Common use of Gestione delle vertenze e spese legali Clause in Contracts

Gestione delle vertenze e spese legali. La Società, in caso di Sinistro, assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, sia civile che penale, compreso i procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del Sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domanda. Sono a carico della Società le spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro, in aggiunta al Massimale o Sottolimite di Indennizzo stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento, ma entro il limite del 25% del limite medesimo. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati. A beneficio di chiarezza, si precisa che la presente Assicurazione non costituisce assicurazione spese legali. In nessun caso saranno applicabili a tali spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato le eventuali Franchigie previste in Polizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Delle Strutture Sanitarie Private, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Delle Strutture Sanitarie Private, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Delle Strutture Sanitarie Private

Gestione delle vertenze e spese legali. La Società, in caso di Sinistro, Si conviene che: - per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicuratogiudiziale, sia civile che penale, compreso designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i procedimenti diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso; - le spese per resistere alla azione promossa contro l’assicurato e di mediazione difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di cui un importo pari al D. Lgsquarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 28/2010Fermo quanto sopra, designando, ove necessario, la Società non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del Sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domanda. Sono a carico della Società le spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro, in aggiunta al Massimale o Sottolimite di Indennizzo stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento, ma entro il limite del 25% del limite medesimo. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati designati, e non risponde di multe o approvatiammende. A beneficio L’Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di chiarezzadieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si precisa che la presente Assicurazione non costituisce assicurazione spese legalidà inizio al procedimento nei suoi confronti. In nessun caso saranno applicabili L’Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a tali spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato le eventuali Franchigie previste in Polizzatrasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Gestione delle vertenze e spese legali. La Società, in caso di Sinistro, TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto vertenze, in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicuratoo giudiziale, sia civile che penale, compreso i procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010a nome dell’Assicurato, designando, ove necessariooccorra, legali e/o tecnici e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso. Al ricevimento TUA garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell’assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di una eventuale domanda di mediazione il Contraente giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato. L’Assicurato è tenuto ad informare tempestivamente a prestare la Società ed propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a fornire nei tempi più rapidi comparire personalmente in giudizio, ove la documentazione necessaria procedura lo richieda. L’Assicurato deve trasmettere a TUA l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del Sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o meno incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di aderire alla domandanon gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti. Sono a carico della Società di TUA le spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistroresistere all’azione promossa contro l’Assicurato, in aggiunta al Massimale o Sottolimite di Indennizzo stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento, ma entro il limite di un importo pari al quarto del 25% massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA e Assicurato in proporzione del limite medesimorispettivo interesse. La Società TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano stati da essa designati designati, e non risponde di multe o approvati. A beneficio ammende, né delle spese di chiarezza, si precisa che la presente Assicurazione non costituisce assicurazione spese legali. In nessun caso saranno applicabili a tali spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato le eventuali Franchigie previste in Polizzagiustizia penale.

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Samples: www.tuaassicurazioni.it, www.tuaassicurazioni.it

Gestione delle vertenze e spese legali. La Società, in caso di Sinistro, assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, sia civile che penale, compreso i procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione il Contraente l’Assicurato è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del Sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domanda. Sono a carico della Società le spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro, in aggiunta al Massimale o Sottolimite di Indennizzo stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento, ma entro il limite del 25% del limite medesimo. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati. A beneficio di chiarezza, si precisa che la presente Assicurazione non costituisce assicurazione spese legali. In nessun caso saranno applicabili a tali spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato le eventuali Franchigie previste in Polizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Delle Strutture Sanitarie Private, www.amtrust.it

Gestione delle vertenze e spese legali. L’Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili e penali promosse contro di lui, facendo pervenire ogni atto o istanza a lui ritualmente notificata entro 5 giorni dalla notifica, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro. La Società, in caso Compagnia avrà facoltà di Sinistro, assumeassumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicuratogiudiziale, sia civile che penale, compreso i procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, designando, ove necessariooccorra, legali e/o e tecnici e ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso. Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del Sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domandaconsenso della Compagnia. Sono a carico della Società Compagnia le spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di Sinistro, in aggiunta un importo pari al Massimale o Sottolimite di Indennizzo quarto del massimale stabilito in Polizza per il Danno danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimentodomanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, ma entro il limite del 25% del limite medesimole spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società Compagnia non riconosce le spese incontrate sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati e non risponde di multe o approvatiammende né delle spese di giustizia penale. A beneficio di chiarezza, si precisa che la presente Assicurazione non costituisce assicurazione spese legali. In nessun caso saranno applicabili a tali spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato le eventuali Franchigie previste in Polizza.NORME VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA CASA

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Samples: bnl.it

Gestione delle vertenze e spese legali. La SocietàL’Assicurato deve immediatamente informare Cardif delle procedure civili e penali promosse contro di lui, in caso facendo pervenire ogni atto o istanza a lui ritualmente notificata entro 5 giorni dalla notifica, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di Sinistro, assumebollo e registro. Cardif avrà facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicuratogiudiziale, sia civile che penale, compreso i procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, designando, ove necessariooccorra, legali e/o e tecnici e ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso. Al ricevimento L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di una eventuale domanda di mediazione il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del Sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domandaCardif. Sono a carico della Società di Cardif le spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di Sinistro, in aggiunta un importo pari al Massimale o Sottolimite quarto del massimale stabilito nel Modulo di Indennizzo stabilito in Polizza per il Danno danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimentodomanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, ma entro il limite del 25% del limite medesimole spese vengono ripartite fra Cardif e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società Cardif non riconosce le spese incontrate sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati e non risponde di multe o approvati. A beneficio ammende né delle spese di chiarezza, si precisa che la presente Assicurazione non costituisce assicurazione spese legali. In nessun caso saranno applicabili a tali spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato le eventuali Franchigie previste in Polizzagiustizia penale.

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Samples: media.bnpparibascardif.com

Gestione delle vertenze e spese legali. La Società, in caso di Sinistro, Si conviene che: ⮚ per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicuratogiudiziale, sia civile che penale, compreso designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i procedimenti diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso; ⮚ le spese per resistere alla azione promossa contro l’assicurato e di mediazione difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di cui un importo pari al D. Lgsquarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l’assicurato in propor- zione al rispettivo interesse. 28/2010Fermo quanto sopra, designando, ove necessario, la Società non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del Sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domanda. Sono a carico della Società le spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro, in aggiunta al Massimale o Sottolimite di Indennizzo stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento, ma entro il limite del 25% del limite medesimo. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati designati, e non risponde di multe o approvatiammende. A beneficio L’Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di chiarezzadieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si precisa che la presente Assicurazione non costituisce assicurazione spese legalidà inizio al procedimento nei suoi confronti. In nessun caso saranno applicabili L’Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a tali spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato le eventuali Franchigie previste in Polizzatrasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera