prestata nell’ultima Domenica di Novembre e in quelle di Xxxxxxxx vengano remunerate applicando, a titolo di “miglior favore”, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. aumentandone la maggiorazione: • al 70%; • al 130% trascorsi i primi 2 F.Y. interi dall’apertura del Negozio. A tale trattamento migliorativo viene espressamente attribuita valenza di compenso omnicomprensivo di altre eventuali maggiorazioni dovute (straordinario, lavoro supplementare, ecc) poiché non cumulabili (principio in base al quale la maggiore assorbe la minore). Tali condizioni di miglior favore assorbiranno, sino a concorrenza, eventuali futuri miglioramenti disposti da nuove norme di Legge, di Accordi Interconfederali e di C.C.N.L. e/o con qu...
Lavoro domenicale e festivo. Le ore di lavoro prestate dai dipendenti della Cooperativa nelle giornate domenicali e festive dei supermercati e dell’ipermercato e magazzino, esclusa la festività patronale, che la Cooperativa effettuerà, in armonia con le opportunità offerte dalle normative Comunali sugli orari di apertura degli esercizi commerciali, saranno retribuite con le maggiorazioni dell’80% della retribuzione normale di cui all’art. 151 del vigente CCNL. La Cooperativa si impegna ad un confronto con le organizzazioni sindacali ove sulla base di valutate opportunità commerciali , di necessità di servizio ai propri soci e consumatori, di usi ed andamento delle vendite locali, di comportamento della concorrenza, di miglioramento delle condizioni di lavoro, si convenga su un piano biennale di aperture nelle giornate di festività infrasettimanali. Al riguardo si conferma per l’esercizio in corso e successivo il piano convenuto in data 19 Dicembre 2001.
Lavoro domenicale e festivo. Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 71 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti. Al punto 4 del sopracitato Articolo le voci retributive su cui calcolare l’indennità oraria del 35% sono riferite alle lettere a), b) c), e) al punto 48.1.1 dell’ Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.
Lavoro domenicale e festivo. Il disagio rappresentato dall’effettuazione del lavoro domenicale e festivo, che occorre continuare a valorizzare economicamente, deve costituire oggetto di un serrato confronto fra Coop ed XX.XX. al fine di verificare la praticabilità di opzioni tese a ridurlo progressivamente; in particolare, si auspica che le parti arrivino a confrontarsi sulla realizzazione di politiche di promozione commerciale in giorni diversi dalla domenica e dai festivi, al fine di coinvolgere maggiormente i lavoratori nella funzione, imprescindibile per ogni cooperativa di consumatori, di educazione al consumo.
Lavoro domenicale e festivo. IKEA effettua l’apertura delle proprie U.O. nelle festività e nelle domeniche. Al fine di contemperare le esigenze dei consumatori con quelle dei Lavoratori/trici, le Parti convengono che, attraverso la programmazione annuale dell’orario di lavoro (relativa ad ogni F.Y.), le prestazioni lavorative individuali nelle domeniche non superino, per ciascun Lavoratore, le:  39 domeniche lavorative annue;  10 domeniche lavorative consecutive; Tali limiti non si applicano ai Lavoratori/trici:  studenti con contratto Part Time Week End che svolgeranno la prestazione di lavoro in tutte le domeniche previste dal proprio contratto individuale;  disponibili a prestazioni lavorative per un maggior numero di domeniche lavorate (ferma restante la facoltà discrezionale dell’Azienda d’accogliere, in tutto o in parte, tale disponibilità). I limiti di cui sopra, fatte salve eventuali migliori condizioni di fatto applicate ai Lavoratori/trici o previste da Accordi Sindacali stipulati a livello di singola U.O. in vigore alla data di sottoscrizione del presente Contratto, saranno gradualmente raggiunti, entro il Settembre 2008, e applicati ai Lavoratori/trici interessati, subordinatamente alla disponibilità a modificare l’orario individuale di lavoro in modo funzionale alle esigenze organizzativo-produttive. Le Parti riconfermano la validità d’applicazione di tutto quanto previsto dal Verbale di Accordo del 21 settembre 2000, per le U.O. in esso indicate; per le altre U.O. esistenti e di futura apertura si conviene che, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, in considerazione degli orari di apertura dei Negozi ed al conseguente orario di lavoro settimanale comprendente oltre alle Festività anche le Domeniche, l’attività lavorativa prestata nell’ultima Domenica di Novembre e in quelle di Dicembre vengano remunerate applicando, a titolo di “miglior favore”, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. aumentandone la maggiorazione:  al 70%;  al 130% trascorsi i primi 2 F.Y. interi dall’apertura del Negozio. A tale trattamento migliorativo viene espressamente attribuita valenza di compenso omnicomprensivo di altre eventuali maggiorazioni dovute (straordinario, lavoro supplementare, ecc) poiché non cumulabili (principio in base al quale la maggiore assorbe la minore). Tali condizioni di miglior favore assorbiranno, sino a concorrenza, eventuali futuri miglioramenti disposti da nuove norme di Legge, di Accordi Interconfederali e di C.C.N.L. e/o con qu...
Lavoro domenicale e festivo. 14.1 In considerazione del permesso di apertura domenicale del Centro FoxTown e in osservanza alla Legge sul Lavoro, il personale potrà essere occupato per 2 domeniche al mese.
Lavoro domenicale e festivo. 7. Lavoro straordinario 11
Lavoro domenicale e festivo. 14.1 In considerazione del permesso di apertura domenicale del Centro FoxTown e in osservanza alla Legge sul Lavoro, il personale potrà essere occupato al massimo 26 domeniche all’anno.
Lavoro domenicale e festivo. Al fine di migliorare i livelli di competitività, produttività ed efficienza organizzativa, le aziende del settore possono stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D. Lgs. 66/2003, il riposo settimanale in giorni che non coincidano con la domenica, tenuto conto della disponibilità dei lavoratori e in relazione alle modalità organizzative delle aziende. Per lavoro festivo si intende quello effettuato in giorno di domenica o di riposo compensativo e nei giorni indicati dal successivo articolo 23. Non si considera lavoro festivo quello prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo in un altro giorno della settimana. Le maggiorazioni e i trattamenti economici sono disciplinati dal precedente art.20.