INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA Clausole campione

INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA. L’Unità Ordinante trasmette l’Ordinativo di Fornitura via fax ed ha la facoltà di revocare l’Ordinativo a mezzo fax entro 1 (uno) giorno lavorativo dall’invio dello stesso. Trascorso il predetto termine l’Ordinativo di fornitura è irrevocabile anche per l’Unità Ordinante e il Fornitore potrà dare esecuzione completa ai servizi richiesti. Appena ricevuto l’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore deve verificare: - che l’Ordinativo sia compilato correttamente; - che il numero di Buoni pasto richiesti da ciascuna Unità Ordinante non ecceda il numero di buoni pasto previsti nella tabella di cui al precedente punto 1.4; L’Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante sarà considerato valido se la sua emissione proviene da una delle unità ordinanti indicate nell’elenco che verrà allegato alla convenzione. Verificata la validità dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura:
INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA. Si fa presente che l’invio dell’Ordinativo di Fornitura costituisce contratto di fornitura di servizi a tutti gli effetti e genera delle obbligazioni unicamente tra l’Amministrazione Contraente e il Fornitore, che è l’unico responsabile dell’adempimento contrattuale. L’Ordinativo di Fornitura deve essere inviato dalle singole Amministrazioni Contraenti unicamente con modalità telematica, accedendo al Negozio Elettronico della “Convenzione” nel sito internet dedicato agli acquisti on- line della Provincia Autonoma di Trento (xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx), come previsto all’art. 9 del Capitolato Amministrativo allegato alla Convenzione e dal Paragrafo 5.4 del Capitolato tecnico. Il singolo contratto attuativo della Convenzione si perfeziona con il ricevimento da parte del Fornitore dell’Ordinativo di Fornitura, tuttavia lo stesso può essere revocato dall’Amministrazione Contraente entro un giorno lavorativo dalla sua trasmissione. Spirato tale termine il contratto è irrevocabile anche da parte della stessa Amministrazione Contraente. Entro due giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, senza che sia intervenuta revoca dello stesso, il Fornitore deve dare conferma dell’avvenuto ricevimento con le medesime modalità di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Per l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti dovranno adempiere alle disposizioni in materia di costi di sicurezza come previsto dall’articolo 4 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione. Dovranno altresì adempiere alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. Come previsto dall’art 33 della Convenzione, le Amministrazioni contraenti, inoltre, devono adempiere alla normativa anticorruzione con le modalità previste dallo stesso articolo. Come previsto dall’art. 5 co. 2 del Capitolato amministrativo, i singoli Contratti di Fornitura hanno durata dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura mediante negozio elettronico fino al trentaseiesimo mese successivo alla scadenza della Convenzione. I prezzi riportati nel catalogo della Convenzione su Mercurio sono relativi all’affidamento del servizio per una quantità di 10 pezzi, pertanto il quantitativo inserito nell’ordinativo dovrà corrispondere al numero di pezzi che necessitano del servizio diviso per 10. Per uno schema esemplificativo della procedura di acquisto in Convenzione si rimanda all’ALLEGATO A – ACQUISTO IN CONVENZIONE della prese...
INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA. ATTENZIONE: In ogni ordinativo di fornitura è necessario inserire manualmente una ulteriore riga di posizione indicante l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), calcolata sull’importo totale dell’ordine, in quanto il sistema, data la particolarità del contratto, non la calcola automaticamente. Con riferimento all’acquisto dei servizi, secondo quanto previsto all’art. 9 del Capitolato amministrativo e al par. 2.3 del Capitolato tecnico allegati alla convenzione, l’Amministrazione contraente, o Informatica Trentina per conto dell’Amministrazione, dovrà emettere in favore del Fornitore un Ordine di fornitura per la formale attivazione del Servizio secondo le modalità previste nella documentazione sopra citata. Gli Ordinativi effettuati dalle Amministrazioni devono contenere i seguenti elementi:
INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA. Per ordinare i veicoli e i servizi a pagamento oggetto dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione:
INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA. FIGURE COINVOLTE: P.O. e/o A.P.O.
INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA. Si fa presente che l’invio dell’Ordinativo di Fornitura costituisce contratto di fornitura a tutti gli effetti e genera delle obbligazioni unicamente tra l’Amministrazione Contraente e il Fornitore, che è l’unico responsabile dell’adempimento contrattuale. L’Ordinativo di Fornitura deve essere inviato dalle singole Amministrazioni - salvo deroghe espressamente riconosciute dalla Committente (articolo 4 commi 5 e 6)– unicamente con modalità telematica accedendo al Negozio Elettronico della “Convenzione” nel sito internet dedicato agli acquisti on-line della Provincia autonoma di Trento (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx). L’Ordinativo di Fornitura è costituito dai seguenti documenti, che devono essere firmati digitalmente: 🗶 Ordine d’acquisto: documento predisposto automaticamente dal Sistema dopo aver inserito i dati della fornitura; 🗶 Elenco dei punti di prelievo (POD). Documento allegato all’Ordine di acquisto con l’indicazione dei singoli Punti di Prelievo (POD) per i quali si richiede la fornitura di energia elettrica. Il documento deve essere redatto secondo il modello (“Allegato_punti_di_prelievo.xls”) scaricabile dal sito Mercurio, all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxx/Xxxxxxxxxxx_Xxxxxxx_xxxxxxxxx_0000.xxx; Per facilitare la compilazione dell’elenco dei punti di prelievo viene fornito, sempre allo stesso link, un elenco con tutti i dati essenziali relativi ai punti di prelievo attivati dalle Amministrazioni nella convenzione precedente (“Elenco_punti_di_prelievo_Amministrazioni.xlsx”). Per l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni devono adempiere alle disposizioni in materia di oneri sulla sicurezza e a quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente. Il contratto si perfeziona con il ricevimento da parte del Fornitore dell’Ordinativo di Fornitura, tuttavia lo stesso può essere revocato dall’Amministrazione entro un giorno lavorativo dalla sua trasmissione. Spirato tale termine il contratto è irrevocabile anche da parte della stessa Amministrazione. Entro quattro giorni lavorativi successivi dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, senza che sia intervenuta revoca dello stesso, il Fornitore deve dare conferma dell’avvenuto ricevimento con le medesime modalità di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Per uno schema esemplificativo della procedura di acquisto in Convenzione si rimanda all’ALLEGATO A – ACQUISTO IN CONVENZIONE della presente Guida.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.