Cosa assicuriamo Clausole campione

Cosa assicuriamo. La Società assicura il legittimo Conducente del Veicolo Assicurato, nei limiti delle Somme assicurate, dagli Infortuni che possa subire: – durante la Circolazione sia su area pubblica che privata; – in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo; – in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso. La garanzia opera per Infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:
Cosa assicuriamo. La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell’articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza. La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizza. In questo caso, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria per quanto previsto all’art. 1.2 “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A”, per quanto previsto all’art. 1.6 “Condizioni Aggiuntive” qualora siano espressamente richiamate in Applicazione. I Massimali indicati in Applicazione sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle “Estensioni gratuite della garanzia R.C.A” e delle “Condizioni Aggiuntive” espressamente richiamate in Applicazione Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Cosa assicuriamo. Il rischio assicurato è il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a Infortunio o Malattia qualora l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace e il Ricovero abbia una durata pari o superiore a 7 pernottamenti continuativi. Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è collegata, immediatamente successiva al Periodo di franchigia di 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di ricovero a decorrere dalla scadenza della rata. Qualora l’Aderente/Assicurato, dopo una ripresa delle normali occupazioni, subisca un nuovo Ricovero, questo è considerato un nuovo sinistro e verrà applicato un nuovo periodo di franchigia. <.. image(Immagine che contiene screenshot Descrizione generata con affidabilità molto elevata) removed ..>
Cosa assicuriamo. Il rischio assicurato è l’inabilità temporanea e totale al lavoro. L'Aderente/Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totalmente al lavoro” se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa autonoma regolare. Se l’Aderente/Assicurato risulta ancora “inabile totalmente al lavoro” dopo il periodo di franchigia assoluta di 30 giorni, la Compagnia corrisponderà una somma pari a tante rate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di inabilità; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dalla data di scadenza della rata. Qualora l'Aderente/Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia, ferma la corresponsione massima di 12 rate mensili per sinistro. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia.
Cosa assicuriamo. 14.2 Cosa non assicuriamo? Rimborseremo all’intestatario del mezzo assicurato: • Le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti della patente, qualora siano stati decurtati per una violazione del Nuovo Codice della Strada durante la validità della polizza. Tali spese saranno rimborsate fino ad un massimo di 400 €. • Le spese della Scuola Guida sostenute per il conseguimento della nuova patente di guida, qualora sia stata sospesa definitivamente per azzeramento o perdita di punti, durante la validità della polizza. Tali spese saranno rimborsate fino ad un massimo di 400 €. L’assicurazione non è operante se: • La patente ti viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo. • Guidi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Guidi sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge (0,5 gr/l). • Guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non rispetti gli obblighi prescritti in patente. • Causi con dolo o colpa grave l’evento che ha determinato la sospensione o la perdita di punti della patente. • Il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente (Esempio: quando al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore). • Non sei in regola con le norme che autorizzano la circolazione. • In caso di atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni e sommosse, o qualsiasi manifestazione turbolenta, rissa o scontro con le forze dell’ordine. • In caso di atti di sabotaggio, rapine, attentati o ad atti di terrorismo. • Conseguenti a esplosioni nucleari ed eventi radioattivi. • Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati. In occasione del primo ritiro della patente è prevista una diaria di 12 € al giorno per massimo 3 mesi (max. 1.080 €) a condizione che il provvedimento di sospensione sia: 1. Provvisorio. 2. Conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale dove tu abbia provocato la morte o lesioni gravi o un investimento di persona. 3. Tu venga prosciolto dall’aver commesso qualsiasi violazione del nuovo Codice della Strada e venga disposta la restituzione della patente.
Cosa assicuriamo. Le esclusioni sono indicate agli artt. 1.13 CHI NON ASSICURIAMO, 10 ESCLUSIONI.
Cosa assicuriamo. La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e dei regolamenti, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni alla persona involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante. E’ facoltà del Contraente estendere la garanzia per i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria attraverso le condizioni aggiuntive richiamate in Polizza. In questi casi, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali per R.C. Natanti. Quando il Natante è un hovercraft, la garanzia vale anche durante gli spostamenti al di fuori dell’acqua.
Cosa assicuriamo. L’Impresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie che coinvolgano l’Assicurato; nel caso in cui il tentativo non andasse a buon fine, l’Impresa rimborsa le seguenti spese legali/oneri, dallo stesso sostenuti: - le spese per l'intervento di un legale; - le indennità spettanti all’Organismo di mediazione nei casi previsti dall’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. Le indennità saranno riconosciute nei limiti fissati dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche; - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale ed entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in caso di radicamento del procedimento in un distretto di Corte d’Appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato; MPACGA - O18 - le spese per un perito nominato dall’Autorità entro i limiti dalla stessa stabiliti; Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale - le spese per un perito nominato dall’Assicurato, con il consenso preventivo dell’Impresa; - le spese di giustizia nel processo penale; - le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; - le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza; - le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall’Impresa; - le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero; - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; - il contributo unificato nel processo civile; - le spese effettuate dall’Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all’accertamento delle modalità del Sinistro.
Cosa assicuriamo. È assicurato, anche se di proprietà di terzi, il Xxxxxx- cato o parte di esso, la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a: Se l’Assicurazione è riferita a singole porzioni di Fab- bricato, essa si estende alle relative quote della parti di Fabbricato costituenti proprietà comune. Ai fini della determinazione della Somma assicurata, questa dovrà intendersi a Valore intero e a Valore a nuovo. L’Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operati- ve con cui viene svolta l’attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Il Contraente e/o Assicurato hanno l’obbligo di fornire all’Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informa- zioni.
Cosa assicuriamo. Viene assicurato il rischio di decesso dell’Aderente/Assicurato, che potrebbe pregiudicare la capacità di rimborsare il finanziamento. Questo significa che in caso di decesso dell’Aderente/Assicurato, verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce un importo pari al capitale assicurato alla data del decesso. Se per l’intera durata contrattuale non si verificherà alcun sinistro, nessuna prestazione sarà dovuta da Credemvita alla scadenza del contratto. <.. image(Immagine che contiene screenshot Descrizione generata con affidabilità molto elevata) removed ..>