Contract
C A P I T O L A T O S P E C I A L E DEL SERVIZIO DI
Prelievo, movimentazione, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi presenti nel Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “X. Xxxxxxxx” dell’Università La Sapienza di Roma
********************************************************************************************************** COD. CIG. : 7100750C42
[art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 come novellato dal D.Lgs 56/2017: affidamento di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, ovvero di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi (euro 209.000,00), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti]
Il presente capitolato dovrà essere sottoscritto e siglato a pena di esclusione dalla gara nonché di nullità del contratto di aggiudicazione.
Struttura referente:
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “X. Xxxxxxxx”
ART. 1 - PREMESSE
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” [di seguito Dipartimento/Amministrazione] e l’Impresa [di seguito Impresa/Aggiudicatario/Appaltatore] risultata aggiudicataria, ai sensi dell’art. 36, 2, b) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di seguito specificato.
ART. 2 – RINVIO A NORME E REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI RADIOATTIVO
Le caratteristiche e le modalità di espletamento del servizio richiesto rientrano nell’ambito di applicazione delle seguenti norme:
- Legge 1860/1962, impiego pacifico dell’energia nucleare;
- Guida tecnica n. 26 “gestione dei rifiuti radioattivi” 1987 emanata dall’ENEA;
- D.Lgs. n. 230/1995, Attuazione delle Direttive 86/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;
- D.Lgs. n. 241/2000, Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- Legge 282/2005, Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;
- D.Lgs. n. 152/2006, norme in materia ambientale;
- D.Lgs. n. 81/2008, Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- D.Lgs. n. 31/2010, Disciplina [. . .] dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici [ . . .] a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA)
-D.Lgs. n. 45/2014, Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Regolamentazione IAEA per il trasporto in sicurezza del materiale radioattivo [Traduzione della pubblicazione “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” 2012 Edition, No. SSR-6 IAEA].
ART. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO E REQISITI DI PARTECIPAZIONE
L’oggetto del servizio consiste nel prelievo, movimentazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi presenti nel Dipartimento temporaneamente depositati presso l’apposito locale dell’Edificio di Farmacologia Medica (CU024), situato nella Città Universitaria, sita in xxxxxxxx X. Xxxx 0 - 00000 Xxxx.
Il servizio richiesto è riferito alle tipologie e quantità di materiale radioattivo indicate nella seguente tabella e costituisce unico lotto poiché le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico; il materiale è stato già stoccato con precedente intervento in appositi bidoni debitamente etichettati.
L’Ateneo, tramite il proprio Xxxxxxx qualificato, procederà alla compilazione della modulistica di propria competenza per il prelievo del materiale.
TIPOLOGIA RADIOISOTOPO | DESCRIZIONE RIFIUTO | NUMERO FUSTI | LITRI PER FUSTO |
H3 | SOLIDO | 31 | 60 |
H3 | SOLIDO | 8 | 200 |
H3 | LIQUIDO ACQUOSO | 5 | 60 |
I 125 | SOLIDO | 6 | 60 |
S35 | SOLIDO | 7 | 60 |
P32 | SOLIDO | 2 | 60 |
C14 | SOLIDO | 2 | 60 |
L’Impresa che intende partecipare alla presente procedura di affidamento dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre quelli previsti all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016:
- i requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 attestati dalla competente Camera di Commercio con particolare riferimento alla specificità del rifiuto oggetto del servizio;
- in particolare si richiede il possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 230/95) per provvedere al ritiro, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall'impiego di radioisotopi nel settore della ricerca;
- le capacità tecniche e professionali di cui allo stesso articolo 83, comma 1, lettera c), ossia, specificamente: 1) l’esecuzione nel triennio antecedente la lettera d’invito di identico servizio, 2) l’adeguata formazione da parte dei prestatori del servizio in materia di sicurezza e radioprotezione;
- certificazioni di qualità relative al settore di attività oggetto specifico dell’appalto.
L’Impresa indica nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Dipartimento, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della Ditta fornitrice, si avvarrà del sistema AVCPASS, attivo presso il sito dell’Anac, il cui utilizzo è obbligatorio dal 01/01/2014 (vedi deliberazione dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111/2012).
