Common use of Lavoro a cottimo Clause in Contracts

Lavoro a cottimo. Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessi e nell'osservanza delle seguenti norme. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'Azienda in modo da consentire alla generalità degli operai di normale capacità ed operosità lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 15% superiore al minimo della paga tabellare della categoria di appartenenza del lavoratore. Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alle R.S.U. Alle comunicazioni di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. Le tariffe di cottimo non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto al 2° comma, per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione aziendale e dalle R.S.U.. Nel caso di variazione delle tariffe di cottimo comportanti modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, la Direzione osserverà la procedura sopra richiamata. Anche in questo caso la variazione della tariffa diverrà definitiva, una volta superato il periodo di assestamento sopra richiamato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a cottimo. Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessi e nell'osservanza delle seguenti norme. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'Azienda dall'azienda in modo da consentire alla generalità degli operai garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 15% dei minimi tabellari vigenti. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo in un nel medesimo reparto, reparto con la stessa tariffa nei periodi di paga normalmente considerati, sopra indicati abbia realizzato un guadagno che sia di almeno il 15% superiore al minimo della paga tabellare della categoria di appartenenza del lavoratore. Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alle R.S.U. Alle comunicazioni di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. Le tariffe utile medio di cottimo non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzateinferiore al suddetto 15%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto al 2° comma, dal precedente comma per cause ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di del detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause Xxxx operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire ed il compenso unitario (tariffa di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione aziendale e dalle R.S.U.. Nel caso cottimo) corrispondente. Quando gli operai lavorano con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di variazione delle tariffe paga indipendentemente dai risultati di cottimo comportanti ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la R.S.U. potrà intervenire presso la Direzione osserverà la procedura sopra richiamataper congiuntamente accertarne le cause. Anche I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in questo caso la variazione della tariffa diverrà definitivacui il reclamo non abbia avuto seguito, una volta superato il periodo o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di assestamento sopra richiamato.esperimento facoltativo di conciliazione, tali controversie, come ad esempio, quelle relative:

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Lavoro a cottimo. Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimoA) Industrie del legno, sia collettivo che individualedel sughero, secondo le possibilità tecniche del mobile e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessi e nell'osservanza delle seguenti normedell'arredamento. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'Azienda dall'azienda in modo da consentire alla generalità garantire nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacita` ed operosita`, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 6,50% del minimo di paga base tabellare del gruppo di appartenenza. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai di normale capacità ed operosità lavoranti a cottimo in un del medesimo reparto, reparto con la stessa tariffa nei periodi di paga normalmente considerati, sopra indicati abbia realizzato un guadagno che sia di almeno il 15% superiore al minimo della paga tabellare della categoria di appartenenza del lavoratore. Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alle R.S.U. Alle comunicazioni di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. Le tariffe utile medio di cottimo non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzateinferiore al suddetto 6,50%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto al 2° comma, dal precedente comma per cause ragioni indipendenti dalla sua capacità capacita` e volontàvolonta`, la retribuzione gli verrà verra` integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause Agli operai interessati dovra` essere comunicato per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione aziendale e dalle R.S.U.. Nel caso cottimo) corrispondente. Quando gli operai lavorino con tariffe gia` assestate, il conteggio dei guadagni sara` fatto complessivamente alla fine del periodo di variazione delle tariffe paga indipendentemente dai risultati di cottimo comportanti ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in piu` o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. La variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento. A richiesta dell'operaio l'azienda mettera` a disposizione dell'operaio stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potra` non essere fornita per tariffe alle quali, data la Direzione osserverà contemporaneita` della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la procedura sopra richiamatabrevita` della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi. Anche in questo caso la variazione della tariffa diverrà definitiva, una volta superato il Il periodo di assestamento sopra richiamato.delle tariffe di cottimo potra` avere durata fino a 4 mesi e sara` concordato fra le parti interessate. Si intende per periodo di assestamento, il tempo durante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento. L'accordo tra le parti per la durata dell'assestamento puo` anche essere tacito. L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo e` ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato l'operaio avra` diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreche` rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la R.S.U. potra` intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:

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Lavoro a cottimo. Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimoA) Industrie del legno, sia collettivo che individualedel sughero, secondo le possibilità tecniche del mobile e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessi e nell'osservanza delle seguenti normedell'arredamento. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'Azienda dall'azienda in modo da consentire alla generalità degli operai garantire nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità ed operosità operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 6,50% del minimo di paga base tabellare del gruppo di appartenenza. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo in un del medesimo reparto, reparto con la stessa tariffa nei periodi di paga normalmente considerati, sopra indicati abbia realizzato un guadagno che sia di almeno il 15% superiore al minimo della paga tabellare della categoria di appartenenza del lavoratore. Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alle R.S.U. Alle comunicazioni di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. Le tariffe utile medio di cottimo non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzateinferiore al suddetto 6,50%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto al 2° comma, dal precedente comma per cause ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause Xxxx operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione aziendale e dalle R.S.U.. Nel caso cottimo) corrispondente. Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di variazione delle tariffe paga indipendentemente dai risultati di cottimo comportanti ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento. A richiesta dell'operaio l'azienda metterà a disposizione dell'operaio stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe alle quali, data la Direzione osserverà contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la procedura sopra richiamatabrevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi. Anche in questo caso la variazione della tariffa diverrà definitiva, una volta superato il Il periodo di assestamento sopra richiamato.delle tariffe di cottimo potrà avere durata fino a 4 mesi e sarà concordato fra le parti interessate. Si intende per periodo di assestamento, il tempo durante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento. L'accordo tra le parti per la durata dell'assestamento può anche essere tacito. L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato l'operaio avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo semprechè rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:

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Lavoro a cottimo. Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessi e nell'osservanza delle seguenti norme. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'Azienda dall'azienda in modo da consentire alla generalità degli operai garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità ed operosità lavoranti a operosità, il conseguimento di un utile di cottimo in un medesimo reparto, nei periodi non inferiore al 6,50% del minimo di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 15% superiore al minimo della paga base tabellare della categoria di appartenenza del lavoratoreappartenenza. Le tariffe di cottimo, Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alle R.S.U. Alle comunicazioni di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. Le tariffe utile medio di cottimo non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzateinferiore al suddetto 6,50%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto al 2° comma, dal precedente comma per cause ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause Xxxx operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione aziendale e dalle R.S.U.. Nel caso cottimo) corrispondente. Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di variazione delle tariffe paga indipendentemente dai risultati di cottimo comportanti ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assegnazione. A richiesta dell'operaio l'azienda metterà a disposizione dell'operaio stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la Direzione osserverà contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la procedura sopra richiamatabrevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi. Anche in questo caso la variazione della tariffa diverrà definitiva, una volta superato il Il periodo di assestamento sopra richiamato.delle tariffe di cottimo potrà avere durata fino a 4 mesi e sarà concordato fra le parti interessate. Si intende per periodo di assestamento, il tempo durante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento. L'accordo tra le parti per la durata dell'assestamento può anche essere tacito. L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato l'operaio avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la R.S.U. potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:

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