GARANZIA EVENTI NATURALI Clausole campione

GARANZIA EVENTI NATURALI. Dichiarazione che descrive l’evento e documentazione che ne attesta la sua straordinarietà.
GARANZIA EVENTI NATURALI. Grandine; • Tempeste; • Uragani; • Alluvioni, inondazioni e mareggiate; • Trombe d’aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi: • Frane e smottamenti del terreno; • Valanghe e slavine.
GARANZIA EVENTI NATURALI. (Art. 3.7)
GARANZIA EVENTI NATURALI. Condizioni generali 27
GARANZIA EVENTI NATURALI. Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da: La garanzia è prestata senza l’applicazione del degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo, salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.
GARANZIA EVENTI NATURALI. Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da: • bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non; • caduta di grandine o neve.
GARANZIA EVENTI NATURALI. 6.1 Cosa assicuriamo? 6.2 Cosa non assicuriamo? Indennizziamo i danni causati dai seguenti eventi: • Uragano, tornado e vento forte superiore a 62Km orari (n.8 della Scala di Beaufort) che trovino conferma nelle rilevazioni del centro meteorologico più vicino all’evento o su quotidiani. • Inondazione, alluvione, slavina, valanga, frana e smottamenti del terreno. • Grandine, tempesta e fulmine. • Caduta di neve dal tetto di edifici/abitazioni. L’assicurazione copre anche i danni causati al veicolo assicurato dagli oggetti trasportati dagli eventi sopra riportati. L’assicurazione non copre i danni: • Causati intenzionalmente (con dolo) o con colpa grave da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge. • Conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • Conseguenti ad atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. • Causati da terremoti, eruzioni vulcaniche o tsunami.
GARANZIA EVENTI NATURALI. Assimoco, a parziale deroga del successivo art. 70 (I danni non assicurati), indennizza, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali, nonché di crollo di muri, manufatti, alberi o parti di essi e cartelli pubblicitari, a seguito di eventi naturali. In caso di sinistro, Assimoco corrisponde all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione dello scoperto e del minimo indicati in polizza.
GARANZIA EVENTI NATURALI. A parziale deroga dell'Art. 35 "Esclusioni", lettera a), la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato:
GARANZIA EVENTI NATURALI. L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi: