Incentivi Clausole campione

Incentivi. La Società non ha attualmente in essere politiche di incentivazione differenziate per tipologia di prodotto. È comunque vietata l’adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l’attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto od una determinata operazione.
Incentivi. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimento, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari (“Incentivi”). L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, o, qualora quest’ultimo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento. La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti). In particolare, la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sit...
Incentivi. 1. Poste Italiane, in relazione alla prestazione dei servizi di investimen- to e nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può percepire da soggetti diversi dal Cliente compensi, commissioni ed Incentivi non monetari.
Incentivi. 1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di que- sti, qualora i pagamenti o i benefici:
Incentivi. 6.1. La Società, può pagare e/o ricevere costi/commissioni, a favore di e/o Partner e/o terze parti, derivanti dalla conclusione di un Contratto tra la Società e i Partner e/o soggetti terzi, necessari per le disposizioni dei servizi ai Clienti e l'adempimento degli obblighi della Società ai sensi del Contratto. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società.
Incentivi. 1. La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento alla clientela, versa o percepisce compensi o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
Incentivi. Capo I Incentivi
Incentivi. Art. 104
Incentivi. In caso di scostamenti positivi rispetto agli standard obiettivo è previsto un incentivo per l’Azienda. La Commissione Tecnica di Controllo di cui all’art. 18 dovrà elaborare uno specifico sistema di incentivi in analogia a quanto previsto per il sistema sanzionatorio di cui sopra.
Incentivi. In relazione al livello di accostamento agli obiettivi prefissati, ai medici saranno corrisposti incentivi da negoziare a livello aziendale su base annua per assistito considerando la media di pazienti relativi all’anno in corso. A fine del primo anno, in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sarà istituito dall’A.S., di concerto con le XX.XX di categoria, il Fondo per la Pediatria di libera scelta che costituirà un elemento premiante per i Medici. Il fondo per la pediatria di libera scelta sarà personale e per gruppo e dovrà essere utilizzato dal Medico per migliorare le dotazioni strumentali e le attrezzature dell’ambulatorio, i locali, per la retribuzione dei sostituti nei periodi di assenza e quant’altro possa accrescere la qualità del servizio. Ai gruppi di medici la cui spesa è superiore all’obiettivo prefissato non viene corrisposto alcun incentivo. I gruppi di medici che raggiungono l’obiettivo prefissato concorrono alla ripartizione degli incentivi. In questi gruppi, gli incentivi sono attribuiti in misura proporzionale al risultato raggiunto da ciascun medico ed alla quota di assistiti in carico allo stesso, mentre i singoli medici che all’interno dello stesso gruppo hanno livelli di spesa superiore all’obiettivo prefissato non concorreranno all’attribuzione degli stessi. Il fondo, inoltre, sarà utilizzato per incentivare programmi di prevenzione ed educazione sanitaria elaborati in accordo con l’Azienda Sanitaria.