Common use of INADEMPIMENTI E PENALI Clause in Contracts

INADEMPIMENTI E PENALI. 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

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Samples: Accordo Quadro, Convenzione, Accordo

INADEMPIMENTI E PENALI. 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria Sanitaria, all’Ufficio DPC né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

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Samples: Convenzione

INADEMPIMENTI E PENALI. 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

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Samples: Accordo

INADEMPIMENTI E PENALI. 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazionedell’ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna l’ordine sia stata stato solo parzialmente evasaevaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

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Samples: Convenzione

INADEMPIMENTI E PENALI. 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria Sanitaria, all’Ufficio DPC regionale né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC regionale applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

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