Garanzia contrattuale Clausole campione

Garanzia contrattuale. 8.1 Eurotec garantisce l’assenza nei Prodotti di difetti in relazione a materiali e/o lavorazioni e garantisce il buon funzionamento dei Prodotti stessi in relazione alle specifiche tecniche, ai parametri ed ai livelli di servizio che siano stati espressamente indicati e/o accettati per iscritto dalla stessa Eurotec. In caso di fornitura di Prodotti da realizzarsi su specifiche tecniche dell’Acquirente, Eurotec garantisce unicamente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche, ai disegni tecnici, ai dati tecnici o agli eventuali campioni forniti e/o approvati da Eurotec. Se non diversamente precisato, Eurotec garantisce che i Prodotti sono intercambiabili con i corrispondenti prodotti dello stesso genere fabbricati da costruttori originali.
Garanzia contrattuale. 7.1 Vitman garantisce l’assenza di vizi e difetti in relazione ai materiali o alla fabbricazione dei Prodotti nonché la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche e agli eventuali campioni forniti da Vitman e/o approvati espressamente da Vitman che siano stati espressamente concordati per iscritto, il tutto (salvo diverso accordo scritto di Vitman) entro i limiti dei Livelli di Qualità Accettabili (“LQA”) stabiliti dalle procedure di accettazione dell’edizione della norma UNI EN ISO 3269 pro tempore vigente. Resta inteso che, ove il Prodotto in questione non sia contemplato da tale norma, il Livello di Qualità Accettabile si intende stabilito in LQA 2,5 ai sensi di detta norma UNI EN ISO 3269 per ciascuna caratteristica del Prodotto stesso. La presente garanzia viene fornita per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei Prodotti all’Acquirente.
Garanzia contrattuale. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore ha costituito il deposito cauzionale definitivo per l'importo di Euro (pari al canone di una annualità), giusta fidejussione n. del rilasciata da …………………
Garanzia contrattuale. Il Fornitore garantisce che il Software è conforme alle caratteristiche funzionali e tecniche indicate nella Documentazione e nelle Specifiche funzionali. In proposito, il Fornitore interviene a titolo di garanzia, per tre (3) mesi dalla data di consegna del Software, per correggere le Anomalie, alle condizioni stabilite per la Manutenzione. Il Cliente deve inviare via e-mail al Fornitore un report che documenta e descrive l'Anomalia al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxxx-xxxxxx.xxx. Il Fornitore si riserva il diritto di utilizzare i mezzi più appropriati per correggere le Anomalie: invio di un'e-mail, visita presso il sito del Cliente, ecc. Qualsiasi visita presso il sito del Cliente sarà fatturata separatamente. La garanzia di cui sopra decade ipso iure se la configurazione e/o il Software sono stati modificati, nonché in caso di utilizzo non conforme alla Documentazione e alle Specifiche funzionali, e in tutti i casi di esclusione della Manutenzione previsti nelle presenti CGUM. Qualsiasi intervento per un'Anomalia che non soddisfa le condizioni della garanzia di cui sopra sarà fatturato separatamente come Servizi di Manutenzione. Inoltre, il Cliente riconosce che le prestazioni del Software dipendono dalla sua capacità di utilizzarlo correttamente, dato che il Fornitore non garantisce che il Software soddisferà tutte le sue esigenze, comprese quelle in termini di prestazioni o di redditività, che il suo funzionamento sarà continuo e senza Anomalie o che il Software funzionerà sistematicamente con qualsiasi prodotto, hardware e/o software non fornito dal Fornitore. Di conseguenza, si ricorda al Cliente che è responsabilità del Cliente prendere tutte le misure necessarie per stabilire adeguati piani di risoluzione dei problemi e adottare tutte le misure appropriate per ridurre al minimo le conseguenze dannose connesse in particolare ad una possibile interruzione delle operazioni o ad una possibile perdita di dati generata dal Software a seguito del suo utilizzo.
Garanzia contrattuale. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di Appalto che resta vincolata fino al completamento degli obblighi contrattuali. La cauzione versata è da intendersi quale garanzia del buon svolgimento del servizio oggetto dell'Appalto. L'Amministrazione ha facoltà di disporne sia per il risarcimento dei danni che per il recupero delle maggiori spese sostenute, in caso di inadempienze. La Ditta ha l'obbligo di reintegrare la cauzione nella misura in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersene. Non sarà concesso l'esonero dal versamento della cauzione suddetta, che resterà vincolata fino al termine dell'Appalto. La cauzione è prestata, a richiesta dell'Ente, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto.
Garanzia contrattuale. CWS garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e corrispondenti alle specifiche tecniche dichiarate, in conformità delle disposizioni dettate dal Codice Civile, integrate con le seguenti specificazioni:
Garanzia contrattuale. 8.1 A.M. Xxxxx garantisce l’assenza nei Prodotti di difetti in relazione a materiali e/o lavorazioni e garantisce il buon funzionamento dei Prodotti stessi in relazione alle specifiche tecniche, ai parametri ed ai livelli di servizio che siano stati espressamente indicati e/o accettati per iscritto dalla stessa A.M. Gears. In caso di fornitura di Prodotti da realizzarsi su specifiche tecniche dell’Acquirente, A.M. Gears garantisce unicamente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche, ai disegni tecnici, ai dati tecnici o agli eventuali campioni forniti e/o approvati da A.M. Gears. Se non diversamente precisato, A.M. Gears garantisce che i Prodotti sono intercambiabili con i corrispondenti prodotti dello stesso genere fabbricati da costruttori originali.
Garanzia contrattuale. 6.1 Così come indicato all’art. 7 dell’Avviso d’asta, prima della sottoscrizione del presente contratto, a garanzia del pagamento del materiale ritirato, ECO REC SRL ha trasmesso copia di atto di fideiussione – conforme allo schema tipo 1.2 - rilasciata da Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, somma garantita pari ad € 26.600,00.
Garanzia contrattuale. 7.1 Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, DORIN garantisce l’assenza di difetti in relazione ai materiali o alla fabbricazione dei Prodotti nonché la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche che siano state espressamente concordate per iscritto da DORIN e/o agli eventuali prototipi o campioni forniti da DORIN e/o approvati espressamente da DORIN. DORIN non fornisce alcuna garanzia circa la conformità dei Prodotti a specifiche ed a requisiti tecnici o circa l’adeguatezza dei Prodotti ad usi specifici che non siano stati, previamente accettati espressamente e per iscritto da DORIN.
Garanzia contrattuale. 7.1 HETTICH ITALIA garantisce l’assenza di vizi e difetti in relazione ai materiali o alla fabbricazione dei Prodotti nonché la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche e agli eventuali campioni forniti da HETTICH ITALIA e/o approvati espressamente da HETTICH ITALIA che siano stati espressamente concordati per iscritto, il tutto (salvo diverso accordo scritto di HETTICH ITALIA) entro i limiti dei Livelli di Qualità Accettabili. La presente garanzia viene fornita per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei Prodotti all’Acquirente.