Partecipazione agli utili Clausole campione

Partecipazione agli utili. Premessa
Partecipazione agli utili. E’ convenuto che, trascorsi 8 (otto) mesi dalla scadenza finale del presente contratto (ore 24:00 del 31/12/2023 salvo recesso anticipato di una delle parti o proroga tecnica di cui all’Art.1 Sezione 2 - Norme che regolano il contratto in generale), la Società procederà, nei termini che seguono, al calcolo dell’importo eventualmente riconoscibile a favore del Contraente a titolo di partecipazione al buon andamento del con- tratto per il periodo di competenza (ore 24,00 del 31/12/2020 – ore 24:00 del 31/12/2023 salvo recesso anticipato di una delle parti o proroga tecnica di cui all’Art. 1 Sezione 2 - Norme che regolano il contratto in generale).
Partecipazione agli utili. Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Partecipazione agli utili. Cointeressenza riconosciuta all'assicurato, in relazione all'andamento tecnico del rischio.
Partecipazione agli utili. (assicurazione vita)
Partecipazione agli utili. Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro(2554) e determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio (2423, 2435, 2464, 2491, 2516), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (2433 e seguenti).
Partecipazione agli utili. Le assicurazioni di rendita sono generalmente in contratti assicurativi di lunga durata. La Società, per assicurare il riconoscimento della prestazione per l’intera durata contrattuale, calcola i premi adottando stime prudenziali riguardanti i redditi da capitale (interessi) conseguibili e le ipotesi di mortalità degli Assicurati. L’adozione di tali stime prudenziali produce delle eccedenze delle quali il Contraente usufruisce mediante la partecipazione agli utili della Società. La ripartizione di tali eccedenze avviene in funzione della “classe di utile” (o “fascia di utile”) assegnata; all’interno di ciascuna classe sono previste specifiche “classi di attribuzione” (o “gruppi di contabilizzazione”) in cui sono raggruppati tutti i contratti assicurativi dello stesso tipo. La “classe di utile” e la “classe di attribuzione” sono indicate in polizza. L’ammontare della quota di utile è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società: le quote di utile per ciascuna “fascia di utile” e “gruppo di contabilizzazione” sono riportate nel bilancio della Società. Le quote di utile vengono accreditate su ciascun contratto il 31 dicembre di ogni anno e restano definitivamente acquisite; il primo accredito avviene il 31 dicembre del terzo anno assicurativo. La quota di utile viene accreditata al netto del tasso di interesse tecnico (tasso di rendimento minimo garantito) pari allo 0,50%, già riconosciuto nel calcolo del premio, e aumenta la prestazione assicurata prevista dal contratto accumulandosi in forma di interessi fino al termine della durata del contratto stesso. La quota di utile assegnata al contratto si compone delle seguenti quote di utile: • da interessi: calcolata in percentuale della riserva matematica dell’assicurazione principale all’inizio di ogni anno assicurativo e fino alla scadenza della prima rata di rendita. • da capitale: calcolata in millesimi della somma assicurata dell’assicurazione principale per il caso di vita e riconosciute finché i premi vengono regolarmente corrisposti. In caso di risoluzione anticipata del contratto, mediante sospensione del pagamento premi o riscatto, la quota di utile è ridotta in base a un fattore di diminuzione deciso dal Consiglio di Amministrazione della Società. In caso di vita dell’Assicurato al termine del periodo di differimento, il contratto beneficia, purché i premi siano stati interamente corrisposti fino alla scadenza del periodo pattuito, di una quota dell’utile finale denominata “Bo...
Partecipazione agli utili. E’ convenuto che, trascorsi 4 (quattro) mesi da ogni scadenza anniversaria del presente contratto (anno di riferimento), relativamente alla presente sezione di polizza, la Società procederà, utilizzando lo schema sotto riportato, al calcolo dell'importo eventualmente riconoscibile a favore della Contraente a titolo di partecipazione al buon andamento del contratto e che la Contraente compenserà, dietro comunicazione da parte della Società, in occasione del prima pagamento del premio annuale a proprio carico:
Partecipazione agli utili. L’art.2099, comma 3, cod. civ. tra i vari sistemi retributivi adottabili dalle parti, consente, anche quello della partecipazione del lavoratore agli utili aziendali, variabile in funzione diretta alla quantità di lavoro prestata. Sarà legittima pertanto, l'erogazione di un compenso mensile fisso e di una percentuale sugli utili, conseguiti dall’imprenditore nell’esercizio della sua attività di impresa ( Sent.Cass.15/01/1986 n.187). L’art.2102 cod. civ. stabilisce che, fatto salvo patto contrario, la partecipazione agli utili spettante al lavoratore, è determinata in base agli utili netti dell’impresa e per quelle soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. Tale forma di retribuzione, è generalmente vista con sfavore in quanto essa dipende esclusivamente dalla produzione dell’impresa, su cui incidono elementi, quali la capacità dell’imprenditore o le condizioni di mercato. Il lavoratore, in tal modo si troverà in una posizione di debolezza, poiché non concorrendo alla determinazione della politica aziendale, sarà costretto a subire le scelte del datore, che a sua discrezione potrà adottare strategie che agiscono negativamente sugli utili da corrispondere.