LA GESTIONE FINANZIARIA Clausole campione

LA GESTIONE FINANZIARIA. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 è stato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali International Accounting Standards (IAS) ed International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e alle relative interpretazioni (IFRIC e SIC).16 Il bilancio di esercizio è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell’11 marzo 2019 e ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, dall’Assemblea degli azionisti nella seduta del 26 aprile 2019. Il bilancio di esercizio e consolidato di ENAV è stato oggetto di revisione da parte di apposita società ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 39 del 2010 e art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, in virtù dell’incarico di revisione per il novennio 2016-2024 conferito, come già detto, dall’assemblea del 29 aprile 2016 ed oggetto di integrazione, a seguito di maggiori attività previste dal Regolamento (UE) n. 537/2014 e dal d.lgs. n. 139 del 2015 applicati ai bilanci con esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, come deliberato dall’assemblea del 27 aprile 2018 per il periodo 2017-2024. Le relazioni sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 sono state validate dalla società di revisione in data 26 marzo 2019. 16 Adottati dall’Unione europea con il Regolamento europeo (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 nonché ai sensi del d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 che ha disciplinato l’applicazione degli IFRS nell’ambito del corpo legislativo italiano. Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria di ENAV nel 2018, posti a raffronto con quelli dell’esercizio precedente. Ricavi da attività operativa* 917.115.850 859.202.353 57.913.497 Balance** (80.687.268) (17.223.255) (63.464.013) Altri ricavi operativi*** 56.115.904 46.112.229 10.003.675 TOTALE RICAVI 892.544.486 888.091.327 4.453.159 Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.533.156) (3.222.727) (310.429) Costi per servizi (176.084.272) (183.756.181) 7.671.909 Costo del personale (421.176.433) (415.965.693) (5.210.740) Costi per godimento beni di terzi (2.122.983) (2.767.197) 644.214 Altri costi operativi (4.640.967) (4.607.761) (33.206) Costi per lavori interni capitalizzati 7.449.090 7.589.447 (140.357) TOTALE COSTI (600.108.721) (602.730.112) 2.621.391 - Ammortamenti (140.329.447) (142.312.770) 1.983.323 Svalutazioni e perdite/(riprese) di valore (6.591...
LA GESTIONE FINANZIARIA. Il 2021 ha rappresentato dal punto di vista dei risultati finanziari, un anno particolarmente positivo per i comparti Bilanciato e Dinamico, che hanno beneficiato dell’andamento positivo dei mercati azionari. Il Comparto Garantito ha chiuso l’anno con rendimenti leggermente negativi legati all’andamento dei mercati obbligazionari, che hanno risentito dell’aumento dei tassi di interesse durante l’anno. Nel corso del 2021 il Fondo ha proseguito il cammino nell’ambito del progetto denominato Iride, unitamente ad altri quattro fondi (in dettaglio Fondenergia, Fondo Gomma Plastica, Fondo Pegaso e Previmoda), circa gli investimenti nei private markets. Il percorso di richiami ha portato a fine 2021 ad una percentuale dei richiami netti pari al 40,7% sul commitment totale del Fondo pari a 28 milioni di euro, allocati nel comparto Bilanciato, nel corso del 2022 proseguirà il percorso dei richiami. In conformità alle disposizioni IORP II, il Fondo ha implementato e rafforzato lo specifico monitoraggio sulla dimensione della sostenibilità degli investimenti, i cui fattori possono incidere sia sui risultati a medio e lungo termine degli stessi sia come specifico fattore di rischio. Nella seduta di dicembre il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Documento sulla Politica degli Investimenti per il triennio 2022-2024. A dicembre 2021 è stato pubblicato il bando di gara pubblico per il Comparto Garantito, per il quale è attualmente in corso la gara per l’assegnazione delle risorse finanziarie ad un gestore.
LA GESTIONE FINANZIARIA. I fondi pensione non effettuano direttamente investimenti ma gesti- scono le risorse raccolte mediante convenzioni con banche, compa- gnie assicurative o società di gestione del risparmio, cioè soggetti abi- litati all’intermediazione sui mercati mobiliari ai sensi delle leggi xxxxx- ti. Il risparmio gestito xxx xxxxx pensione non può essere distolto dal fi- parte dei creditori del fondo (questo criterio salvaguarda in maniera determinante gli interessi degli associati). I contributi versati, xx xxxxx degli oneri trattenuti al momento del ver- samento, sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e al- tri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla ba- se della politica di investimento definita per ciascun comparto del fon- do, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. Le risorse del fondo sono depositate presso una ‘banca deposita- ria’, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, che svolge il ruolo xx xxxxxxx del patrimonio e controlla la regolarità delle operazio- ni di gestione. Il rischio connesso all’investimento dei contributi è totalmente a ca- rico dell’aderente. Ciò significa che il valore dell’investimento xxxxx xx- lire o scendere e che, pertanto, l’ammontare della pensione comple- mentare non è predefinito. In caso di conferimento tacito del Tfr (conferimento tramite “silenzio – assenso”) gli Xxxxxxx x x regolamenti delle forme pensionistiche com- plementari prevedono che le relative somme xxxxx investite nella linea a contenuto più xxxxxxxx tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e co- munitaria, xx xxxxx di rivalutazione del Tfr. Gli xxxxxxx x x regolamenti delle forme pensionistiche complementa- ri, nel definire le linee di indirizzo della gestione, possono comunque prevedere la possibilità per gli iscritti di aderire anche esplicitamente alla linea “garantita”, finalizzata ad assicurare la restituzione del capi- tale e rendimenti comparabili xx xxxxx di rivalutazione del Tfr in un oriz- zonte temporale quantomeno pluriennale. In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risen- te tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. 2008 2009 2010 Media 2003 – 2010 Rendimenti fondi negoziali - 6,3% 8,5% 3% 3,5% Rendimenti fondi aperti - 14% 11,3% 4,2% 3,1% Rivalutazione del TFR xx xxxxx dell’imposta sostitutiva 2,...

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  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse:

  • Oneri finanziari Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

  • Risorse finanziarie Le scuole aderenti alla rete incentiveranno l’attività dei docenti coinvolti nelle attività di ricerca didattica, progettazione, sperimentazione e realizzazione con le risorse disponibili nel fondo di istituto, con i contributi provenienti da enti pubblici, privati e sponsorizzazioni; la rete, attraverso la condivisione di intenti da parte dei soggetti aderenti, persegue altresì lo scopo di reperire risorse finanziarie formulando una richiesta corale di sostegno finanziario a soggetti pubblici e privati.

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.