Common use of Indennità di turno Clause in Contracts

Indennità di turno. Al personale soggetto alla predetta disciplina di orario a turni, viene riconosciuto un assegno annuo lordo pari a € 781,00 a titolo di indennità di turno. In caso di passaggio a mansioni per il cui svolgimento non fosse applicabile tale disciplina di orario a turni il predetto assegno annuo lordo cesserà con contestuale riconoscimento di un importo annuo lordo sempre di € 781,00 a titolo di assegno assorbibile. Tale assegno sarà assorbibile in caso di passaggio ad area professionale e/o livello retributivo superiore ovvero in caso di nuovo rientro in attività che comportino l'applicazione della predetta disciplina di orario a turni con conseguente ripristino dell'assegno annuo lordo di € 781,00 di cui al primo comma del presente articolo. Dalla mensilità successiva alla data di sottoscrizione del presente T.U., ai dipendenti assunti prima del 1º gennaio 2000 e in servizio alla data del 1º giugno 2000 – già destinatari della norma prevista al punto 3 (“Assegni”), Allegato 2 del CIA RAS 2005 - viene altresì riconosciuto, in aggiunta alla predetta indennità di turno, un importo pari a euro 671,39 a titolo di assegno annuo ad personam, non assorbibile e non rivalutabile ex art. 184 del vigente CCNL. Conseguentemente per tali dipendenti, con la medesima decorrenza, cesserà in via definitiva l'erogazione dell'attuale assegno di euro 1401,39. Tutti gli importi precedentemente indicati vengono riproporzionati in caso di svolgimento della prestazione a part–time.

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Indennità di turno. Al personale soggetto alla predetta disciplina di orario a turni, viene riconosciuto un assegno annuo lordo pari a € 781,00 a titolo di indennità di turno. In caso di passaggio a mansioni per il cui svolgimento non fosse applicabile tale disciplina di orario a turni il predetto assegno annuo lordo cesserà con contestuale riconoscimento di un importo annuo lordo sempre di € 781,00 a titolo di assegno assorbibile. Tale assegno sarà assorbibile in caso di passaggio ad area professionale e/o livello retributivo superiore ovvero in caso di nuovo rientro in attività che comportino l'applicazione l’applicazione della predetta disciplina di orario a turni con conseguente ripristino dell'assegno dell’assegno annuo lordo di € 781,00 di cui al primo comma del presente articolo. Dalla mensilità successiva alla data di sottoscrizione del presente T.U., ai dipendenti assunti prima del gennaio 2000 e in servizio alla data del giugno 2000 – già destinatari della norma prevista al punto 3 (“Assegni”), Allegato 2 del CIA RAS 2005 - viene altresì riconosciuto, in aggiunta alla predetta indennità di turno, un importo pari a euro 671,39 a titolo di assegno annuo ad personam, non assorbibile e non rivalutabile ex art. 184 del vigente CCNL. Conseguentemente per tali dipendenti, con la medesima decorrenza, cesserà in via definitiva l'erogazione dell'attuale l’erogazione dell’attuale assegno di euro 1401,39. Tutti gli importi precedentemente indicati vengono riproporzionati in caso di svolgimento della prestazione a part–time.

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Indennità di turno. Al personale soggetto alla predetta disciplina 1. A decorrere dal 01.01.2017, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, nonché la previsione vigente in UBI Banca riguardante la durata dei turni e la correlata riduzione di orario a turni(7 minuti per ogni turno effettuato, da accreditare nella spettanza delle ferie dell’anno successivo), l’Azienda applicherà i seguenti trattamenti:  l’indennità di turno diurno prevista dal vigente CCNL viene riconosciuto un assegno annuo lordo pari a € 781,00 a titolo di indennità di turno. In corrisposta anche nel caso di passaggio turni collocati all’interno del nastro orario extra standard;  l’indennità di turno diurno prevista dal CCNL viene aumentata a mansioni 5,50 Euro per il cui svolgimento non fosse applicabile tale disciplina di orario i turni effettuati a turni il predetto assegno annuo lordo cesserà con contestuale riconoscimento di un importo annuo lordo sempre di € 781,00 a titolo di assegno assorbibile. Tale assegno sarà assorbibile in caso di passaggio ad area professionale e/o livello retributivo superiore ovvero in caso di nuovo rientro in attività che comportino l'applicazione della predetta disciplina di orario a turni con conseguente ripristino dell'assegno annuo lordo di € 781,00 di cui al primo comma del presente articolo. Dalla mensilità successiva alla data di decorrere dalla sottoscrizione del presente T.U.accordo;  l’indennità di turno notturno prevista dal CCNL viene aumentata a 60,00 Euro per i turni effettuati a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo;  il compenso forfettario da erogarsi nei casi in cui la collocazione del turno preveda la necessità dell’utilizzo dell’automobile per raggiungere il posto di lavoro, ai dipendenti assunti prima del 1º gennaio 2000 è fissato a 8,00 Euro;  in occasione di turni effettuati nelle giornate di sabato e domenica verrà corrisposto il buono pasto nella misura corrispondente a quella percepita dai Dipendenti che prestano servizio in servizio alla data del 1º giugno 2000 – già destinatari della norma prevista al punto 3 (“Assegni”), Allegato 2 del CIA RAS 2005 - viene altresì riconosciuto, unità organizzative site in aggiunta alla predetta indennità comuni non dotati di turno, un importo pari a euro 671,39 a titolo di assegno annuo ad personam, non assorbibile e non rivalutabile ex art. 184 del vigente CCNL. Conseguentemente per tali dipendenti, con la medesima decorrenza, cesserà in via definitiva l'erogazione dell'attuale assegno di euro 1401,39. Tutti gli importi precedentemente indicati vengono riproporzionati in caso di svolgimento della prestazione a part–timemensa aziendale.