Pertanto, si richiede all’operatore economico il seguente documento: “PASSOE”; esso è rilasciato dall’Anac, previa registrazione on-line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxx.xx), con riferimento al CIG 7100750C42 che identifica la procedura.
Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di procedura di affidamento, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione e dovrà essere obbligatoriamente allegato nella sezione dedicata “Documenti richiesti ai partecipanti”, o, in alternativa, allegato al presente Allegato Tecnico.
La mancata comunicazione del suddetto PASSOE sarà causa di esclusione dalla partecipazione alla gara.
ART. 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Impresa aggiudicataria:
- si impegna, nel pieno rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia, a prelevare i rifiuti, a trasportarli e conferirli presso impianti di stoccaggio e/o conferimento/smaltimento finale autorizzati, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità di carattere civile e penale;
- adempie il servizio, con particolare riferimento ai successivi punti 1 e 2, sotto la sorveglianza dell’Esperto qualificato dell’Ateneo in materia di radioprotezione.
In particolare, l’Impresa aggiudicataria:
1. assume la responsabilità ai sensi del dlgs 230/95:
a. della radioprotezione del proprio personale addetto all’intervento, con riferimento alla formazione sui rischi specifici, alla sorveglianza fisica, alla disponibilità dei DPI richiesti;
b. della radioprotezione, durante le fasi di movimentazione dei contenitori e di trasporto di essi all’interno degli spazi dell’Università, degli individui della popolazione, intesi come persone del pubblico presenti in questi spazi e come personale dipendente o equiparato afferente all’Università;
c. del confezionamento, ivi compresa l’etichettatura, dei contenitori ai fini del trasporto e della rispondenza di essi ai requisiti tecnici applicabili;
2. predispone un piano di Xxxxxx finalizzato alla realizzazione di quanto previsto ai precedenti sub 1a e 1b che evidenzi gli aspetti di ottimizzazione della radioprotezione e sia completo delle necessarie procedure operative;
3. rilascia, al termine dell’intervento, attestazione dell’assenza di contaminazione radioattiva nel locale di temporaneo deposito;
4. rilascia all’Amministrazione le attestazioni relative all’avvenuto svolgimento delle pratiche amministrative nel rispetto delle norme in materia di conferimento dei rifiuti radioattivi.
Al fine di assicurare il rispetto delle migliori condizioni di sicurezza, il servizio dovrà essere svolto in un giorno prefestivo (sabato) o festivo (domenica) la cui individuazione verrà concordata con l’Impresa aggiudicataria.
ART. 5 – AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO
L’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) + IVA soggetti a ribasso ed oneri di sicurezza per euro 1.000,00 (mille/00) + IVA non soggetti a ribasso;
Il corrispettivo a contratto è fisso ed invariabile.
ART. 6 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo poiché il servizio richiesto è svolto secondo procedure standardizzate rispondenti a norme e regole tecniche comunitarie, internazionali e nazionali.
Qualora le verifiche inerenti i requisiti dell’Aggiudicatario producano esiti non corrispondenti a norma, il Dipartimento si riserva di revocare l’assegnazione e di indire una nuova procedura a spese del 1° classificato, ovvero, di assegnare il contratto ad altro concorrente, utilmente collocato in graduatoria, ove ciò sia considerato vantaggioso; è fatta salva comunque rivalsa ai sensi di legge.
La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, 14, del D.Lgs. 50/2016 nei termini comunicati dal Dipartimento. La mancata osservanza degli stessi comporta la revoca dell’aggiudicazione ed il risarcimento dei conseguenti danni.
Al fine dell’aggiudicazione il Dipartimento si riserva:
* di aggiudicare all’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più conveniente;
* di procedere a sorteggio nel caso di offerte di pari valore;
* di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.
Il Dipartimento si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione qualora reputi che nessuna delle offerte sia congrua o idonea; di sospendere la procedura o di attivare nuova procedura; di non procedere a stipula del contratto previa motivazione della decisione.
ART. 7 – GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
A copertura delle mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria pari al 3 per cento del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La garanzia, che deve rispettare lo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; l’Amministrazione provvede allo svincolo della garanzia prestata dai candidati non aggiudicatari contestualmente all'atto con cui comunica l'aggiudicazione e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve:
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 [1].
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese [2].
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. [3]
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. [4]
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064- 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. [5]
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN
ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La previsione di cui al precedente periodo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
ART. 8 – SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del D: Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario potrà affidare in subappalto l’esecuzione dell’appalto in misura non superiore al 30% IVA esclusa dell’importo complessivo. In questa eventualità l’Impresa aggiudicataria deposita il contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima dell’inizio del servizio. Il subappalto diviene operativo solo dopo avvenuta acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti in capo alla Impresa subappaltatrice.
ART. 9 – SALUTE E SICUREZZA
Questa Amministrazione ha elaborato un documento di valutazione dei rischi (DUVRI statico) che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Ai sensi di legge l’Impresa appaltatrice coopera nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi in materia ambientale e lavorativa.
A tal fine:
- redige il piano di cui al precedente articolo 4;
- attesta di aver provveduto ad adeguata informazione del proprio personale sui rischi esistenti nell’ambiente di svolgimento del servizio;
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori che svolgeranno il servizio anche attraverso richiesta di integrazione del DUVRI statico.
ART.10 - RAPPORTI CONTRATTUALI
Ai fini della gestione del rapporto contrattuale con l’Impresa, l’Amministrazione designa:
-quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
-quale Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) la Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, responsabile per l’uso di radioisotopi nell’Edifico CU024 del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Xxxxxxxx Xxxxxxxx”.
La Prof.ssa Xxxxxxx si avvarrà della collaborazione del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Qualificato d’Ateneo per gli aspetti inerenti la sicurezza (radioprotezione), che agirà in qualità di Direttore operativo dell’appalto.
Sarà cura del DEC e del Direttore operativo coordinare, dirigere e controllare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti per lo svolgimento del servizio oggetto di gara.
Il DEC e l’esperto qualificato -previo accertamento delle attività e degli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 del precedente art. 4- danno luogo all’esecuzione del contratto e alla verifica della ultimazione delle prestazioni procedendo –se del caso- alla verifica di conformità con la quale certificano l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte e nel rispetto delle condizioni e modalità previste dal contratto.
Il Contraente designa, a suo totale carico ed onere, un Responsabile dei servizi, costantemente reperibile, al quale il Dipartimento possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
Il nominativo del Responsabile dei servizi per conto del Contraente sarà indicato al momento della stipula contrattuale.
ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI
Tutti gli oneri fiscali comprese le spese di registrazione del contratto, bolli accessori e quanto altro, sono a completo carico dell'Impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
L’I.V.A. è a carico dell’Amministrazione nella misura prevista dalla legge.
ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L'Appaltatore assume integralmente su di sé il rischio di malattie ed infortunio degli addetti ai servizi appaltati, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza dei servizi.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Ai fini dell’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi, da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti, il Dipartimento acquisirà, ex art. 16 bis della L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.
ART. 13 – GARANZIE ASSICURATIVE
L’Aggiudicatario dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose durante l’esecuzione del servizio, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Amministrazione e/o a terzi.
Qualora si verificassero i danni suindicati gli interventi specifici tesi alla loro riparazione ed i materiali occorrenti sono a carico dell’Appaltatore; questi si accolla anche i danni derivanti dagli eventuali interventi di riparazione.
A garanzia dei suddetti obblighi, all’atto della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell’ambito del Contratto, con un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.
La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un’appendice a polizza preesistente, dovrà avere una durata non inferiore a quella del Contratto, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste.
L’Aggiudicatario e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell’Università, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, dipendente e non.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario e il soggetto “esecutore designato” fossero diversi, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella polizza o appendice.
La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Contraente, o il mancato adeguamento se richiesto dall’Amministrazione, comporta la risoluzione del Contratto.
ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, il Contraente, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a prestare idonea garanzia definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo economico del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso di asta superiore al 10% (dieci %), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci %). Qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti %), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti %).
La garanzia in questione si intende a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’importo economico della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta %) per gli operatori economici in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee nello specifico settore dell’attività oggetto del presente capitolato.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico affidatario dovrà allegare alla garanzia definitiva la relativa certificazione di qualità.
