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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER IL CO-FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “DOTTORATO INNOVATIVO” AI SENSI DEL DM n. 352/2022
ciclo XXXVIII – triennio accademico 2022-2025
L’Università degli Studi di Macerata, con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00/00 codice fiscale e p.iva 00177050432 legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato Xxxxxxxxx (RC) il 18.01.1952, domiciliato per la carica nell’indicata sede dell’Ateneo, di seguito Università, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione del 27.05.2022
e
la Società ________________________________ ( di seguito anche Finanziatore) – (COD. FISC.______________P. IVA _____________________________________), con sede legale in _________________________________, rappresentata dall’Amministratore/Amministratrice Delegato/a e Legale Rappresentante _________________________, nato/a a __________________________ il __________________, CF _______________________ , domiciliato/a presso la sede della Società;
PREMESSO
l’Università ha istituito la Scuola di Dottorato di Ateneo (SDA) alla quale fanno riferimento i corsi di studio di III livello per il conseguimento del titolo di ‘Dottore di ricerca’;
la S.D.A. promuove il Dottorato di ricerca quale strumento essenziale di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze;
il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14.12.2021, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, così come modificato dall’articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010;
il DM n. 226/2021 prevede forme di collaborazione fra le università ed Enti pubblici e privati;
il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato;
l’Università ha attivato il corso di Dottorato in ___________________, ciclo XXXVIII della durata di tre anni accademici (01.11.2022 – 31.10.2025);
il DM n. 301/2022 del MIUR, Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell’art.4, comma 3, del Regolamento di cui al DM 14 dicembre 2021, n. 226;
il DM del 23 febbraio 2022 (GU n.80 del 5-4-2022) con cui sono rideterminati gli importi delle borse di dottorato a partire dal 1 luglio 2022;
alle borse di studio di dottorato di ricerca si applica in materia previdenziale il DM 11/09/1998 che, in attuazione della L. n. 315 del 03.08.1998, art. 2, stabilisce che a decorrere dal 1.01.1999 l’assoggettamento al contributo INPS, Cassa Gestione Separata, come previsto dall’art. 2, comma 26 primo periodo, della Legge 335/1995 esm, nella misura stabilita attualmente dalla Legge n. 92/2012;
in materia fiscale si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13.08.1984, n. 476 esm/i;
il DM n. 352 del 9 aprile 2022 del MIUR, che indica il riparto di 5.000 borse di dottorati innovativi a valere sul PNRR – Missione 4, componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, assegnando risorse finanziarie per la copertura di borse di dottorato, di durata triennale, per il potenziamento delle competenze di alto profilo mediante programmi di ricerca di dottorato in collaborazione con le imprese;
il costo standard definito nel DM n. 352 è pari ad Euro 60.000, di cui Euro 30.000 a valere sulle risorse ministeriali ed Euro 30.000 quale co-finanziamento delle Società partner individuate, cui si aggiunge la partecipazione finanziaria dell’Ateneo per l’adeguamento al costo determinato dal DM n. 247/2022;
considerato l’interesse di ricerca della Società a partecipare al programma di cui al DM n. 352 per la realizzazione del progetto scientifico sulla tematica ____________________________________________________________________________________ per il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per la frequenza del corso di Dottorato di ricerca in ________________________________________;
il progetto scientifico sopra indicato è incluso nella procedura di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato del ciclo XXXVIII per l’assegnazione al/alla candidato/a risultato/a idoneo nella graduatoria di merito;
la Società si impegna ad assicurare al/alla dottorando/a specifica informazione in materia di sicurezza nei luoghi di svolgimento della ricerca;
la Società si impegna ad individuare un tutor aziendale che collabori con il tutor accademico e supporti il dottorando nell’attuazione del progetto di ricerca presso la sede partner;
la Società mette a disposizione del dottorando laboratori, attrezzature, dati e materiali operativi ed informativi necessari all’attuazione del progetto di ricerca;
le Parti convengono nel garantire il rispetto dei principi orizzontali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
tutto quanto sopra premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
L’Università si impegna ad assegnare ed erogare n. 1 borsa di studio, della durata di tre anni accademici (2022/23 - 2023/24 – 2024/25), cofinanziata dal MUR, dalla Società e dall’Università, per il corso di Dottorato di ricerca – ciclo XXXVIII, a condizione che vengano perfezionati gli accordi ed assolti gli adempimenti richiesti nel presente atto.
La borsa di dottorato di cui al presente atto è messa a concorso tramite il prescritto Bando, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dal “Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca” e dal Decreto Ministeriale n. 226/2021.
L’Università provvederà a conferire la borsa di studio al/alla dottorando/a utilmente collocatosi in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e del Regolamento di Ateneo.
Le Parti convengono nel prevedere il coinvolgimento del Finanziatore nella definizione del percorso formativo.
Il percorso formativo e di ricerca del/della dottorando/a sarà supervisionato dal tutor dell’Ateneo e dal Coordinatore/Coordinatrice del corso, nonché dal tutor designato dal Finanziatore del progetto. Il dottorando/a, escluso il periodo di formazione e di ricerca all’estero obbligatorio per la durata di minimo sei mensilità, svolgerà l’attività di formazione e ricerca per almeno il 50% presso le strutture dell’Ateneo e per la restante parte presso la sede del Finanziatore. Sarà cura dei rispettivi tutor pianificare l’attuazione del progetto, nonché effettuare un costante monitoraggio per il progressivo e positivo sviluppo dello stesso. E’ prevista, inoltre, una relazione annuale controfirmata da entrambi i tutor, da presentare al Collegio dei docenti all’atto della valutazione per il prosieguo della carriera dottorale.
Il tutor dell’Ateneo e il tutor del Finanziatore sono tenuti comunicare tempestivamente e in forma scritta all’ufficio amministrativo della SDA qualsiasi evento che possa comportare una eventuale sospensione o interruzione della frequenza che incida nella erogazione della borsa di studio.
L’Ateneo si riserva di sospendere in via cautelativa l’erogazione della borsa di studio al dottorando nei casi di mancato rispetto da parte dell’impresa degli impegni assunti con la presente convenzione.
Art. 2 Impegno finanziario
Il Finanziatore si impegna a versare all’Università di Macerata - relativamente al triennio accademico 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 - l’importo di Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) da destinare al co-finanziamento nella misura del 50% del costo standard della borsa di studio, stabilito nel DM n. 352/2022, da conferire al vincitore del concorso pubblico per l’ammissione al corso di Dottorato di cui trattasi, utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti.
Detto contributo è incrementato con le risorse finanziarie dell’Ateneo per l’adeguamento al costo della borsa di studio di cui al DM 247/2022, comprensiva della maggiorazione della medesima per i periodi di permanenza all’estero del dottorando, nonché del budget individuale a sostegno dell’attività di ricerca.
Il contributo di cui al presente articolo sarà corrisposto dalla Società tramite il sistema di pagamento PagoPA, previa trasmissione a cura dell’Ateneo del previsto avviso di pagamento, in seguito alla notifica del nominativo del dottorando immatricolato al primo anno di corso e/o ammesso agli anni successivi, secondo le seguenti opzioni:
□ versamento dell’intera quota di finanziamento pari ad € 30.000,00, in un’unica soluzione entro 10 giorni dalla comunicazione del nominativo del beneficiario
□ versamento della quota di co-finanziamento in tre rate annuali:
- € 10.000,00 entro 10 giorni dalla comunicazione del nominativo del beneficiario
- € 10.000,00 entro il 30 Settembre 2023
- € 10.000,00 entro il 30 Settembre 2024
La rateizzazione del contributo è subordinata alla stipula di apposita polizza fidejussoria bancaria per l’ammontare di € 20.000,00 - corrispondente alla II e III rata – che deve essere prodotta contestualmente al versamento della I rata a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e deve prevedere quale beneficiario l’Università degli Studi di Macerata, con efficacia del contratto di garanzia fino al 30/11/2024 e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università.
Contestualmente al pagamento di ogni singola rata, il debitore si obbliga a darne comunicazione all’Ateneo tramite l’invio di copia dello stesso alle mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx
In caso di rinuncia del dottorando al proseguimento del corso di Dottorato l’Università si impegna a comunicare in forma scritta tempestivamente le conseguenti variazioni al Finanziatore; il contributo di cui al presente articolo sarà calcolato secondo un’equa ripartizione delle quote già versate al dottorando.
Art. 3 Collaborazione scientifica
Il Finanziatore, stante l’interesse ai risultati del programma di ricerca, mette a disposizione del dottorando/a competenze, attrezzature e personale, nella misura più opportuna per soddisfare particolari esigenze scientifiche relative allo svolgimento del progetto di ricerca, senza che questo comporti alcun motivo per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con l’Università.
La Società individua il dott./la dott.ssa ________________________ quale Tutor responsabile che coadiuva il Dottorando nello svolgimento della sua attività e ne verifica gli esiti. Il Tutor è inoltre responsabile dell’accoglienza e della assistenza operativa nel periodo di permanenza presso il soggetto ospitante.
La Società si impegna a supportare il Dottorando garantendo l’assistenza del Tutor e fornendo idonea strumentazione e documentazione.
La Società si impegna inoltre a fornire eventuale documentazione necessaria a fini amministrativi e/o di rendicontazione.
L’attività di formazione e di ricerca scientifica svolte in esecuzione del presente accordo sarà oggetto di relazioni periodiche che registreranno le attività svolte e i risultati conseguiti. Il Finanziatore avrà diritto di accesso e di utilizzazione interna dei risultati dell’attività sperimentale effettuata dal dottorando presso la sede aziendale.
La tesi di dottorato realizzata dal dottorando sarà depositata, unitamente ad un breve abstract, nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultazione, nonché l’adempimento del deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Potrà essere concesso, dietro motivata richiesta del dottorando e del partner di progetto, un periodo massimo di 12 mesi di embargo, in cui la tesi non sarà consultabile da parte di terzi, ai fini della tutela e dello sfruttamento economico delle opere di ingegno e delle proprietà industriali.
Art. 4 Sicurezza
Il Finanziatore si impegna a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anche nei confronti del Dottorando
Il dottorando si impegna, durante la sua presenza presso gli ambienti della Società, all’osservanza ed al rispetto di tutte le regole aziendali.
Art. 5 - Durata
La presente convenzione ha durata di 3 anni, pari alla durata del Corso di Dottorato, a decorrere dal 01/11/2022 e non è tacitamente rinnovabile.
Nel caso di sospensione della frequenza del corso di dottorando per i motivi previsti dal Regolamento di Ateneo, il presente accordo sarà oggetto di proroga, al termine del triennio, per il periodo pari a quello della sospensione.
Art. 6 – Proprietà intellettuale dei risultati e pubblicazioni
La Società avrà diritto di accesso e di utilizzazione interna dei risultati dell’attività sperimentale effettuata dal titolare della borsa presso la sua sede nell’ambito del corso di dottorato. Qualora dall’attività di ricerca emergano risultati interessanti ai fini di un loro potenziale sfruttamento economico, la Società e l’Università si riserveranno la facoltà di stipulare un apposito accordo con particolare riguardo ai depositi di domande di brevetto, fermi restando i diritti morali degli inventori.
Il titolare della borsa di dottorato e l’Università si impegnano a mantenere rapporti confidenziali e a non divulgare informazioni e notizie inerenti l’attività della Società, con particolare riguardo ai risultati dell’attività di ricerca.
Art. 7 – Copertura assicurativa
L’Università copre il titolare della borsa, che svolge la sua attività di ricerca sia presso l’Università che presso le varie sedi della Società, con apposita polizza per la responsabilità civile rischi diversi (RCT/O). Per quanto attiene il rischio infortuni il dottorando che svolge attività rischiose connesse allo svolgimento di esperienze tecniche o ad esercitazioni addestrativo-pratiche è assicurato dall’INAIL tramite il meccanismo della gestione per conto dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 567/96 e DPR n. 156/99, nonché il combinato disposto degli artt.127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e regolamentato dal D.M. 10 ottobre 1985.
La Società provvederà ad informare il titolare della borsa sulle norme di sicurezza operanti all’interno dei suoi cantieri e degli uffici.
Il titolare della borsa s’impegna, durante la sua presenza presso i laboratori della Società, all’osservanza ed al rispetto di tutte le regole aziendali.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi delle disposizioni normative vigenti (Regolamento UE 2016/679), l’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali nonché per fini statistici. La Società si impegna a trattare i dati personali di provenienza dall’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione. Inoltre, dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse alla presente Convenzione, per i fini istituzionali dell’Ente nonché per fini statistici.
Art. 9 – Disposizioni finali
Le spese di bollo, di registrazione e quante altre inerenti alla presente convenzione sono a carico di entrambi le parti. La presente convenzione verrà registrata, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole le parti convengono che qualunque controversia originata, connessa o derivata dalla presente convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Macerata, con espressa esclusione di ogni altro foro.
Art. 10 - Rinvio
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di dottorato e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme di cui al D.P.R. 11/07/1980, n. 382, alle leggi n. 210 del 3 luglio 1998, n. 224 del 30/04/1999, n. 240 del 30/12/2010, al DM 226/2021, al DM 301/2022 e al Regolamento di Ateneo in materia di dottorato.
Il presente accordo viene sottoscritto in duplice originale e sarà registrato in caso d’uso a cura ed a spese della Parte richiedente.
Macerata lì __________________
La Società L’Università degli Studi di Macerata
Legale Rappresentante Rettore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
____________________________ __________________________
(firma) (firma)