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Indennità di turno. Al personale soggetto alla predetta disciplina di orario a turni, viene riconosciuto un assegno annuo lordo pari a € 781,00 730,00 a titolo di indennità di turno. In caso di passaggio a mansioni per il cui svolgimento non fosse applicabile tale disciplina di orario a turni il predetto assegno annuo lordo cesserà con contestuale riconoscimento di un importo annuo lordo sempre di € 781,00 730,00 a titolo di assegno assorbibile. Tale assegno sarà assorbibile in caso di passaggio ad area professionale e/o livello retributivo superiore ovvero in caso di nuovo rientro in attività che comportino l'applicazione l’applicazione della predetta disciplina di orario a turni con conseguente ripristino dell'assegno dell’assegno annuo lordo di € 781,00 730,00 di cui al primo comma del presente articolo. Dalla mensilità successiva alla data di sottoscrizione del presente T.U., ai dipendenti assunti prima del gennaio 2000 e in servizio alla data del giugno 2000 – già destinatari della norma prevista al punto 3 (“Assegni”), Allegato 2 del CIA RAS 2005 - viene altresì riconosciuto, in aggiunta alla predetta indennità di turno, un importo pari a euro 671,39 a titolo di assegno annuo ad personam, non assorbibile e non rivalutabile ex art. 184 del vigente CCNL. Conseguentemente per tali dipendenti, con la medesima decorrenza, cesserà in via definitiva l'erogazione dell'attuale l’erogazione dell’attuale assegno di euro 1401,39. Tutti gli importi precedentemente indicati vengono riproporzionati in caso di svolgimento della prestazione a part–time.

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Samples: www.fisac-cgil.it

Indennità di turno. Al personale soggetto alla predetta disciplina di orario a turni, viene riconosciuto un assegno annuo lordo pari a € 781,00 a titolo di indennità di turno. In caso di passaggio a mansioni per il cui svolgimento non fosse applicabile tale disciplina di orario a turni il predetto assegno annuo lordo cesserà con contestuale riconoscimento di un importo annuo lordo sempre di € 781,00 a titolo di assegno assorbibile. Tale assegno sarà assorbibile in caso di passaggio ad area professionale e/o livello retributivo superiore ovvero in caso di nuovo rientro in attività che comportino l'applicazione della predetta disciplina di orario a turni con conseguente ripristino dell'assegno annuo lordo di € 781,00 di cui al primo comma del presente articolo. Nota a verbale n.1 Dalla mensilità successiva alla data di sottoscrizione del presente T.U., ai dipendenti assunti prima del gennaio 2000 e in servizio alla data del giugno 2000 – già destinatari della norma prevista al punto 3 (“Assegni”), Allegato 2 del CIA RAS 2005 - viene altresì riconosciuto, in aggiunta alla predetta indennità di turno, un importo pari a euro 671,39 a titolo di assegno annuo ad personam, non assorbibile e non rivalutabile ex art. 184 del vigente CCNL. Conseguentemente per tali dipendenti, con la medesima decorrenza, cesserà in via definitiva l'erogazione dell'attuale assegno di euro 1401,39. Nota a verbale n.2 Tutti gli importi precedentemente indicati vengono riproporzionati in caso di svolgimento della prestazione a part–time.

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