La garanzia va costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
La garanzia avrà efficacia anche nel caso di contestazione del contratto.
Prima della consegna, il Contraente dovrà produrre “bozza” della stessa ai fini dell’accettazione da parte dal Dipartimento.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al “beneficio della preventiva escussione del debitore principale”, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. e la sua operatività entro giorni 15 (quindici), a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Roma. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore del Dipartimento.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (o alla restituzione del documento di garanzia da parte del Dipartimento) con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di giorni 10 (dieci) lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta del Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 15 - PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche o entro il maggior periodo riportato in fattura; il pagamento avverrà, sulla base di quanto regolarmente eseguito dal Contraente ed accertato dal Dipartimento, previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, ovvero successivamente all’emissione del DURC da parte della competente Amministrazione.
L’Amministrazione non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice dei requisiti di seguito indicati.
Nella fattura si dovrà indicare la dicitura "Servizio di prelievo, movimentazione, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi.
Le fatture, ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3/04/2013, riporteranno le seguenti indicazioni:
intestazione: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Xxxxxxxx X, Xxxx 0 – 00000 Xxxx
CF 80209930587 - PI 02133771002;
Codice Univoco Ufficio: NBCLYB
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7100750C42
La fattura dovrà essere emessa con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.
Qualora la fattura non sia correttamente emessa o indirizzata, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e potrà respingere la fattura, chiedendone una nuova emissione.
I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell’Art. 48 bis
D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.
Nella liquidazione delle fatture si terrà conto dell’eventuale applicazione di penali.
ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all’Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.
La Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
Il Contraente si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente capitolato, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i -anche in via non esclusiva- alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell’Appaltatore entro giorni 7 (sette) decorrenti dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’affidamento. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.
ART. 17 – PENALI
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile al Dipartimento, il Contraente è tenuto al pagamento di una penale.
Il procedimento di contestazione degli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sarà attivato sulla base delle segnalazioni verbali o di rapporti scritti del personale designato ai controlli; la contestazione degli addebiti verrà fatta al Contraente per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo normativamente previsto. Qualora dette deduzioni non siano accolte dal Dipartimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.
Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, il Dipartimento potrà applicare le seguenti penali:
a) per il ritardo nell’adempimento della prestazione una penale pari a 1 00/00 (uno per mille) dell’importo netto contrattuale calcolata su base giornaliera;
b) per l’omissione parziale delle prestazioni ed inesatti adempimenti o, comunque, per inadempienze diverse dall’omissione del servizio, una penale pari a 0,3 00/oo (uno per mille), calcolata come sopra;
c) per la mancata consegna della documentazione prevista, applicherà una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo.
L’applicazione della penale non esonera il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Il Dipartimento si riserva, inoltre, di far eseguire in danno da altre ditte il mancato o incompleto servizio a spese dell’Impresa appaltatrice rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione che, nel caso specifico, dovrà essere immediatamente integrata.
ART.18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Appalto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) insorgenza di provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato [è obbligo dell’Appaltatore portare il Dipartimento ad immediata conoscenza di tali provvedimenti];
b) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012;
c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% del valore del contratto per l’applicazione delle penali previste;
d) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o dimostrazione del conferimento di false dichiarazioni sulle stesse in fase di gara;
e) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016);
f) inadempienza accertata dell’Aggiudicatario alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
g) inadempienza accertata dell’Aggiudicatario alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;
i) cessione totale o parziale del contratto.
Inoltre, il Dipartimento, ai sensi dell’articolo del Codice Civile richiamato nel comma 1, si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti ulteriori casi:
a) per mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di giorni 10 (dieci), lavorativi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento;
b) ritardo nella esecuzione del servizio superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
c) utilizzo di personale non assunto regolarmente;
d) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell’Aggiudicatario l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Aggiudicatario.
Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano l’articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 19 – RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’Amministrazione prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
ART. 20 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo xxxxxxx, saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Roma.
ART. 21 – RINVIO A NORME
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dello stesso.
ART. 22 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il presente Capitolato consta di 22 articoli e 11 pagine. Roma, 6 luglio 2017
Luogo e data
Il Rappresentante Legale della Ditta Concorrente Firma