Common use of Gestione delle vertenze e spese legali Clause in Contracts

Gestione delle vertenze e spese legali. Si conviene che la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che all’Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché quelli amministrativi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Consiglio di Stato e i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, pertanto il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società e salvo non rientrino nella definizione di Xxxxxxxxx di risarcimento, così come stabilito dalla polizza. Tuttavia, qualora fosse notificata al Contraente e/o agli Assicurati, al termine o nel corso dei predetti procedimenti amministrativi innanzi al T.A.R., una Richiesta di risarcimento così come definita in polizza, l’Assicurato e/o il Contraente denuncerà il sinistro alla Società nel momento in cui è venuto a conoscenza di una richiesta di risarcimento così come definita nei termini previsti e la stessa ne assumerà la gestione nei termini stabiliti, rinunciando alle eccezioni di cui all’art.2952 C.C. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati; tuttavia la Società consentirà all’Assicurato di proporre motivatamente legali o tecnici di fiducia che potranno eventualmente essere nominati dalla Società stessa. I costi delle persone così nominate sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

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Samples: Disciplinare Di Gara, www.ausl.pr.it

Gestione delle vertenze e spese legali. Si conviene che la Società assume TUA assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’assicurato e di tutti i diritti ed e di tutte le azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello all’assicurato stesso. TUA garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell’assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L’assicurato deve trasmettere a TUA l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l’assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti. Sono altresì a carico della Società di TUA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C.l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandapolizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l’Assicurato TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che all’Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché quelli amministrativi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Consiglio di Stato e i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, pertanto il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società e salvo non rientrino nella definizione di Xxxxxxxxx di risarcimento, così come stabilito dalla polizza. Tuttavia, qualora fosse notificata al Contraente e/o agli Assicurati, al termine o nel corso dei predetti procedimenti amministrativi innanzi al T.A.R., una Richiesta di risarcimento così come definita in polizza, l’Assicurato e/o il Contraente denuncerà il sinistro alla Società nel momento in cui è venuto a conoscenza di una richiesta di risarcimento così come definita nei termini previsti e la stessa ne assumerà la gestione nei termini stabiliti, rinunciando alle eccezioni di cui all’art.2952 C.C. La Società TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato dall’assicurato per i legali o i tecnici che non siano stati da essi essa designati; tuttavia la Società consentirà all’Assicurato , e non risponde di proporre motivatamente legali o tecnici multe od ammende, né delle spese di fiducia che potranno eventualmente essere nominati dalla Società stessa. I costi delle persone così nominate sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articologiustizia penale.

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Samples: www.tuaassicurazioni.it

Gestione delle vertenze e spese legali. Si conviene che la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che all’Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché quelli amministrativi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Consiglio di Stato e i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, pertanto il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società e salvo non rientrino nella definizione di Xxxxxxxxx di Rixxxxxxx xi risarcimento, così come stabilito dalla polizza. Tuttavia, qualora fosse notificata al Contraente e/o agli Assicurati, al termine o nel corso dei predetti procedimenti amministrativi innanzi al T.A.R., una Richiesta di risarcimento così come definita in polizza, l’Assicurato e/o il Contraente denuncerà il sinistro alla Società nel momento in cui è venuto a conoscenza di una richiesta di risarcimento così come definita nei termini previsti e la stessa ne assumerà la gestione nei termini stabiliti, rinunciando alle eccezioni di cui all’art.2952 C.C. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati; tuttavia la Società consentirà all’Assicurato di proporre motivatamente legali o tecnici di fiducia che potranno eventualmente essere nominati dalla Società stessa. I costi delle persone così nominate sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

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Samples: Disciplinare Di Gara Aven

Gestione delle vertenze e spese legali. Si conviene che Il contraente o l’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la Società assume polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. TUA assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’assicurato e di tutti i diritti ed e di tutte le azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello all’assicurato stesso. TUA garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell’assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L’assicurato deve trasmettere a TUA l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l’assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti. Sono altresì a carico della Società di TUA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C.l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandapolizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l’Assicurato TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che all’Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché quelli amministrativi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Consiglio di Stato e i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, pertanto il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società e salvo non rientrino nella definizione di Xxxxxxxxx di risarcimento, così come stabilito dalla polizza. Tuttavia, qualora fosse notificata al Contraente e/o agli Assicurati, al termine o nel corso dei predetti procedimenti amministrativi innanzi al T.A.R., una Richiesta di risarcimento così come definita in polizza, l’Assicurato e/o il Contraente denuncerà il sinistro alla Società nel momento in cui è venuto a conoscenza di una richiesta di risarcimento così come definita nei termini previsti e la stessa ne assumerà la gestione nei termini stabiliti, rinunciando alle eccezioni di cui all’art.2952 C.C. La Società TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato dall’assicurato per i legali o i tecnici che non siano stati da essi essa designati; tuttavia la Società consentirà all’Assicurato , e non risponde di proporre motivatamente legali o tecnici multe od ammende, né delle spese di fiducia che potranno eventualmente essere nominati dalla Società stessa. I costi delle persone così nominate sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articologiustizia penale.

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Samples: www.carmelominardo.it

Gestione delle vertenze e spese legali. Si conviene che la Società assume fino a quando ne ha interesse Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa a nome dell’Assicurato dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e o tecnici in accordo con l’Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso. stesso sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale che amministrativa, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato/i. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Società Assicuratori e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale Massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che all’Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché quelli amministrativi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Consiglio di Stato e i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, pertanto il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società e salvo Gli Assicuratori non rientrino nella definizione di Xxxxxxxxx di risarcimento, così come stabilito dalla polizza. Tuttavia, qualora fosse notificata al Contraente e/o agli Assicurati, al termine o nel corso dei predetti procedimenti amministrativi innanzi al T.A.R., una Richiesta di risarcimento così come definita in polizza, l’Assicurato e/o il Contraente denuncerà il sinistro alla Società nel momento in cui è venuto a conoscenza di una richiesta di risarcimento così come definita nei termini previsti e la stessa ne assumerà la gestione nei termini stabiliti, rinunciando alle eccezioni di cui all’art.2952 C.C. La Società non riconosce riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati; designati in accordo con l’Assicurato e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Gli Assicuratori tuttavia la Società consentirà all’Assicurato di proporre motivatamente riconoscono le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato a condizione che il sinistro sia in copertura quando questi siano stati nominati per motivi di fiducia che potranno eventualmente essere nominati dalla Società stessa. I costi delle persone così nominate sono a carico urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articoloricevere preventivo assenso da parte degli Assicuratori stessi o gli Assicuratori non si siano fatti parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

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Samples: www.comune.venezia.it

Gestione delle vertenze e spese legali. Si conviene che la La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze a in nome dell’Assicurato e per conto dell’Aderente tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorranecessario, legali e/o tecnici e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello all'Aderente stesso. Sono Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Aderente sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale (o nel limite del quarto del Sottolimite di Garanzia ove previsto) riportato nel Certificato di Assicurazione. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale di Polizza o al Sottolimite di Garanzia ove previsto, le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicuratogiudiziali si ripartiscono tra la Società e Aderente in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell’art. 1917 C.C., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandaCodice civile. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che all’Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché quelli amministrativi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Consiglio di Stato e i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, pertanto il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società e salvo non rientrino nella definizione di Xxxxxxxxx di risarcimento, così come stabilito dalla polizza. Tuttavia, qualora fosse notificata al Contraente e/o agli Assicurati, al termine o nel corso dei predetti procedimenti amministrativi innanzi al T.A.R., una Richiesta di risarcimento così come definita in polizza, l’Assicurato e/o il Contraente denuncerà il sinistro alla Società nel momento in cui è venuto a conoscenza di una richiesta di risarcimento così come definita nei termini previsti e la stessa ne assumerà la gestione nei termini stabiliti, rinunciando alle eccezioni di cui all’art.2952 C.C. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato sostenute dall’Aderente per i legali o i tecnici o consulenti che non siano da essi designati; tuttavia essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all’Aderente. Ove la Società consentirà all’Assicurato di proporre motivatamente legali o tecnici di fiducia che potranno eventualmente essere nominati assuma la gestione della lite, l'Aderente si obbliga sin d'ora a conferire all'avvocato designato dalla Società stessail più ampio mandato, ivi compreso il potere di chiamare in garanzia terzi tenuti, a qualsiasi titolo, a garantirlo/manlevarlo o comunque tenerlo indenne di quanto questi sia chiamato a risarcire al terzo danneggiato. I costi delle persone così nominate sono Ove l'azione risarcitoria venga formulata nell'ambito di un procedimento penale in cui l'Aderente sia indagato o imputato, quest'ultimo si obbliga sin d'ora a conferire mandato ad un avvocato designato dalla Società (eventualmente in affiancamento al proprio legale di fiducia), conferendogli ogni più ampio potere di chiamare in garanzia, nelle forme di legge, terzi tenuti, a qualsiasi titolo, a garantirlo/manlevarlo o comunque tenerlo indenne di quanto questi sia chiamato a risarcire al terzo danneggiato - anche in via provvisionale. Per la gestione legale della solo fase di mediazione il limite massimo dell’esborso posto a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolodella Compagnia è pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni mediazione.

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Samples: www.aaroiemac.aon.it