Common use of Garanzie e responsabilità Clause in Contracts

Garanzie e responsabilità. Il Fornitore si impegna ad operare con diligenza e tempestività nello svolgimento di tutte le attività previste dal precedente punto 2. Il Fornitore si impegna al rispetto di eventuali norme particolari di sicurezza ove richieste per iscritto dal Cliente. Il Fornitore non sarà responsabile di eventuali difetti o errori riscontrati durante l’uso delle procedure e degli Applicativi cui si riferisce il presente contratto. Il Fornitore assume l'obbligo di eseguire l'incarico oggetto di accordo secondo le condizioni stabilite, con la diligenza e la perizia adeguate: laddove l'esecuzione dell'incarico implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il Fornitore non risponde di eventuali danni se non in caso di dolo o colpa grave. Il Fornitore non risponde in ogni caso dei danni, diretti o indiretti, causati da uso dei prodotti oggetto del presente contratto non conforme alle istruzioni rese o alle modalità operative intrinseche, così come dal mancato uso di essi, ovvero dei danni derivanti da vizi originari o sopravvenuti delle apparecchiature in uso al Cliente. Il Cliente si impegna a consentire al Fornitore l’accesso e l’eventuale prelievo degli archivi che hanno evidenziato difetti o errori o che, a insindacabile giudizio del Fornitore, siano necessari alla ricerca di eventuali difetti o errori. Il Cliente si impegna, inoltre, a seguire le indicazioni tecniche e di operatività segnalate ed eventualmente formalizzate per iscritto. anche a mezzo e-mail, dal Fornitore in corso di erogazione dei servizi: in mancanza, il Fornitore resta esonerato da qualsiasi responsabilità.

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Samples: Contratto Di Aggiornamento Software, Assistenza E Supporto

Garanzie e responsabilità. Il Fornitore si impegna ad operare concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con diligenza il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e tempestività nello i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. È a carico del concessionario l'onere della stipula di tutte le attività previste dal precedente punto 2apposita polizza assicurativa di R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’attività. Il Fornitore si impegna concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente al rispetto di eventuali norme particolari di sicurezza ove richieste per iscritto dal Cliente. Il Fornitore non sarà responsabile di eventuali difetti o errori riscontrati durante l’uso delle procedure e degli Applicativi cui si riferisce il presente contratto. Il Fornitore assume l'obbligo di eseguire l'incarico oggetto di accordo secondo le condizioni stabilite, con la diligenza e la perizia adeguate: laddove l'esecuzione dell'incarico implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il Fornitore non risponde di eventuali danni se non in caso di dolo o colpa grave. Il Fornitore non risponde in ogni caso dei danni, diretti o indiretti, causati da uso dei prodotti servizio oggetto del presente contratto capitolato. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi che venissero arrecati nell’espletamento del servizio, dovrà avere un massimale non conforme alle istruzioni rese o alle modalità operative intrinseche, così come dal mancato uso di essi, ovvero dei danni derivanti da vizi originari o sopravvenuti delle apparecchiature in uso al Clienteinferiore a € 3.000.000,00. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi. La polizza dovrà coprire l’intero periodo della concessione. Il Cliente concessionario si impegna a consentire al Fornitore l’accesso presentare all’amministrazione comunale l’originale della polizza, e l’eventuale prelievo degli archivi che hanno evidenziato difetti o errori o chea presentare, a insindacabile giudizio ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del Fornitore, siano necessari alla ricerca di eventuali difetti o erroripremio. Il Cliente si impegna, inoltre, a seguire le indicazioni tecniche e concessionario solleva il Comune di operatività segnalate ed eventualmente formalizzate per iscritto. anche a mezzo e-mail, dal Fornitore in corso di erogazione dei servizi: in mancanza, il Fornitore resta esonerato Cuneo da qualsiasi responsabilitàpretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno addebitate al concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate.

