GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA Clausole campione

GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA. A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà provvedere alla stipula delle seguenti polizze: la fidejussione bancaria dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - la prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori. l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche la: - i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizioi. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare inoltre la stazione appaltante contro: -la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore devono coprire, senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA. Cauzione provvisoria
GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA. Il Promotore dichiara e riconosce che nessuna responsabilità è attribuibile allo Sperimentatore Principale e all’Istituto per le attività di progettazione e uso del Prodotto Sperimentale e si impegna a garantire e manlevare lo Sperimentatore Principale e l’Istituto da eventuali richieste di danni da parte dei soggetti partecipanti alla Sperimentazione che siano attribuibili al Prodotto Sperimentale stesso, allo Studio e/o imputabili al Promotore. Le Parti si danno atto che il Promotore, conformemente alle leggi vigenti, ha stipulato idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura della morte e di tutte le menomazioni temporanee e/o permanenti dello stato di salute dei soggetti della Sperimentazione o di qualunque altro danno alla persona risarcibile e riconducibile alla responsabilità civile di tutti i soggetti che partecipano alla Sperimentazione. In particolare, il Promotore ha stipulato con la compagnia assicurativa [***************] la polizza di assicurazione per responsabilità civile derivante dalle sperimentazioni cliniche in Italia [***************] in conformità con le previsioni del Decreto Ministeriale del 14 luglio 2009 e si impegna a mantenerla per tutta la durata della Sperimentazione e quindi a rinnovarla alle medesime condizioni in caso di scadenza antecedente alla conclusione della sperimentazione.
GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA. A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà provvedere alla stipula delle seguenti polizze: Garanzia Definitiva – La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è stabilita nella misura del 10%.- Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalità di svincolo della garanzia definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. la fidejussione bancaria dovrà prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori. l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche la: Polizza assicurativa che copra: i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizioi. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare inoltre la stazione appaltante contro: la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente ...
GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA. A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere alla stipula delle seguenti polizze:
GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA. 16 ART. 14 – PREZZI 17
GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. L’IZSVe si impegna a consegnare/rendere disponibile per il ritiro da parte del Cliente, il Materiale nei termini di cui all’art. 2, assicurando altresì la fornitura del Materiale con una conservabilità non inferiore a 30 giorni. L’IZSVe garantisce che il Materiale consegnato, o reso disponibile per il ritiro da parte del Cliente, sia idoneo alla trasfusione sulla base delle analisi di laboratorio effettuate e in linea con la normativa vigente, disciplinante le modalità, le condizioni di preparazione, di conservazione e di etichettatura del sangue in ambito di medicina veterinaria. IZSVe garantisce che il materiale fornito non comporti alcun rischio sanitario né per il cliente né per gli addetti al trasporto per conto del cliente. Su richiesta circostanziata del Cliente, IZSVe rende disponibile – per un periodo di 5 anni – tutta la documentazione sugli esami analitici effettuati sulle unità di sangue fornite.
GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA. IL concessionario ha costituito , all’atto della presente stipula del contratto di concessione, un deposito cauzionale In caso di inadempimento contrattuale da parte dell’concessionario, il Comune procederà all’incameramento della cauzione prestata, ed alla risoluzione del contratto con riserva di ogni azione in sede civile e penale. Il Concessionario dovrà inoltre costituire polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi inerente la conduzione dei terreni per un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00.= (un milione) avente durata pari alla durata del contratto, come da . Periodicamente, entro quindici giorni successivi ad ogni scadenza annuale della polizza, sarà cura dell’affittuario trasmettere al Comune copia della quietanza di pagamento della rata del premio. Il concessionario è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto dell’uso dell’area, dell’occupazione del suolo per l’esercizio dell’attività, su di esso, svolta nonché delle opere e lavori sulla stessa eseguiti e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Comune . Allo scadere della concessione il concessionario, su richiesta dell’Ente, ha l’obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle strutture installate e per rimettere il suolo, lo spazio in ripristino. In mancanza vi provvederà il Comune con addebito al Concessionario delle spese sostenute.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: