Fondi per rischi ed oneri - altri fondi Clausole campione

Fondi per rischi ed oneri - altri fondi. La voce “Altri fondi per rischi ed oneri – altri fondi” è composta dagli accantonamenti registrati nel 2006 e negli esercizi precedenti per l’indennità cessazione rapporti di agenzia e per l’indennità di fine mandato degli Amministratori. La presente voce non risulta valorizzata. 31.12.2006 31.12.2005
Fondi per rischi ed oneri - altri fondi. La voce “Altri fondi per rischi e oneri” è costituita da: • Fondo oneri futuri per controversie legali, per 305 mila euro Il “Fondo oneri futuri per controversie legali” tutela la Banca da probabili esiti negativi derivanti dalle cause passive e dai reclami in corso; in dettaglio accoglie la stima degli accantonamenti prudenziali a fronte di cause passive legali e reclami in corso alla data del bilancio, tenuto conto delle richieste di risarcimento ad esse afferenti, dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di contenziosi tra clientela ed istituti bancari e della stima dei possibili rischi effettuata dagli studi legali incaricati. • Fondo oneri per il personale, per 198 mila euro L’importo esposto nella sottovoce 2.2 “oneri per il personale –della Tabella 12.1, si riferisce a: - premi di anzianità/fedeltà relativi all’onere finanziario che la Banca dovrà sostenere, negli anni futuri, in favore del personale dipendente in relazione all’anzianità di servizio. Dal punto di vista operativo, l’applicazione del Metodo della Proiezione Unitaria del Credito ha richiesto l’adozio- ne di ipotesi demografiche ed economico-finanziarie definite analiticamente su ciascun dipendente. • Altri, per 1.858 mila euro L’importo esposto nella sottovoce 2.3 “Altri” è così composto: Nell’ambito degli altri fondi è compreso il fondo di beneficenza e mutualità che trae origine dallo statuto so- ciale (art. 49). Lo stanziamento viene annualmente determinato, in sede di destinazione di utili, dall’Assemblea dei soci; il relativo utilizzo viene deciso dal Consiglio di Amministrazione. Il fondo non è stato attualizzato in quanto il suo utilizzo è previsto nel corso dell’anno successivo. Riguardo a tale fondo, attivato nel 2014, permangono allo stato attuale alcune incertezze interpretative per quanto riguarda le aspettative di vita da un lato. L’accantonamento rappresenta una stima prudenziale dei maggiori costi a carico della Cassa Rurale, derivanti dall’’interpretazione più restrittiva. Si tratta della quota parte della Cassa Rurale sugli interventi già deliberati dal suddetto Fondo al 31 dicembre 2016 e non ancora richiamati alle banche aderenti. Non si è proceduto all’attualizzazione dell’onere connesso a dette passività in quanto ritenuto non significativo per il differimento temporale dell’onere o per l’impatto risultante dall’attualizzazione stessa. • Passività potenziali Non esistono alla data di chiusura dell’esercizio passività potenziali, per le quali non è prob...
Fondi per rischi ed oneri - altri fondi. 31.12.2019 31.12.2018 Voci / Valori Controversie legali e fiscali 4.481 3.029 Oneri per il personale 7.726 6.211 Altri 10.046 46 TOTALE 22.253 9.286 Gli “oneri per il personale” accoglie: ▪ gli accantonamenti effettuati a fronte delle remunerazioni variabili da erogare al personale dipendente negli esercizi successivi, per i quali risultano incerti la scadenza e/o l’ammontare; ▪ la stima riferita a controversie giuslavoristiche; ▪ l’importo riveniente dalla valutazione attuariale del patto di non concorrenza in base al principio contabile internazionale Ias 19 di seguito descritto. La metodologia di calcolo può essere schematizzata nelle seguenti fasi: ▪ proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione, del PNC già accantonato e delle future quote di PNC che verranno maturate fino all’epoca aleatoria di corresponsione; ▪ determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti di PNC che dovranno essere effettuati dal Gruppo in caso di uscita del dipendente per licenziamento e pensionamento; ▪ attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento ipotizzato. In particolare, il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore attuale dell’obbligazione è stato desunto, coerentemente con il par. 83 dello IAS 19, dall’indice Iboxx Corporate AA con duration 10+ rilevato nel mese di valutazione. A tal fine si è scelto il rendimento avente durata comparabile alla duration del collettivo oggetto della valutazione.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: