Grave errore contrattuale Clausole campione

Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: Grave errore Art. Capitolato Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6 Mancata assunzione di lavoratori disabili 6 Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti 36-40 Subappalto non autorizzato 20 DURC negativo consecutivo per due volte consecutive 10 Mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal contratto 2 Mancata messa a disposizione del centro servizi 39 Arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi 5 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 1 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi e/o con- tro proprio 7 Sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione 8 punto j. Inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale 6 Ripetute inosservanza (max. 3) delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori 24 Mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fideiussorie previste dal presente contratto 23 Violazione di uno o più obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165” e del codice di comportamento dei dipenden- ti dei Comuni serviti 8 punto i. Applicazione di nr 3 penali (anche diverse) per inadempienza contrattuale per singolo an- no di contratto così come da art.26 27 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli art. 108 e seguenti del Codice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della proce- dura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle success...
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: Mancato recupero automezzo in avaria per tre volte nell’arco di un anno solare 7 Interventi non risolutivi per due volte sullo stesso mezzo 7 Negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: Mancata comunicazione informazioni relative al personale impiegato nelle prestazioni 4 Subappalto non autorizzato 16 Ritardo eccedente i 20 giorni solari e continuativi nella consegna degli automezzi ovvero nella sostituzione automezzo non idoneo / risoluzione delle problematiche riscontrate in sede di consegna entro i termini stabiliti 35 Mancata nomina al momento dell’affidamento delle prestazioni del Rappresentante dell’Impresa/ Referente dell’Impresa 6-29 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata del Codice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: Grave errore Art. Capitolato Mancata comunicazione informazioni relative al per- sonale impiegato nelle prestazioni 4 Subappalto non autorizzato 16 Mancata nomina al momento dell’affidamento delle prestazioni del Rappresentante dell’Impresa/ Refe- rente dell’Impresa 6-29 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata ne- gli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della pro- cedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
Grave errore contrattuale. Oltre i casi previsti dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, per inadempimento le seguenti ipotesi: mancata assunzione del servizio alla data stabilita; reiterato utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto; mancata osservanza del divieto di subappalto e impiego di personale non dipendente dall’impresa appaltatrice; inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del centro di cottura e dei mezzi di trasporto; casi accertati di intossicazione alimentare; applicazione di più di tre sanzioni pecuniarie nel medesimo anno. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: Subappalto non autorizzato 19 DURC negativo per due volte consecutive 9 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata dall’Art. 108 del Codice degli appalti D. Lgs. n. 50/2016 In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
Grave errore contrattuale. Grave errore Art. Capitolato
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi, oltre quelli indicati in altri articoli del presente capitolato: Fornitura di carburante privo delle relative caratteristiche tecniche Art. 6 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante adotterà il procedimento di risoluzione del contratto disciplinato nell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. L’aggiudicatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. L’aggiudicatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: GRAVE ERRORE Art. Capitolato Abbandono arbitrario del servizio 25 Mancata applicazione del CCNL di riferimento o pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al CCNL, delle assicurazioni e per riscontrate irregolarità 16 (e altri articoli disciplinanti l’artgomento) Mancato rispetto e adeguamento all'art. 17 L. 68/1999 -- Subappalto del servizio, totale o parziale, non autorizzato 8 Cessione del contratto 8,9 Mancato adempimenti alle disposizioni in materia di sicurezza 18 DURC irregolare per due volte consecutive 6 Mancato reintegro della cauzione 10 Inosservanza dei requisiti richiesti ai Medici 46.01 (a,b) Inosservanza dei requisiti richiesti agli Infermieri Professionali e ai Fisioterapisti 48,49 (a,b) Costituiscono altresì grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: