TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Clausole campione

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO. Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza. AVVERTENZA: È possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO. Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella “tacito rinnovo” presente sul modulo di polizza.
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO. Il contratto assicurativo ha validità di un anno e la sua durata e cessazione sono previste in polizza che è parte integrante del contratto medesimo. In mancanza di disdetta data da una delle Parti Contraenti con lettera raccomandata o a mezzo Pec almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno. La disdetta del contratto comporta la cessazione delle garanzie assicurative per tutti gli Assicurati. Ai fini del presente contratto farà fede la data di spedizione come da timbro dell’Ufficio Postale o data di invio della PEC. La durata dell’Assicurazione è indicata in Polizza
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO. In caso di polizza poliennale non è previsto il tacito rinnovo ed il contratto cessa senza obbligo di disdetta tra le parti alla sua naturale scadenza, come indicato all'Art. 1.3 delle Condizioni Contrattuali. Solo in caso di polizza a durata annuale è possibile la contrattualizzazione della clausola di tacito rinnovo. La scelta effettuata si può rilevare nella relativa casella (“Tacito rinnovo”) presente sulla scheda di polizza. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda alla clausola appositamente stampata sulla scheda di polizza.
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO. Il contratto può essere emesso unicamente con durata temporanea (massimo 62 giorni) e pertanto non prevede il tacito rinnovo. Alla sua scadenza cessa quindi ogni vigore, senza alcun obbligo di disdetta tra le parti.
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO. Salvo accordi particolari il contratto ha una durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. La scadenza contrattuale è quella indicata nel frontespizio di polizza e in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24:00 di tale data. Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec, da inviarsi con preavviso di 30 giorni prima della scadenza della polizza.
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO. Il contratto assicurativo di natura collettiva ha validità di un anno e la sua durata e cessazione sono previste in polizza che è parte integrante del contratto medesimo.
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO. In mancanza di disdetta data da una delle Parti Contraenti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno. La disdetta del contratto comporta la cessazione delle garanzie assicurative per tutti gli Assicurati. Ai fini del presente contratto farà fede la data di spedizione come da timbro dell’Ufficio Postale o data di invio del fax/PEC. La durata dell’Assicurazione è indicata in Polizza II premio di polizza è inizialmente determinato sulla base del numero degli Assicurati indicati su apposito tracciato record informatico che costituisce parte complementare del contratto. Il premio stabilito, viene versato dal Contraente in via anticipata per tutti i nominativi inizialmente comunicati ed è dovuto per intero. Il premio può essere frazionato previa conferma da parte della Compagnia, in ogni caso non sono ammesse più di due rate annuali. Entro 30 giorni dal termine di ciascun semestre assicurativo la Società, in base alle comunicazioni di variazione ricevute in corso d’anno, emetterà appendice di regolazione premio computando: - l’intero premio annuo per gli ingressi avvenuti nel primo semestre dell’anno assicurativo - il 60% del premio annuo per gli ingressi avvenuti nel secondo semestre dell’anno assicurativo.
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO. Il contratto può essere emesso unicamente con durata temporanea (inferiore ad un anno) e pertanto non prevede il tacito rinnovo. Alla sua scadenza cessa quindi ogni vigore, senza alcun obbligo di disdetta tra le parti. Resta salvo quanto indicato all'art. 1.5 “Durata dell'assicurazione”.
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO. Salvo accordi particolari il contratto ha una durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. La scadenza contrattuale è quella indicata all’Art. 14 delle Condizioni Addizionali di polizza e in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 00:00 del 01/01 di ciascun anno.