GARANZIE DI PAGAMENTO Clausole campione

GARANZIE DI PAGAMENTO. Qualora il pagamento non avvenga attraverso la procedura SDD, il Fornitore si riserva di richiedere al Cliente un importo a titolo di deposito cauzionale, da versare con addebito sulla prima fattura emessa, a garanzia della fornitura in misura pari a quanto previsto dall’ARERA nel TIV. Detto deposito, che non potrà mai essere imputato dal Cliente, neanche parzial- mente, per il pagamento di somme da lui dovute, salvo diverso accordo con il Fornitore, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto fino ad emissione della fattura di chiusura (che avverrà entro sei settimane dalla cessazione del Contratto). Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il mancato versamento, ovvero la mancata ricostituzione del deposito cauzionale, nei termini in precedenza indicati, potrà co- stituire causa di risoluzione del Contratto. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con l’ultima fattura che chiude il rapporto contrattuale, salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi di mora applicati in base al precedente art.5.
GARANZIE DI PAGAMENTO. 10.10.1 Il CLIENTE, qualora EDISON ENERGIA lo richieda, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o assicurativo 15 (quindici) giorni prima della data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, garanzia bancaria o assicurativa “a prima richiesta” in favore di EDISON ENERGIA, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi mensili previsti dal presente CONTRATTO, oltre I.V.A., oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. L’importo della garanzia verrà comunicato da EDISON ENERGIA entro un congruo termine affinché il CLIENTE possa provvedere al suo rilascio come previsto dal presente articolo.
GARANZIE DI PAGAMENTO. 12.1 Salvo che i pagamenti delle fatture siano effettuati mediante ordine diretto SEPA, il FORNITORE si riserva la facoltà di chiedere al CLIENTE il versamento tramite addebito sulla fattura di un deposito cauzionale pari a 7,00 Euro per ogni kW di potenza contrattuale. Il deposito cauzionale verrà restituito successivamente alla risoluzione del presente CONTRATTO con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati. Qualora nel corso della durata del presente CONTRATTO l’importo cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, (ad esempio a compensazione di fatture non pagate) il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo. Il deposito cauzionale è fruttifero e matura gli interessi legali.
GARANZIE DI PAGAMENTO. 11.1 Al Cliente, all’atto della sottoscrizione del Contratto, potrà essere chiesta una garanzia, nella forma di deposito cauzionale.
GARANZIE DI PAGAMENTO. 9.1. Il Venditore, a sua insindacabile scelta, ha il diritto di rifiutare l’ordine se il pagamento non viene preventivamente garantito da idonea garanzia, di natura e tipologia individuata dal Venditore stesso, anche bancaria o assicurativa, personale o reale.
GARANZIE DI PAGAMENTO. Qualora durante l’esecuzione del presente contratto il Fornitore constatasse, a suo insindacabile giudizio, un livello di affidabilità e solvibilità non adeguati del Cliente e/o dovesse presentarsi una non completa affidabilità e/o regolarità nei termini di pagamento, sarà facoltà del Fornitore chiedere al Cliente il rilascio di una fideiussione o di un deposito a garanzia del contratto di fornitura pari ad un ammontare non inferiore a quanto stimato per tre mesi di fornitura completa e non superiore a quanto dovuto per sei mesi di fornitura completa. In tal caso il Cliente dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del For- nitore una fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito, escutibile a prima richiesta o un deposito, di importo pari a quanto richiesto dal Fornitore. Detta fideiussione o detto deposito dovranno restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i cinque mesi successivi alla scadenza dello stesso ed oppor- tunamente rinnovate in caso di tacito rinnovo del Contratto. Qualora la fideiussione di cui ai precedenti commi venisse escussa in tutto od in parte dal Fornitore o il deposito venisse in tutto o in parte incamerato a seguito dell’inadempimento del Cliente, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la fideiussione per l’intero ammontare di cui al primo comma del presente articolo. Qualora il Cliente non rilasciasse o non ricostituisse la fideiussione o il deposito ai sensi dei commi che precedono, il Fornitore avrà diritto di recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 1373 codice civile con un preavviso di trenta giorni.
GARANZIE DI PAGAMENTO. Il contratto è sottoposto a valutazione di affidabilità del credito, in caso esito negativo è facoltà del fornitore richiedere al cliente una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta scritta di importo pari alla fornitura dei mesi invernali (Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo), la fideiussione o il deposito dovranno essere validi per un periodo non inferiore alla scadenza naturale delle condizioni economiche maggiorate di cinque mesi. In caso di escussione le garanzie dovranno essere ricostituite con le medesime modalità e condizioni, pena la facoltà del Fornitore risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.
GARANZIE DI PAGAMENTO. 6.7.1. Xxx sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da garanzia bancaria, l’Acquirente dovrà mettere a disposizione contestualmente alla conferma d’ordine, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non avere ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti.
GARANZIE DI PAGAMENTO. Il Locatore può richiedere il pagamento di una somma fino a 2,5 volte superiore al Prezzo di Locazione concordato, IVA inclusa (compresi tutti i costi fatturati all'inizio del periodo di locazione, tra cui, in particolare, i costi relativi alle limitazioni di responsabilità opzionali e all'assicurazione) come deposito cauzionale, che non può essere inferiore a 300 euro. Tuttavia, per i veicoli di categoria superiore, il Locatore può richiedere un deposito cauzionale di importo superiore, a determinate condizioni, comunicato al Cliente prima della conclusione del Contratto di Locazione. Il Locatore può richiedere l'effettivo pagamento del deposito cauzionale in qualsiasi momento, all'inizio della locazione o successivamente. Il Locatore è tenuto, se del caso, a restituirlo alla fine del periodo di locazione senza interessi e al netto di eventuali spese, indennizzi o altre somme eventualmente dovute dal Cliente.
GARANZIE DI PAGAMENTO. A copertura del puntuale pagamento della fornitura in opera, il Committente ha procurato al Fornitore le opportune garanzie, le quali costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto. In caso di regolare pagamento della fornitura in opera, e comunque nell'ipotesi in cui la predetta garanzia non sia stata escussa, la medesima perderà ogni efficacia e il Fornitore presterà la necessaria collaborazione al Committente per le eventuali formalità e adempimenti del caso.