Aggravamento e diminuzione del rischio Clausole campione

Aggravamento e diminuzione del rischio. AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Aggravamento e diminuzione del rischio. L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
Aggravamento e diminuzione del rischio. Ove, nel corso del contratto avvengano eventi che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società. La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione come meglio specificato agli Artt. 1.4 “Modifiche dell’assicurazione”, 1.5 “Aggravamento del rischio” ed 1.6 “Diminuzione del rischio” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” alle quali si rinvia. Esempio: l’Assicurato al momento della sottoscrizione del rischio aveva un solo dipendente non iscritto all’albo professionale. Nel corso del contratto assume senza darne informazione alla Società due altri dipendenti iscritti all’albo professionale. Tale aggravamento deve essere comunicato per iscritto alla Società.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Avvertenza
Aggravamento e diminuzione del rischio. L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento e diminuzione del rischio – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di AssicurazioneAggravamento o diminuzione del rischio”. Ai fini esemplificativi, può comportare aggravamento del rischio, l’esercizio di un’attività non prevista dal presente Contratto di Assicurazione e non dichiarata in sede di compilazione del Questionario-Proposta.
Aggravamento e diminuzione del rischio. L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. È altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Art. 1.6 “Diminuzione del Rischio” e Art. 1.7 “Aggravamento del Rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio, secondo quanto previsto dall’Art. 4 - Aggravamento del rischio e Art. 5 - Diminuzione del rischio, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente o l’Assicurato devono dare co- municazione scritta alla Società dei muta- menti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 1.5 “Aggravamento del rischio” e 1.6 “Diminuzione del rischio” delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si illustrano in forma esemplifica- tiva due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio. Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l’Abitazione assicurata è stata costruita con materiali in- combustibili per almeno il 75% delle superfici. A seguito dell’ampliamento dei locali vengono costruite strutture portanti verticali con ma- teriali combustibili, riducendo la percentuale sopra indicata, per cui sarebbe dovuto un pre- mio maggiore. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l’indenniz- zo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse co- nosciuto tale aggravamento. Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali conte- nenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società. Nel caso in cui l’impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l’avvenuta diminuzione del rischio.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Non previsti.