Garanzie a corredo dell’offerta Clausole campione

Garanzie a corredo dell’offerta. (art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
Garanzie a corredo dell’offerta. Ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare, a scelta dell’offerente, mediante cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore...
Garanzie a corredo dell’offerta. 29 6.1 Fideiussione provvisoria 29
Garanzie a corredo dell’offerta. 1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. (153) (154)
Garanzie a corredo dell’offerta. (art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato
Garanzie a corredo dell’offerta. Ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e xx.xx. l’offerta è corredata da :
Garanzie a corredo dell’offerta. 30 Art. 42. Cauzione definitiva 30 Art. 43. Garanzie 31
Garanzie a corredo dell’offerta. L’offerta è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, su scelta discrezionale dell’offerente, in contanti (mediante assegno) oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, ovvero può essere rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie ed a ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al benefici della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo il maggior termine richiesto dal bando e può contenere l’impegno al rinnovo nel caso in cui la scadenza intervenga prima dell’aggiudicazione della gara. La garanzia è prestata a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Spetta una riduzione del 50% dell’importo della cauzione agli operatori economici accreditati ai sensi delle norme ISO9000. Lo svincolo della cauzione presentata dagli operatori che non risultano aggiudicatari è effettuato contestualmente alla comunicazione di chiusura del procedimento, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di validità della garanzia prestata. Dalla lettura dell’articolo 75 consegue che l’obbligo di richiedere la c.d. cauzione provvisoria è esteso anche alle procedure di affidamento relative a forniture e servizi, assimilati in questa fattispecie ai lavori pubblici per i quali le garanzie erano già previste dall’art. 30 della L. 109/94. In particolare in una gara a lotti distinti, sarà opportuno prevedere l’importo da garantire per ciascun lotto.
Garanzie a corredo dell’offerta. 1. L’offerta è corredata da una garanzia, fissata nella misura del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente.
Garanzie a corredo dell’offerta. Il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria secondo contenuti e modalità prescritte dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, di importo pari a quanto indicato nel Capitolato Tecnico . Tale cauzione dovrà avere una validità pari ad almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione (e quindi fino al 11/11/2011). La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, in una delle modalità indicate all’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; - la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, comma 8, X.Xxx. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Con riferimento a ciascun lotto oggetto di aggiudicazione si precisa che, l’Azienda Sanitaria Capofila provvederà a svincolare all’aggiudicatario la relativa cauzione provvisoria solo ed esclusivamente al momento della comunicazione della costituzione dei depositi cauzionali definitivi a favore di tutte le Aziende Sanitarie deleganti. Ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Azienda Sanitaria Capofila, comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un ...