Regresso Clausole campione
Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre un’azione in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un proce- dimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese.
2. Se vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.
Regresso. Qualora il locatore dovesse essere chiamato da terzi a rispondere della garanzia prestata per un sinistro e vi sia responsabilità solidale, esso può agire contro il locatario in via di regresso per quanto concerne la totalità delle rivendicazioni, nella misura in cui ad esso non sia imputabile una comprovabile colpa grave personale.
Regresso. Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Regresso. 8.1 Il Rivenditore, il quale abbia consegnato al consumatore un bene che presenti un difetto di conformità, imputabile ad un’azione o ad un’omissione del Fornitore, ed abbia ottemperato alla richiesta con cui il consumatore abbia esercitato uno dei rimedi previsti dall’art. 130 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206, alla cui attuazione il Rivenditore sia tenuto per legge, può, entro un anno dal momento in cui abbia completato l’esecuzione delle prestazioni che su di lui incombono in seguito alla richiesta del consumatore, agire in rivalsa contro il Fornitore, al fine di essere tenuto indenne delle spese e dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta del consumatore.
8.2 Il Fornitore, nel caso in cui cessi la produzione di un prodotto, deve mantenere scorte sufficienti a garantire la sostituzione o la riparazione, o comunque garantire la disponibilità di quanto necessario per almeno 26 mesi dalla data di uscita dalla produzione.
8.3 La presente clausola rimane operante anche in caso di cessazione degli effetti del contratto per scioglimento.
Regresso. Possiamo esigere da voi o da altri assicurati il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate quando
3.1 ci sono dei motivi legali o contrattuali;
3.2 dobbiamo versare prestazioni dopo che sia spirata l’assicurazione. A prescindere da disposizioni contrattuali divergenti, il contrat- to di assicurazione presente non garantisce nessuna copertura assicurativa o altre prestazioni dell’assicuratore per quanto o finché delle sanzioni legali economiche, commerciali o finan- ziarie si oppongono.
Regresso a) La controparte contrattuale deve rimborsare alla Compagnia gli importi che essa deve pagare, comprese le spese (ad es. di avvocato, di giudizio, di ▇▇▇▇▇▇▇), salvo ulteriori pretese d'indennizzo. Sugli importi pagati dalla Compagnia, a partire dalla data dell'addebito fino al rimborso, è addebitato un interesse del 5% annuo.
b) In caso di consorzi i membri del consorzio rispondono in modo solida- le.
Regresso. Se, a norma di legge, non possono essere opposte alle parti lese le disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) che limitano o annullano la copertura, a ▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇ spetta il diritto di regresso contro la persona assicurata nella misura in cui essa sarebbe autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.
Regresso. Se GBM venisse chiamata a rispondere del danno subito da parte di un terzo e vi è responsabilità solidale, essa ha il diritto di regresso nei confronti del cliente per tutti i costi che ha dovuto sostenere, a meno che non vi sia la prova di una colpa grave personale di GBM.
Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazio- ne, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per avviare un procedimento giudiziario conformemente alle disposizioni della sua polizza. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comuni- cazione delle spese.
2. Fatti salvi i crediti inclusi in un accordo del Club di Parigi e trattati conforme- mente all’articolo 14 del presente Accordo, l’assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il paga- mento di un’indennità, soltanto con il consenso del riassicuratore.
Regresso. Qualora la ditta fornitrice dovesse essere escussa da terzi per un sinistro e vi sia responsabilità solidale, essa può prendere in regresso il committente per quanto concerne la totalità delle spese, nella misura in cui essa stessa non sia comprovabilmente colpita da colpa grave.