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Samples: www.comune.cuneo.it

Garanzie e responsabilità. Il Fornitore Titolare non garantisce la continuità di accesso né la corretta visualizzazione, il download o l’utilizzo degli elementi e delle informazioni contenute nelle pagine dell’applicativo, che possono essere impediti, ostacolati o interrotti da fattori o circostanze al di fuori del suo controllo. Il Titolare non è responsabile per le informazioni e altri contenuti integrati accessibili dall’ Applicativo. Il Titolare non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni, contenuti, prodotti e servizi offerti o forniti attraverso l’applicativo da terze persone o entità. Né il Titolare, né i fornitori terzi di informazioni assumono alcuna responsabilità per eventuali danni, perdite, reclami o spese derivanti da: (i) interferenze, interruzioni, errori, omissioni, guasti telefonici, ritardi, blocchi o sconnessioni nel funzionamento del sistema elettronico causati da carenze, errori e sovraccarichi sulle linee e le reti di telecomunicazioni, o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Titolare, (ii) l’impiego di qualsiasi programma illegale e/o maligno e con ogni tipo di media, come ad esempio virus o quant’altro, (iii) l’uso improprio o scorretto dell’Applicativo del Titolare, (iv) la sicurezza di navigazione o errori causati da un cattivo funzionamento dei sistemi di trasmissione dei dati o non utilizzando le versioni aggiornate dell’Applicativo. Il Titolare non si impegna ad operare con diligenza effettuare alcuna verifica di veridicità correttezza o qualità delle informazioni reperi- te, inserite dall’Utente e/o rese disponibili dalle Piattaforme, portali o siti web esterni e tempestività nello svolgimento conseguentemente nessuna responsabilità egli si assume nei confronti degli Utenti Professionisti e non che abbiano fatto affidamento su di tutte le attività previste dal precedente punto 2esse. Il Fornitore si impegna al rispetto di eventuali norme particolari di sicurezza ove richieste per iscritto dal ClienteTitolare non fornisce DIRETTAMENTE DATI PERSONALI su persone o società. Il Fornitore Titolare può tuttavia fornire dati INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI a persone e società e cioè dati pubblici che necessitano di ulteriori indagini da parte dell’Utente professionista per poter risalire a persone o società. Qualsiasi attività successiva volta a reperire informazioni e o documenti da parte dell’Utente professionista restano sotto le sua diretta responsabilità. Il Titolare non è e non sarà responsabile delle informazioni di eventuali difetti o errori riscontrati durante l’uso delle procedure carattere pubblico e degli Applicativi cui si riferisce il presente contrattonon, che verranno inserite e trattate dall’Utente professionista in maniera continuativa e non,all’interno dell’Applicativo. Il Fornitore trattamento continuativo e non, di DATI SENSIBILI e/o PERSONALI sono disciplinati dalla normativa sul GDPR e l’Utente professionista si assume l'obbligo l’esclusiva responsabilità dell’eventuale mancato rispetto di eseguire l'incarico oggetto di accordo secondo le condizioni stabilite, con la diligenza e la perizia adeguate: laddove l'esecuzione dell'incarico implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il Fornitore non risponde di eventuali danni se non in caso di dolo o colpa gravesuddetta normativa. Il Fornitore non risponde in ogni caso dei danni, diretti o indiretti, causati da uso dei prodotti oggetto del presente contratto non conforme alle istruzioni rese o alle modalità operative intrinseche, così come dal mancato uso di essi, ovvero dei danni derivanti da vizi originari o sopravvenuti delle apparecchiature in uso al Cliente. Il Cliente Titolare si impegna a consentire al Fornitore l’accesso e l’eventuale prelievo degli archivi che hanno evidenziato difetti o errori o che, risolvere eventuali disservizi imputabili a insindacabile giudizio del Fornitore, siano necessari malfunzionamenti dei servizi stessi entro le 72 ore successive alla ricerca di eventuali difetti o errori. Il Cliente si impegna, inoltre, a seguire le indicazioni tecniche e di operatività segnalate ed eventualmente formalizzate per iscritto. anche a mezzo e-mail, dal Fornitore in corso di erogazione dei servizi: in mancanza, il Fornitore resta esonerato segnalazione da qualsiasi responsabilitàparte dell’utente.

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Samples: Condizioni Generali Del Servizio Per Utenti Professionisti

Garanzie e responsabilità. Il Fornitore gestore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nella prestazioni. A tal proposito si impegna fa obbligo al soggetto aggiudicatario di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera RCT/O, con un massimale unico non inferiore ad operare con diligenza euro 1.000.000,00 per sinistro, detta polizza deve contemplare, nel novero dei terzi, gli utenti del servizio oggetto del presente appalto, nonché il Comune di Rozzano; tale polizza dovrà essere prodotta in copia al committente, prima dell’inizio dell’affidamento. Il gestore, inoltre, si assumerà qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’ente appaltante e tempestività nello svolgimento di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e, nella gestione del progetto, garantirà per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le attività previste norme nazionali e regionali al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali. Sono da ascrivere al soggetto aggiudicatario tutti i danni subiti dagli utenti dei servizi oggetto dell’appalto, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla compagnia assicuratrice del soggetto aggiudicatario a causa: a) della non operatività della copertura assicurativa, b) dell’applicazione di eventuale franchigia o di particolari scoperti; c) di qualsiasi altro motivo, imputabile alla qualità delle garanzie pattuite dal precedente punto 2soggetto aggiudicatario con la compagnia assicuratrice. Il Fornitore soggetto aggiudicatario si impegna al rispetto di eventuali norme particolari di sicurezza ove richieste obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per iscritto mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dal Clientedeposito cauzionale. Il Fornitore non sarà responsabile soggetto aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Committente che verso i terzi, dell’esecuzione di eventuali difetti o errori riscontrati durante l’uso delle procedure e degli Applicativi cui si riferisce il presente contratto. Il Fornitore assume l'obbligo di eseguire l'incarico oggetto di accordo secondo le condizioni stabilite, con la diligenza e la perizia adeguate: laddove l'esecuzione dell'incarico implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il Fornitore non risponde di eventuali danni se non in caso di dolo o colpa grave. Il Fornitore non risponde in ogni caso dei danni, diretti o indiretti, causati da uso dei prodotti oggetto del presente contratto non conforme alle istruzioni rese o alle modalità operative intrinseche, così come dal mancato uso di essi, ovvero dei danni derivanti da vizi originari o sopravvenuti delle apparecchiature in uso al Cliente. Il Cliente si impegna a consentire al Fornitore l’accesso e l’eventuale prelievo degli archivi che hanno evidenziato difetti o errori o che, a insindacabile giudizio del Fornitore, siano necessari alla ricerca di eventuali difetti o errori. Il Cliente si impegna, inoltre, a seguire le indicazioni tecniche e di operatività segnalate ed eventualmente formalizzate per iscritto. anche a mezzo e-mail, dal Fornitore in corso di erogazione dei servizi: in mancanza, il Fornitore resta esonerato da qualsiasi responsabilitàtutti i servizi assunti.

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Samples: www.comune.rozzano.mi.it

Garanzie e responsabilità. Il Fornitore si impegna ad operare A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell’Affidatario, ivi incluso l’eventuale pagamento delle somme dovute a titolo di penale, lo stesso ha presentato idonea cauzione dell’importo di 700.000,00 (settecentomila/00) euro emessa da XXX, con diligenza scadenza XX/XX/XXXX. In caso di inadempimento di uno o più obblighi posti a carico dell’Affidatario, la SRM potrà procedere per conto del Comune all’escussione totale o parziale della cauzione, nella misura pari all’importo del danno derivante dall’inadempimento stesso. In caso di ogni escussione della cauzione definitiva di cui al comma 1, totale o parziale, l’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare la medesima cauzione sino all’importo vigente al momento della stipula del Contratto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. La ritardata reintegrazione comporterà l’applicazione di una penale di 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni giorno di ritardo. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 29, dove l’adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. L’Affidatario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento delle operazioni gestite e tempestività nello svolgimento imputabile a colpa dei propri operatori e/o degli eventuali subaffidatari, e/o a malfunzionamenti degli impianti utilizzati. È pertanto fatto obbligo all’Affidatario di stipulare, e di trasmettere alla SRM entro l’avvio dei servizi/attività, con riferimento alle operazioni a qualunque titolo gestite, tutte le attività polizze assicurative previste dal precedente punto 2dalla normativa vigente. Il Fornitore Esse dovranno avere decorrenza entro l’attivazione dei servizi/attività. Esso dovrà procedere in particolare alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro. La SRM si impegna al riserva di richiedere all’Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge. L’Affidatario ha la facoltà di stipulare altre polizze assicurative in proprio favore, in modo che sia garantito il pieno rispetto di eventuali norme particolari ogni impegno assunto dall’Affidatario col Contratto. Subappalti. Divieto di sicurezza ove richieste per iscritto dal Cliente. Il Fornitore non sarà responsabile di eventuali difetti o errori riscontrati durante l’uso delle procedure e degli Applicativi cui si riferisce il presente contratto. Il Fornitore assume l'obbligo di eseguire l'incarico oggetto di accordo secondo le condizioni stabilite, con la diligenza e la perizia adeguate: laddove l'esecuzione dell'incarico implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il Fornitore non risponde di eventuali danni se non in caso di dolo o colpa grave. Il Fornitore non risponde in ogni caso dei danni, diretti o indiretti, causati da uso dei prodotti oggetto cessione del presente contratto non conforme alle istruzioni rese o alle modalità operative intrinseche, così come dal mancato uso di essi, ovvero dei danni derivanti da vizi originari o sopravvenuti delle apparecchiature in uso al Cliente. Il Cliente si impegna a consentire al Fornitore l’accesso e l’eventuale prelievo degli archivi che hanno evidenziato difetti o errori o che, a insindacabile giudizio del Fornitore, siano necessari alla ricerca di eventuali difetti o errori. Il Cliente si impegna, inoltre, a seguire le indicazioni tecniche e di operatività segnalate ed eventualmente formalizzate per iscritto. anche a mezzo e-mail, dal Fornitore in corso di erogazione dei servizi: in mancanza, il Fornitore resta esonerato da qualsiasi responsabilitàContratto.

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Samples: Contratto Di Servizio

Garanzie e responsabilità. Il Fornitore si impegna ad operare concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con diligenza il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e tempestività nello i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico del concessionario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tali assicurazioni dovranno avere i seguenti contenuti obbligatori: La garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) deve ricomprendere ed essere riferita all’esercizio di tutte le attività previste prestate dal precedente punto 2concessionario e meglio descritte nel presente capitolato. Il Fornitore si impegna al rispetto La garanzia deve contenere obbligatoriamente, anche in forma di eventuali norme particolari appendice, le seguenti clausole: • l’assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata; • la responsabilità civile personale di sicurezza ove richieste per iscritto dal Cliente. Il Fornitore non sarà responsabile ogni “prestatore di eventuali difetti o errori riscontrati durante l’uso delle procedure e degli Applicativi cui si riferisce il presente contratto. Il Fornitore assume l'obbligo di eseguire l'incarico oggetto di accordo secondo le condizioni stabilite, con la diligenza e la perizia adeguate: laddove l'esecuzione dell'incarico implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il Fornitore non risponde di eventuali danni se non in caso di dolo o colpa grave. Il Fornitore non risponde in ogni caso dei danni, diretti o indiretti, causati da uso dei prodotti oggetto del presente contratto non conforme alle istruzioni rese o alle modalità operative intrinseche, così come dal mancato uso di essilavoro”, ovvero dei ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, l’appaltatore si avvalga nell’esercizio delle attività specificate, ivi compreso il titolare dell’operatore economico concessionario, eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del concessionario; • il riconoscimento della qualifica di “Terzo” — a tutti gli effetti e ai fini della assicurazione — al Comune di Cuneo, per danni derivanti eventualmente subiti dai propri amministratori e dipendenti (prestatori di lavoro come sopra definiti), da vizi originari cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di proprietà comunale o sopravvenuti delle apparecchiature dal Comune detenuti a qualsiasi titolo; • l’estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a: - responsabilità civile derivante dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.; - lavori ceduti in uso al Cliente. Il Cliente si impegna a consentire al Fornitore l’accesso e l’eventuale prelievo degli archivi che hanno evidenziato difetti appalto o errori o che, a insindacabile giudizio del Fornitore, siano necessari alla ricerca di eventuali difetti o errori. Il Cliente si impegna, inoltre, a seguire le indicazioni tecniche e di operatività segnalate ed eventualmente formalizzate per iscritto. anche a mezzo e-mail, dal Fornitore in corso di erogazione dei servizi: in mancanza, il Fornitore resta esonerato da qualsiasi responsabilitàsub/appalto (se tali attività saranno ammesse).

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Samples: www.comune.cuneo.it